Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16732 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16732 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REINARD Giosuè, nato il 20/03/1994 a Lucca

avverso la sentenza del 23/06/2015 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Luca Cantini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Reinard Giosuè ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il
23/06/2015 dalla Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di
condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in relazione al reato di
cui all’art. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato
dell’autovettura Fiat Punto di Granella Roberto, con violenza sulle cose, consistita
nell’effrazione all’interno del veicolo e su cose esposte alla pubblica fede, nonché

Data Udienza: 31/01/2018

al reato di cui all’art. 424 cod. pen., per aver incendiato l’autovettura sottratta,
deducendo i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge: denuncia la nullità della sentenza di 10 grado, per
la violazione dei termini di comparizione; lamenta che il decreto di citazione a
giudizio immediato, notificato il 28.12.2013, indicava l’udienza del 23.1.2014; a
tale udienza, non risultando rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art.
456, comma 3, cod. proc. pen., veniva disposto un rinvio all’udienza del
13.2.2014; lamenta che il termine libero di 30 giorni debba intendersi intero e

parziali.
1.2. Vizio di motivazione: lamenta l’erroneità della valutazione probatoria
formulata dalla sentenza, che ha fondato l’affermazione di responsabilità su una
valutazione complessiva dei diversi indizi; deduce la carenza di gravità e di
univocità dei quattro indizi oggetto di valutazione: 1) la presenza dell’imputato in
Borgo a Mozzano, desunta dai tabulati telefonici, non sarebbe significativa,
perché dai tabulati è emerso che almeno altre mille persone impegnavano la
medesima cella; 2) il transito di un’auto corrispondente a quella del Granella
poco dopo la sottrazione, e di un’auto corrispondente a quella dell’imputato,
dopo tre minuti, non sarebbe significativa, perché i veicoli sono solo similari, non
essendo state visionate le targhe; inoltre, sarebbe illogico che la seconda auto
scortasse la prima a tanta distanza; 3) l’allontanamento dell’auto del Reinard dal
luogo dell’incendio non sarebbe provato dalle dichiarazioni dei testi, Nicolai e
Salotti, che hanno riferito di aver visto una Fiat Punto grigia con due persone a
bordo, individuati peraltro in termini non di certezza, circa 15/20 minuti prima
dello scoppio del veicolo del Granella; 4) il rinvenimento del Reinard, unitamente
ad altre due persone, a bordo della Fiat Punto grigia, verso le 18.15, non
sarebbe significativo, perché a distanza di oltre tre ore dal furto e incendio, ed in
assenza di individuazione certa dell’auto adoperata per commettere il reato.
1.3. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto:
lamenta che se l’auto è stata sottratta per incendiarla, non già per trarne
profitto, va escluso il reato di furto.
1.4. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti e
della riduzione della pena sulla base di un apodittico negativo comportamento
processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Assorbente appare la fondatezza della questione processuale dedotta con
il primo motivo.

2

consecutivo, non potendo ritenersi rispettato dalla sommatoria di due termini

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito il principio
second cui la violazione dei termini a comparire – nel caso in esame stabilito in
°t
IN131 giorni dall’art. 456, comma 3, cod. proc. pen. – comporta una nullità di
ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell’art. 184
cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell’atto, ex art. 185, a seguito
della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente,
occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo ch sia sempre
garantito un termine libero di pari durata (nella specie, Keiffil giorni) con

adeguato l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato.
In tal senso, si sono pronunciate Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato
Carlino, Rv. 220841, a proposito dell’inosservanza del termine di tre giorni liberi,
che, nel procedimento di riesame, devono intercorrere tra la data di
comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa;
Sez. 4, n. 40897 del 28/09/2012, Migliorino, Rv. 255005, a proposito della
violazione del termine a comparire, stabilito in venti giorni dall’art. 601, comma
3, cod. proc. pen., nel giudizio di appello (in tal senso, altresì, Sez. 6, n. 19744
del 05/02/2013, Vicente Melgar, Rv. 257643; Sez. 5, n. 30075 del 18/06/2010,
Mania, Rv. 247908, che hanno ribadito la necessità di una integrale rinnovazione
del termine originario insufficiente; in senso contraria, isolata, Sez. 3, n. 12278
del 18/01/2007, D’Ambrosio, Rv. 236808, a proposito del mancato rispetto dei
termini minimi previsti dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen.).
Tanto premesso, va accolta l’eccezione di nullità, tempestivamente
proposta, in quanto all’udienza del 23/01/2014 il Giudice di primo grado, preso
atto del mancato rispetto dei termini a comparire, rinviava all’udienza del
13/02/2014, riconoscendo un termine inferiore a quello, di trenta giorni, previsto
dall’art. 456, comma 3, cod. proc. pen. .
Ne consegue l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo
grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca (ufficio Gip) per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca (ufficio Gip) per l’ulteriore corso

Così deciso in Roma il 31/01/2018

carattere consecutivo, trattandosi di termine previsto per garantire in modo

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