Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16731 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16731 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUBINI Giorgio Cosimo, nato il 30/09/1965 a Cariano

avverso la sentenza del 20/06/2014 del Giudice di Pace di Treviglio

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Ivano Chiesa, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Rubini Giorgio Cosimo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa
il 20/06/2014 dal Giudice di Pace di Treviglio, che lo ha assolto dai reati di
ingiuria e minacce, e condannato alla pena di C 250,00 di multa per il reato di cui
all’art. 582 cod. pen., per aver cagionato lesioni personali, consistite in
contusione alla gamba sinistra, a Ravanelli Roberto, colpendolo con un calcio,
deducendo i seguenti motivi:

Data Udienza: 31/01/2018

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti: lamenta che
erroneamente la sentenza abbia affermato che lo ‘scontro’ è avvenuto dentro lo
studio, in quanto, secondo quanto riferito dai testimoni, esso sarebbe avvenuto
fuori dallo studio, sul pianerottolo antistante la porta di ingresso; sicché i
testimoni che si trovavano all’interno non potevano vedere quanto accadeva
fuori, e l’unico teste, Sivalli Danilo, che, trovandosi nel parcheggio antistante lo
studio, ha potuto assistere alla animata discussione, escludendo di aver visto il
calcio, non è stato valutato dalla sentenza.

e dalle stesse deposizioni non si evince alcuna lesiont ma al più il reato di
percosse.
1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 2 cod. pen., per l’omesso
riconoscimento della provocazione: deduce che lo stato di ira conseguente alla
condotta illecita del Ravanelli, condannato per il furto ai danni del Rubini, sia
stato considerato causa esimente in relazione al reato di ingiuria, ma non anche
ai fini del riconoscimento dell’attenuante in relazione al reato di lesioni personali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Assorbente appare il rilievo secondo cui, ribadendo l’orientamento già
espresso da questa Corte, è qualificabile come appello e non come ricorso per
cassazione l’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del
Giudice di pace che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria e al
risarcimento del danno in favore della parte civile anche qualora non sia
impugnato il capo relativo alle statuizioni civili, in virtù dell’art. 574, comma
quarto, cod. proc. pen. – applicabile ex art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
anche nel procedimento davanti al Giudice di pace – il quale prevede che
l’impugnazione dell’imputato contro la sentenza di condanna penale estende
automaticamente i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dal capo o dal
punto impugnato (Sez. 5, n. 51123 del 21/09/2015, Dinatale, Rv. 266094).
Ne consegue la qualificazione dell’impugnazione come appello, e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Così deciso in Roma il 31/01/2018

1.2. Violazione di legge in relazione all’art. 582 cod. pen.: dal referto medico

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