Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16731 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16731 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMMERA FRANCESCO N. IL 12/06/1950
avverso l’ordinanza n. 340/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentito le conclusioni del PG Dott. a.tJjz Srtx.war…i.
AO

OkJ

Uditi difensor Avv.; —–

Data Udienza: 14/03/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.12.2011 la Corte di appello di Reggio Calabria,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da
Cammera Francesco di applicazione della disciplina della continuazione
sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1)Corte di appello di Milano
di condanna per i delitti previsti dagli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309, commessi in Milano fino al 30.4.2001; 2) sentenza Giudice

previsti dagli artt.74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commessi in
Milano dal 23.4.2001 al 30.6.2002; 3) Corte di appello di Reggio Calabria
di condanna per il delitto previsto dall’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309, commesso in Reggio Calabria dal 24.4.2002 al 24.6.2004.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per i seguenti
motivi:1) apoditticità della motivazione nella parte in cui non ha attribuito
alcuna rilevanza alla consulenza tecnica di parte in ordine allo stato di
tossicodipendenza da cocaina del condannato; 2) violazione dell’art.81
cod. pen. non avendo il giudice dell’esecuzione considerato la identità
delle condotte illecite, la coincidenza del bene giuridico tutelato dalle
norme incriminatrici, la presenza di partecipanti calabresi all’interno dei
vari sodalizi ai quali il ricorrente ha partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.L’art.671 comma 1 cod.proc.pen. include tra gli elementi che
devono essere valutati dal giudice ai fini dell’applicazione della disciplina
del reato continuato “la consumazione di più reati in relazione allo stato
di tossicodipendenza”. L’elemento al quale la norma attribuisce valore
sintomatico dell’eventuale sussistenza del nesso del “medesimo disegno
criminoso” non è costituito dallo status soggettivo di tossicodipendente,
ma dalla tossicodipendenza quale causa efficiente che ha indotto l’agente
alla commissione di una pluralità di reati.
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, ai fini del
giudizio di sussistenza del dedotto vincolo della continuazione, “nessun
rilievo può assegnarsi alla consulenza chimico-tossicologica allegata agli
atti” (esame del capello da cui è risultato che il ricorrente ha fatto uso di
cocaina nel periodo giugno 2003- gennaio 2004). La valutazione espressa

dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano di condanna per i reati

dalla Corte di appello è conforme ai canoni di razionalità e non necessita
di particolari argomentazioni, essendo assolutamente evidente
l’insussistenza di qualunque rapporto eziologico tra il consumo personale
di cocaina e l’attività, svolta in forma associata, di introduzione illegale
nel territorio nazionale di decine di chilogrammi di stupefacente importati
da vari paesi europei e dal Sudamerica.
2.11 giudice dell’esecuzione, premesso che in relazione alle prime due

continuazione era già stato riconosciuto dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Milano, ha ritenuto di non estendere il vincolo
della continuazione anche ai fatti giudicati con la sentenza della Corte di
appello di Reggio Calabria, in ragione della diversa composizione
soggettiva dell’associazione calabrese e per il fatto che ” le condotte
criminose ivi indicate si realizzano in territori completamente diversi”( nel
provvedimento si evidenzia anche la diversità dei paesi da cui proviene
lo stupefacente importato dalle associazioni milanesi e dalla associazione
reggina). La motivazione è priva di vizi logici ed è conforme alla
giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’applicazione della
disciplina del reato continuato, non è sufficiente il mero riferimento alla
contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei
titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto
criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita
ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. (Sez. 5,
n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Cammera Francesco
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e,
sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 14.3.2013.

sentenze (relative a fatti commessi in Milano) il vincolo della

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