Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16731 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16731 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del
Riesame di Brescia del 31 luglio 2015 con la quale è stato
annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di
Brescia in data 7 luglio 2015 a carico della Banca Unipol per
l’importo di euro 1.150.000,00 a titolo di profitto dei reati di
bancarotta fraudolenta concernenti le società Industria agricola
casearia di Medeghini Giovanni sas, Azienda Agricola Medeghini di
Giovanni Medeghini s.s, Medeghini spa e Fin Leasing Brescia Spa.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato ;
udito per la Banca ricorrente l’Avv. Aldo Meyer, che ha concluso
chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il
rigetto del ricorso ;

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Data Udienza: 13/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Deduce la parte ricorrente che il provvedimento impugnato
viola gli articoli 240, secondo comma, codice penale, in relazione
a quanto statuito in tema di sequestro preventivo dall’articolo
321, secondo comma, c.p.p.. Rileva il pubblico ministero, più in
particolare, che la banca erogatrice del finanziamento non poteva
considerarsi come soggetto estraneo ai fatti di reato e comunque
come soggetto agente in buona fede, con la conseguenza che il
predetto finanziamento, attraverso il quale si era consumata una
parte delle descritte condotte di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, poteva essere oggetto del richiesto provvedimento di
sequestro preventivo, ai sensi del sopra richiamato articolo 240,
secondo comma, codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.2 Occorre premettere che, per quanto qui interessa, si deve
ricordare che l’originaria richiesta del pubblico ministero mirava
a sottoporre a vincolo la predetta somma di euro 1.150.000 presso
la Bancasai S.p.A. per i reati di bancarotta da ultimo ricordati.
Con decreto datato 7 luglio 2015 il Gip presso il Tribunale di
Brescia evidenziava che la predetta somma derivava da un
finanziamento ottenuto da una delle società del gruppo Medeghini
ed in parte era stato utilizzata da una società denominata Kome (
riconducibile ad uno degli indagati ) per pagare un debito con la
medesima banca.
Riteneva pertanto il Gip che fosse possibile sequestrare il
profitto diretto dei reati sopra descritti, con concorso degli
istituti di credito interessati all’attività distrattiva posta in
essere dagli indagati. Con decreto datato 9 luglio 2015, il Gip
integrava il precedente provvedimento e disponeva l’estensione del
sequestro nei confronti della società Banca Unipol S.p.A., in
quanto incorporante Bancasai.
Il Tribunale del Riesame di Brescia annullava il provvedimento
cautelare reale emesso dal primo giudice della cautela, ritenendo
che la società Banca Unipol S.p.A. fosse estranea alla commissione
di reati di bancarotta e come tale non fosse suscettibile di
essere sottoposta al richiesto provvedimento cautelare.
2. Tanto chiarito, il ricorso deve ritenersi infondato.
2.1 Sul punto, giova ricordare che in tema di confisca, è persona
estranea al reato – nei cui confronti non può essere disposta la
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1.Avverso la predetta ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame
ricorre il PM, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di
ricorso.

2.2 n concetto di “estraneità” al reato deve essere interpretato
nel senso che non può considerarsi estraneo al reato il soggetto
che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità (Sez. Un., Sentenza
n. 9 del 28 aprile 999). Depongono in tal senso univoci dati
interpretativi che concorrono a conformare la portata della
nozione di “estraneità al reato” in termini maggiormente aderenti
alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo
privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui
abbia tratto vantaggio dall’altrui attività criminosa e dovendo,
anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un
collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del
fatto-reato. Tale conclusione è coerente con i principi espressi
dalla Corte costituzionale, che ha escluso la compatibilità con
l’art. 27 Cost., comma l, di norme che prevedono la confisca anche
quando le cose risultino di proprietà di chi non sia autore del
reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto (Corte cost.,
19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, così, un inequivoco spunto a
favore della tesi secondo cui non può reputarsi estranea al reato
la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del
reo
2.2.1 Deve sottolinearsi, inoltre, che il concetto di estraneità
al reato è individuabile anche in presenza dell’elemento di
carattere oggettivo integrato dalla derivazione di un vantaggio
dall’altrui attività criminosa, purché sussista la connotazione
soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella
non conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla
situazione concreta – del predetto rapporto di derivazione della
propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.
Alla condizione di “persona estranea al reato”, cui appartengono
le cose confiscate, ineriscono, quindi, sia il requisito della
buona fede che quello dell’affidamento incolpevole.
Nella nozione di estraneità al reato non può mancare un’impronta
di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del
terzo. La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente
oggettive, indipendenti cioè dall’affidamento incolpevole, oltre a
contrastare con i principi accolti dall’ordinamento in ordine alla
circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati
lesivi del principio di personalità della responsabilità penale
sancito dall’art. 27 Cost., comma l (cfr. Corte Cost. 22 giugno
1998,
n.
232).
2.2.2. Infine, è necessario precisare che i terzi che vantino
diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della
pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che
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misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.
240 cod. pen. – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed
utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal
reato commesso dal condannato ( Cass., Sez. l, n. 29197 del
17/06/2011 – dep. 21/07/2011, Italfondiario S.p.a. e altri, Rv.
250804).

2.3 Ciò posto, la motivazione resa dal Tribunale del Riesame
risulta essere corretta e conforme ai principi normativi dettati
dagli artt. 240, secondo comma, cp, in relazione a quanto disposto
dall’art. 321, secondo comma, del codice di rito.
2.3.1 Ed invero, la società Bancasai spa si è limitata ad erogare
un finanziamento ad una società del gruppo Medeghini per circa 2
milioni di euro, ottenendo poi la restituzione solo della metà del
finanziamento da parte di altra società, la Kome scpa, in realtà
sempre riconducibile ad uno degli indagati.
2.3.2 A questo punto non può essere pretermesso il fondamentale
rilievo, ai fini della valutazione della “buona fede” e
dell'”affidamento incolpevole” relativo alla posizione soggettiva
della società Unipol spa, che la incorporazione della società
Banca Sai da parte della prima è intervenuta diversi anni dopo la
erogazione del finanziamento sopra ricordato, con ciò potendosi
escludere la consapevole compartecipazione della Banca
incorporante nel disegno delittuoso descritto nei capi di
imputazione provvisori posti alla base del disposto sequestro
preventivo.
Come correttamente rilevato dal Tribunale del Riesame, occorre
considerare che tra gli indagati, accanto a Medeghini Arturo,
Medeghini Giovanni e Medeghini Severino, figura anche Vaccaro
Luca, indicato come funzionario della Bancasai e come responsabile
del finanziamento concesso alla Medeghini Spa e che tuttavia potrà
rispondere dell’addebito solo come concorrente a titolo
occasionale e non già come legale rappresentante della Bancasai
spa. Né è possibile rintracciare una responsabilità, ai sensi del
D.lgs. 231/2001, a carico della Banca erogatrice del mutuo, non
essendo prevista la bancarotta fraudolenta come reato presupposto.
Ne consegue che non è rintracciabile una responsabilità della
Bancasai e a fortiori la Banca Unipol deve considerarsi come
soggetto estraneo e di buona fede rispetto al disegno criminoso
‘posto alla base delle descritte bancarotte.
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essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi
che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di
“estraneità al reato”, dalle quali dipende l’operatività della
situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca
esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere
della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re
aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data
certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata
preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p., comma 2
– anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla
mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta
delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece
all’affidamento incolpevole ingenerato da una
configurabile,
situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o 11
difetto di diligenza (Sez. Un. n. 9 del 28 aprile 1999).

Peraltro, deve anche ritenersi che, a fronte della restituzione
solo parziale del finanziamento, non è dato
conoscere quale
vantaggio abbia
conseguito nella predetta operazione di
finanziamento anche la società Bancasai spa. Ciò vale naturalmente
e a maggior ragione per la società Unipol spa che ha solo
incorporato la predetta società finanziatrice.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13.11.2015

2.3.3
In
conclusione,
deve
ritenersi
che
il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in
precedenza esposti, in quanto, con motivazione immune da vizi
logici e giuridici, ha argomentato che la Banca Unipol spa può
considerarsi estranea al reato nella accezione del termine in
precedenza delineata e, in particolare, con riferimento alla
necessaria connotazione soggettiva.

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