Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16730 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16730 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORZI’ CONCETTINA nato il 17/11/1958 a PATERNO’

avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE SU ACCORDO DELLE PARTI
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 30/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. ssa Olga Mignolo, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Amato Antonino, ha concluso riportandosi al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 14/07/2017, la Corte d’Appello di Catania confermava la
sentenza, datata 12/11/2015, del locale tribunale, con cui Borzì Concettina era stata

profitto, collegandosi direttamente alla rete elettrica, evitando in tal modo la misurazione
tramite il contatore dell’Enel, si era impossessata dell’energia elettrica fornita dalla predetta
società, con corrispondente danno per la stessa, fatto accertato in Belpasso, in data
28/09/2010.
2. Borzì Concettina, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
tale provvedimento, lamentando l’inosservanza di norme processuali, a pena di nullità, ex art.
606, co. 1 ,lett. c), cod. proc. pen.. Alla prima udienza, fissata per il giudizio d’appello, era
stata disposta la rinotifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza dei 14/07/2017. La
notifica era stata effettuata, anziché presso la nuova residenza, presso il difensore, ai sensi
dell’art. 164, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta della citazione,
essendo tale forma di notifica consentita esclusivamente nel caso di impossibilità di notifica al
domicilio eletto dall’imputato. La ricorrente deduce, altresì, un vizio di natura argomentativa,
con riferimento all’esclusione della causa di non punibilità, ex art. 54 cod. pen., ben potendosi
estendere il concetto di danno grave alla persona a situazioni, che indirettamente minacciano
l’integrità fisica del soggetto. A ciò si aggiungerebbe, secondo parte ricorrente, la mancata
motivazione,. circa la richiesta esclusione dell’aggravante, ex art. 625 n. 2 cod. pen., per la
mancanza dell’uso di un mezzo fraudolento. Da ultimo, la sentenza impugnata sarebbe viziata,
essendo il rigetto della richiesta applicazione dell’istituto, di cui all’art. 131 bis cod. pen.,
incentrato sulla tutela di un interesse pubblico connesso al patrimonio dell’ente erogatore del
servizio. Innanzitutto, non si ravviserebbe una lesione notevole del patrimonio dell’ente in
questione, e, per di più, si tratterebbe di un ente privato, per cui, anche sotto tale profilo, non
sarebbe idonea la motivazione, espressa dalla corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
Dagli atti di causa risulta che alla prima udienza, non essendo possibile la verifica dell’esito
della prima notificazione, a mezzo posta, del decreto di citazione a giudizio, stante la
mancanza della cartolina di ritorno, fu fissata altra udienza, disponendosi la rinotifica del
decreto di citazione a giudizio, dopo di che, risultando il trasferimento dell’imputata in altra

condannata, per il reato di cui agli art. 624, 625, c. n. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne

località, diversa rispetto al domicilio eletto, la notificazione correttamente fu eseguita mediante
consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, c. n. 4, cod. proc. pen..
Quanto alla mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità, va osservato che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, detta esimente ricorre in caso di pericolo attuale di un
danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non
può quindi applicarsi a reati asseritannente provocati da uno stato di bisogno economico,
qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente
rilevanti. (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016 – dep. 29/08/2016, Mbaye, Rv. 267640111)

inerente all’uso del mezzo fraudolento, è sufficiente dire che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, coincide con una fattispecie di furto aggravato, ex art. 624 e 625, n. 2, c.p., la
sottrazione di energia elettrica, mediante un allaccio diretto alla cassetta dell’ente distributore,
realizzando tale modalità un mezzo indiretto per aggirare la contraria volontà dell’ente (Sez. 4,
n. 3339 del 22/12/2016 – dep. 23/01/2017, Rifici, Rv. 269013).
Da ultimo, l’ipotesi di non punibilità, ex art. 131 bis, va esclusa a priori, essendo la fattispecie
accertata sanzionata con pene edittalLsuperiori a quelle previste dalla citata disposizione.
Al riguardo, risulta ultronea la trattazione di ulteriori argomenti.
2. Si deve, quindi, dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si reputa equo
determinare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle
spese sostenute dalla parte civile, liquidate in C 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e della
somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ciaterina Mazzitelli

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Roma, lì

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Relativamente poi alla sussistenza della circostanza aggravante, ex art. 625 n. 2 cod. pen.,

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