Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1673 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1673 Anno 2014
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CIGOLINI CLAUDIO n. 20/4/1973
avverso la sentenza n. 1844/2012 del 19/6/2012 del TRIBUNALE DI
FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
ENRICO DELEHAYE che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cigolini Claudio propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico
del Tribunale di Firenze del 19 giugno 2012 di applicazione della pena
deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 444 cod. proc.
pen. Rileva che il giudice non aveva ritenuto applicabile la pena sostitutiva della
pena detentiva, che era oggetto di accordo tra le parti, per esservi la condizione
ostativa rappresentata dalla recidiva, ma aveva comunque ritenuto di accogliere
la richiesta per il resto anziché rigettarla; in tal modo aveva violato l’accordo
intervenuto tra le parti.
Il procuratore generale presso questa sede, concordando con gli argomenti
del ricorrente, chiede l’annullamento senza rinvio nella sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato in quanto effettivamente il giudice ha deciso applicando
la pena in modo difforme rispetto alla richiesta delle parti che avevano previsto,
nel computo della sanzione, anche la sua sostituzione:

In tema di

Data Udienza: 24/10/2013

patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione
sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con
la conseguenza che sul giudice incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e
di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia applicabile, senza
alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti che ha
natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.

(Sez. 4, n.

18136 del 10/04/2012 – dep. 14/05/2012, Figgini, Rv. 253770).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione al

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale
di Firenze per l’ulteriore corso.
Roma co deciso il 24 ottobre 2013
Il Consi

il Presigente

Pierluig

Luigi Laneok(A.

giudice procedente per la prosecuzione del giudizio.

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