Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16729 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16729 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VISCO GILARDI ALESSANDRA nato il 31/07/1962 a SOMMA LOMBARDO

avverso la sentenza del 05/03/2015 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Bologna ha assolto Alessandra
Visco Girardi dall’imputazione di ingiuria in danno di Maurizio Sabatini e Sabina
Caretto perché il fatto non sussiste.
2. Propone ricorso l’imputata dolendosi della pronuncia di una assoluzione ai sensi
dell’art.530 co.2 c.p.p. benchè vi fosse piena certezza circa l’insussistenza del fatto.

intestata come “istanza urgente di rinvio” ma il cui contenuto ripropone le tesi
difensive esposte nel ricorso
4 . Non sussiste l’interesse dell’imputato a proporre impugnazione avverso la
sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata ai sensi
dell’art. 530 co.2 c.p.p. – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova
– in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia
assolutoria ai sensi dell’art. 530 co.1 c.p.p., anche in ordine agli effetti extrapenali.
(Sez. 3, n.

51445/2016 Rv. 268397 e in senso conforme Sezioni Unite N. 2110

del 1996 Rv.203762)
4.1. Anche ove si volesse aderire al diverso orientamento espresso da

Sez. 5, n. 40862 del 21/09/2004 Rv. 230112, secondo cui l’interesse dell’imputato
a impugnare la sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell’art. 530, co.2 c.p.p. va
valutato in concreto, sul piano delle conseguenze pratiche e attuali della pronunzia,
con riferimento alle potenziali interferenze giuridiche, si deve osservare che nulla è
stato addotto, a tale proposito, dalla ricorrente.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso
(Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 gennaio Un. 2_19-A
Il Presidente

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Grazia L alorcia

3. E’ stata trasmessa a mezzo fax in data 29.1.18 una memoria della ricorrente

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