Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16727 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16727 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICILIANO ANDREA nato il 22/01/1975 a MILANO

avverso la sentenza del 31/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA PER FATTA LA RELAZIONE
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO

Data Udienza: 30/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso
chiedendo
Il difensore dell’imputato, avv. Aiello Maria Donatella, ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 31/01/2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la

qualità di A.U. della “Andy Intenational srl “, dichiarata fallita con sentenza dell’8/11/2012, era
stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, per il delitto di bancarotta documentale
semplice, ex art. 217 L.F., così riqualificata l’originaria imputazione (fatti commessi in Milano
1’8/11/2012 ).
2. L’imputato ha proposto, in proprio, ricorso per cassazione, allegando vizi di legittimità, per
violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Dopo il fallimento
della società, l’imputato aveva manifestato disponibilità ad un incontro chiarificatore con il
curatore. La documentazione contabile era stata consegnata a professionisti, tali Valenti e
Iacuitto, i quali successivamente erano stati riconosciuti responsabili, per reato di truffa
continuata, in danno dell’odierno ricorrente, che aveva consegnato loro anche un’ingente
somma di denaro da investire in una produzione televisiva. Proprio in considerazione di ciò,
non poteva essere mosso al ricorrente alcun addebito di negligenza. La sentenza impugnata
era viziata, altresì, secondo l’esponente, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, trattandosi, in definitiva, di uno strumento atto alla mitigazione della pena e ben
potendosi prospettare elementi positivi a giustificazione della loro concessione. E ciò, sia
considerati i riflessi della vicenda, sopra esposta, sia considerata la buona fede dell’imputato
nell’affidarsi ai due soggetti, poi condannati per truffa. Da ultimo, osserva parte ricorrente,
sarebbe viziata la mera conferma della pena edittale, inflitta dal primo giudice, dovendosi
considerare, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., la personalizzazione della sanzione, onde
evitare una discrezionalità insindacabile del primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
La corte milanese motiva congruamente, nel provvedimento impugnato, osservando che il
reato di bancarotta documentale è punibile anche a titolo di colpa, elemento soggettivo
estrinsecatosi nella fattispecie nell’affidamento della contabilità a terzi senza una precedente
verifica circa la loro capacità e senza il dovuto controllo nel corso del tempo.
Anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente rimarcare che i giudici dell’appello

sentenza, datata 22/05/2014 n. 5676, del locale tribunale, con cui Siciliano Andrea, nella

motivano la loro scelta, con riferimento al comportamento processuale dell’imputato,
ritenendo, altresì congrua la pena irrogata dal primo giudice, ricompresa nella fascia medio
bassa della sanziona edittale, in quanto tale già rapportata in tal modo alla gravità del fatto,
senza la necessità di ulteriori specificazioni.
2. Si deve, quindi, procedere alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ponendosi a carico
del ricorrente le spese del procedimento e di una sanzione, che si reputa equo determinare in C
2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore
Caterina Mazzitelli
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Il Presidente
Grazia Laypalorcia ,9

P.Q.M.

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