Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16726 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16726 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI DOMENICO nato il 25/10/1988 a GENOVA

avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore Q-e\J
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE SU ACCORDO DELLE PARTI
LA DIFESA ANCHE IN SOSTITUZIONE DEL COLLEGA AVV.TO CECON
ALESSANDRO SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la
sentenza del GIP del Tribunale di Genova che aveva condannato Bianchi Domenico
alla pena di giustizia in quanto colpevole di furto in abitazione aggravato.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato deducendo l’assenza di motivazione
con riguardo al terzo motivo dell’appello, relativo alla mancata concessione

2.1. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt.62 bis e 69
c.p. in quanto la valutazione dell’avvenuto risarcimento del danno avrebbe potuto
incidere sul giudizio di valenza e determinare la prevalenza delle attenuanti —
essendo già state concesse le attenuanti generiche- sulle aggravanti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto dalla lettura delle sentenze di
merito si comprende che la somma di euro 500, versata dall’imputato alla parte
offesa, non era stata ritenuta sufficiente ad offrire un congruo ristoro, visto che il
furto aveva avuto per oggetto preziosi per un valore di circa 1.800 euro.
A nulla rilevando che la parte offesa avesse rilasciato una dichiarazione di conferma
dell’avvenuto ed integrale risarcimento (“Ai fini della configurabilità della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p., il risarcimento del danno deve
essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può
anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le
parti”Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016 Rv. 268714).
Non rileva neppure l’avvenuto risarcimento da parte della compagnia assicuratrice,
cui si fa riferimento nel ricorso, posto che si trattava della compagnia assicuratrice
della parte offesa e, quindi, in nessun caso tale tipo di risarcimento può essere
ricondotto ad una attività volontaria dell’imputato
3.1. Appare quindi corretta ed incensurabile in questa sede, la decisione di valutare
comunque in favore dell’imputato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche,
il versamento di una somma, pur insufficiente ai fini di cui all’art.62 n.6 c.p., ed il
conseguente giudizio di bilanciamento.
4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi
di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso
(Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
Euro 2.000.

1

dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Presidente
Grazia Lapalorcia
Il Consiglier,
Fra ncesc

nsore

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

10

Apsalli,

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Così deciso il 30 gennaio 2018

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