Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16722 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16722 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MORELLI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERRATO MARCO nato il 22/01/1993 a FIRENZE

avverso la sentenza del 19/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA’ PER FATTA LA RELAZIONE
L’AVV.TO DE FEO SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA
SPESE
L’AVV.TO CONCILIO SI RIPORTA AL RICORSO

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di
rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’11.2.15, ha riformato la
sentenza del Tribunale di Salerno dell’8.5.13, che aveva riconosciuto la penale
responsabilità di Cerrato Marco in ordine ai reati di tentato omicidio in danno di
Barra Carmen e di porto illegale di coltello, applicando l’attenuante di cui all’art. 56

1.1. Il Tribunale aveva condannato Cerrato alla pena di anni sei e mesi uno di
reclusione, avendo escluso la premeditazione, riconosciuto le attenuanti generiche
con giudizio di equivalenza rispetto alla residua aggravante dell’avere agito per
motivi abietti e futili ed applicato l’ulteriore diminuzione per la scelta del rito
abbreviato.
1.2. La Corte d’Appello di Salerno aveva ridotto la pena ad anni cinque mesi due di
reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza per difetto di motivazione in ordine
alla richiesta di concessione dell’attenuante speciale del cd.recesso attivo, ritenendo
assorbito l’ulteriore motivo di ricorso attinente al giudizio di comparazione, con
rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Napoli.
1.3. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto applicabile
l’attenuante in questione, giudicandola equivalente, unitamente alle già concesse
attenuanti generiche, alla aggravante dell’avere agito per motivi abietti e futili ed
ha rideterminato la pena nella stessa misura già irrogata con la sentenza annullata.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.623 co.1 lett.c) c.p.p. per
l’erronea trattazione del giudizio di rinvio ad opera della Corte d’Appello di Napoli
anziché della Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
Si sottolinea che, nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, si
individua il giudice di rinvio nella Corte d’Appello di Salerno, senonchè, nel
dispositivo, è indicata la Corte d’Appello di Napoli, probabilmente per un errore
materiale.
2.1. Con il secondo motivo si deduce l’omessa notificazione del decreto di citazione
per il giudizio di rinvio al difensore delle parti civili.
2.2. Con il terzo motivo si deducono la violazione degli artt. 56 co.4 e 69 c.p.
nonché vizi motivazionali in relazione all’assenza di una adeguata motivazione circa
il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti – quelle

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o

co.4 c.p. e rideterminando la pena in anni cinque e mesi due di reclusione.

generiche già accordate nei precedenti gradi di giudizio e quella di cui all’art. 56
co.4 c.p. concessa dal giudice di rinvio- sull’aggravante.
Sotto tale profilo, il giudice di rinvio avrebbe omesso di adeguarsi ai principi posti
dalla sentenza di annullamento ed avrebbe reso una motivazione apparente con
riguardo al giudizio di bilanciamento, che avrebbe dovuto essere rivalutato secondo
i dettami della Corte di Cassazione.
3. Il difensore ha presentato motivi nuovi in cui denunzia la contraddittorietà della

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce della costante
giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza di annullamento con la quale la
Corte di Cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della
competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la
sua individuazione, stante il disposto dell’art. 627 co.1 c.p.p. i possa essere in una
qualunque sede sindacata ( Sez. 6, n.46812de1 19/11/2015 Rv. 265516).
5. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse ( Sez. 6, n. 17686 del
07/04/2016 Rv. 267172).
6. Il terzo motivo è infondato.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha operato una nuova valutazione in ordine al
giudizio di comparazione ed ha ritenuto che l’obiettiva gravità del fatto e la violenta
personalità dell’imputato, desunte dalle efferate modalità della condotta, fossero
ostative rispetto ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti, ivi compresa quella di
cui all’art.56 co.4 c.p.
Va sottolineato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e,
pertanto, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia
limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Seppure in termini sintetici, i giudici di merito hanno dato conto, in termini non
illogici e quindi incensurabili in questa sede, della congruità del giudizio di
equivalenza ai fini della determinazione di una pena adeguata al fatto ed alla
personalità dell’agente.
La sentenza di annullamento, peraltro, non dettava alcun principio a cui i giudici di
merito dovessero uniformarsi nell’effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento,
dovendosi intendere per “nuovo” non “diverso” bensì “rinnovato”.

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motivazione circa il giudizio di bilanciamento.

6.1. Non è contraddittoria la decisione di diminuire comunque la pena, posto che,
evidentemente, le circostanze valorizzate al fine di concedere l’attenuante di cui
all’art.56 co.4 c.p.,pur non essendo state ritenute tali da superare il disvalore
dell’aggravante di cui all’art.61 n.1 c.p., hanno inciso sulla complessiva valutazione
di gravità dell’episodio.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili per questo grado

ritiene equo liquidare in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili che liquida in complessivi
euro 2.500 oltre accessori di legge.
Così deciso il 30 gennaio 2018
Il Presidente
Grazia La lorcia
Il Consigire stensore
Francesc

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Depositato in Cancelleria

Roma, lì ……….

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di giudizio che, tenuto conto del numero di parti e della natura della causa, si

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