Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16721 del 30/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16721 Anno 2018
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BARRETTA SANTINO nato il 03/11/1979 a CUORGNE’
MAGLIETTO LUCA nato il 10/08/1987 a CUORGNE’

avverso la sentenza del 09/12/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
SI DA PER FATTA LA RELAZIONE
L’AVV.TO BERTARONI SI RIPORTA
L’AVV.TO FRATARCANGELI SI RIPORTA

Data Udienza: 30/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore dell’imputato Maglietto, avv. Fratarcangeli Rosanna, e il difensore dell’imputato
Barretta, avv. Bertarione Daniele, hanno concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 22/05/2014, la Corte d’Appello di Torino confermava la

abbreviato, Barretta Santino e Maglietto Luca erano stati condannati, rispettivamente, previa
concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti per il Maglietto,
alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, il primo, e di anni uno di reclusione ed C
600,00 di multa, il secondo, in ordine ai reati, ex art. 61 n. 5, 110, 624 bis, c. 1 e 3 , 625, c. 1
n. 2, cod. pen., per aver commesso, in concorso tra loro e individualmente, furti aggravati, in
abitazioni private, nel periodo riconnpreso tra il febbraio e l’aprile del 2013, in Cuorgnè, in
Prascorsano e in Valperga, nonché, il Barretta, in ordine agli ulteriori reati, ex art. 707, cod.
pen., e art. 4, c. 2, L. 110/75, per essere stato colto in possesso di strumenti da punta e
taglio, atti ad aprire o forzare serrature e per aver, senza giustificato motivo, portato fuori
dalla propria abitazione, occultandoli all’interno dei propri calzini, due coltelli serramanico e, il
Maglietto, in ordine agli ulteriori reati, ex art. 61 n. 2 cod. pen. e 477 – 482, cod. pen., e 116
c. 13 D.Igs. n. 285/1992, per avere, quale privato cittadino, alterato, eliminandone la parte
relativa alle generalità del proprietario, la carta di circolazione del ciclomotore APE, marca
piaggio 50 ce, telaio n. ZAPC8000000123093 e per averlo condotto, senza aver mai conseguito
la patente di guida, con la recidiva reiterata e specifica, per il Barretta.
2.

Entrambi gli imputati, in proprio, con ricorsi separati, hanno proposto ricorso per

cassazione.
Segnatamente, Maglietto Luca allega vizi, di natura argomentativa, consistenti nell’omessa,
manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, circa la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, in misura prevalente sulle contestate aggravanti, e la
mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
Secondo il ricorrente, la corte territoriale non aveva esposto alcuna motivazione, sulla
posizione del prevenuto, il quale, in effetti, aveva avuto un ruolo marginale, compatibile con un
maggior contenimento della pena; la corte non aveva neppure motivatQ, con riferimento alla
modestia del valore dei beni sottratti.
Barretta Santino, a sua volta, deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta
illogicità della motivazione, contenuta nel provvedimento impugnato, circa la mancata
esclusione della recidiva reiterata e l’esclusione conseguente della concessione delle attenuanti
generiche, in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. Ad avviso del ricorrente, l’unica
motivazione, contenuta nella sentenza impugnata, sulla ricorrenza di aggravanti di “peso”, non

sentenza, emessa dal Tribunale di Ivrea in data 22/05/2014, con cui, all’esito di un giudizio

sarebbe sufficiente ad integrare una motivazione idonea, sottesa al diniego del regime della
prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi, esposti in entrambi i ricorsi, concernenti la mancata concessione delle attenuanti
generiche, in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, e, limitatamente al
Barretta, la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata e specifica, sono infondati.

le ragioni, sottese al diniego del riconoscimento del regime di prevalenza, avuto riguardo, con
riferimento al reato base, sub A), all’uso della violenza e all’aver profittato di circostanze, che
impedivano la difesa, quali l’aver agito di notte, mentre il proprietario era detenuto in carcere.
A rendere ancor più grave il quadro accusatorio complessivo, motiva poi la corte, va
richiamata la recidiva qualificata, contestata al Barretta, con ciò intendendo, in via implicita,
l’assorbimento nel regime dell’equivalenza di detta circostanza aggravante, contestata, in
considerazione, per l’appunto, di plurime ricadute del prevenuto, nel corso del tempo, in reati
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della medesima
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nnfondato è il motivo, esposto dal Maglietto, relativo alla mancata concessione
della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., considerati gli espressi riferimenti,
contenuti nella sentenza impugnata, al valore patrimoniale, tutt’altro che modesto, dei beni
sottratti, nonché ai danni arrecati, di volta in volta, mediante l’uso della violenza, nelle singole
abitazioni, essendo state divelte persiane e una parete in cui era collocato un caminetto.
La considerazione globale del valore rende implicitamente irrilevanti ulteriori specificazioni,
circa il valore reale dei beni in questione in sede di negoziazione. E ciò , in considerazione, per
l’appunto, della particolare esiguità del valore patrimoniale

dalla circostanza in

questione mediante il riferimento alla tenuità del danno arrecato dall’azione illecita.
2. A seguito dell’entrata in vigore del D.Ivo n. 8/2016 è stata depenalizzata la fattispecie
della guida senza patente, ragion per cui, con riferimento alla posizione del Maglietto, si deve
annullare la sentenza impugnata, limitatamente a tali reati, sub lett. F) e G), perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, assumendosi, conformemente al primo giudice, una
pena base, per il reato più grave, sub A), ex art. 624 bis cod. pen., di anni uno di reclusione ed
C 600,00 di multa, pena aumentata- per il vincolo della continuazione con i restanti reati
contestati, sub D), ex art. 624 bis cod. pen., ed E), ex art. 477-482 cod. pen., esclusi i reati,
ex art. 116 e 13 D. Igs. n. 285/1992, contestati sub F) e G), relativi alle guide senza patente di mesi cinque di reclusione ed C 210,00 di multa, con la determinazione conseguente di una
pena complessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione ed C 810 di multa, poi ridotta, di un
terzo, per il rito, a mesi undici e giorni 10 di reclusione e C 540,00 di multa.

La corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ancorchè in modo sintetico, ha spiegato

Per la ragioni esposte, il ricorso dell’imputatAev’essere dichiarato inammissibile nel resto,
disponendosi la trasmissione degli atti relativi agli illeciti amministrativi al Prefetto di Torino
per quanto di competenza.
3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso, presentato da Barretto dev’essere
rigettato, con contestuale addebito al prevenuto delle spese del procedimento.

P.Q.M.

reati di giuda senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso del predetto e determina la pena residua in mesi undici e
giorni dieci di reclusione ed C 540,00 di multa. Dispone trasmettersi gli atti relativi agli illeciti
amministrativi al Prefetto di Torino per quanto di competenza. Rigetta il ricorso di Barretta
Santino che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso il 30/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maglietto Luca limitatamente ai

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