Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16720 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16720 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
nel procedimento a carico di:
MENON FEDERICO nato il 06/08/1972 a CORMONS

avverso la sentenza del 30/01/2017 del GIUDICE DI PACE di UDINE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 16/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perelli Simone, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 30/01/2017, il Giudice di Pace di Udine dichiarava non
doversi procedere, nei confronti di Menon Francesco, in ordine al reato, di cui all’art. 612, cod.
pen., contestato al prevenuto, per frasi minatorie rivolte all’indirizzo di Deroma Laura, fatto

per la riparazione del danno, compiuta dall’imputato, mediante l’offerta di un assegno
circolare, pari ad C 500,00, somma, questa, rifiutata dalla parte lesa, e, per l’inverso, ritenuta
dal giudicante congrua e satisfattiva, anche in considerazione della sopravvenuta
depenalizzazione delle ingiurie ascritte all’imputato.
2. Il Procuratore Generale, presso la Corte d’Appello di Trieste, ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale provvedimento, deducendo un vizio di legittimità, ex art. 606, comma
1, lett. e), codice di rito, in relazione all’art. 35, comma n. 3, d.lgs n. 274/2000. Non sarebbe
corretto prescindere dalla valutazione di congruità o meno espressa dalla persona offesa; per
di più, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l’offerta risarcitoria era avvenuta alla
prima udienza e non già in data anteriore, come invece previsto dall’art. 34 D. Lgs n.
274/2000, in assenza, tra l’altro, di un formale provvedimento di sospensione del processo,
semplicemente differito per consentire alla parte lesa di esprimere una valutazione di
congruità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La speciale causa estintiva del reato, prevista dall’art. 35 D.Igs n. 274/2000, per i reati di
competenza del Giudice di Pace, è finalizzata, all’evidenza, alla chiusura di una serie di
procedimenti, pendenti per i reati c.d. minori.
La codificazione della riparazione del danno, quale causa specifica di estinzione del reato, non
è dettata solo da esigenze di economia processuale, ma tende, altresì, ad una sorta di
restaurazione della sfera del soggetto leso, a seguito dell’azione riparatrice dell’autore
dell’azione, penalmente rilevante.
Trattasi di un principio generale, corrispondente a principi di civiltà giuridica, richiamato, a
livello generale, dalla recente riforma processuale, introdotta nell’agosto 2017.
L’osservanza del principio in questione, derivato da un connubio di esigenze pubblicistiche e
privatistiche, maggiormente confacenti alla sfera della vittima del reato, impone un’osservanza
rigorosa dei requisiti, richiesti dalla norma citata e sostanzialmente derivanti proprio dalla
diversa natura delle ratio sottese all’istituto giuridico in questione.

commesso in Udine, il 6/03/2015. Segnatamente, il giudice riteneva che il reato fosse estinto,

L’art. 35 presuppone espressamente che l’imputato abbia provveduto all’azione riparatrice,
prima della prima udienza di comparizione, ovvero prima dell’inizio del processo, avanti
all’autorità giudiziaria.
Con ciò si sollecita, per un verso, una sorta di spontaneità dell’azione riparatrice, eseguita
mediante restituzioni o risarcimento del danno per equivalente e, nel contempo, si tende a
realizzare, prima che si svolga il processo, l’elisione o azzeramento delle conseguenze dannose
del reato stesso, per ciò solo suscettibile di costituire oggetto della declaratoria di estinzione.
Nello stesso tempo, la disposizione citata, oltre a prevedere l’eventualità di una sospensione

del danno, contempla espressamente che il giudice senta le parti e, in particolare, la persona
offesa, onde accertare l’effettività del risarcimento eseguito.
In quest’ottica non si può prescindere dalle dichiarazioni del soggetto leso, essendo l’azione
restauratrice diretta a ripristinare la sua sfera individuale, lesa dal fatto-reato.
Nella fattispecie in esame, mancano i presupposti richiesti, atteso che l’offerta riparatoria è
stata formulata dall’imputato alla prima udienza di comparizione, senza richiesta contestuale di
una sospensione del procedimento, e considerato il fatto che alla successiva udienza il giudice
ha provveduto alla declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, senza
previamente sentire la persona offesa dal reato e, quindi prescindendo dalle motivazioni,
sottostanti al rifiuto opposto dalla medesima.
2. Per il complesso delle ragioni esposte, si deve annullare la sentenza impugnata, con rinvio
al Giudice di Pace di Udine per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Udine per il giudizio.
Così deciso il 16/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Maurizio Fumo
t.

del procedimento, su richiesta dell’imputato, onde poter provvedere all’anzidetta riparazione

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