Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16719 del 25/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16719 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GACCIONE PASQUALE N. IL 06/12/1989
avverso la sentenza n. 11/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 10/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO GORJAN
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/02/2016

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani
che ha concluso per il rigetto.

Udito il difensore dell’imputato avv. Nunzio Raimondi del foro di Catanzaro che

Ritenuto in fatto
La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro con la sentenza impugnata, resa il 10.2
– 6.5.2015 in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha parzialmente riformato
la sentenza di condanna resa dalla Corte d’Assise di Cosenza nei confronti del
Gaccione in ordine a concorso anomalo in delitto di omicidio.
Era accaduto che la sera del 28.3.2009 in Acri fosse ucciso Fabrizio Greco che in tesi d’accusa – venne cosparso di benzina da Camillo De Maddis, mentre il
Gaccione lo teneva fermo e,quindi,di sua iniziativa e come sviluppo non previsto
dell’azione illecita concordata con il Gaccione, il De Maddis appiccava il fuoco alla
vittima.
All’esito del giudizio nanti la Corte d’Assise di Cosenza il Gaccione era
riconosciuto colpevole di concorso anomalo,ex art 116 cod. pen.,nel delitto di
omicidio e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione.
Avverso detta decisione veniva interposto appello da parte dell’imputato e la
Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro confermava la prima decisione in punto
responsabilità, ma riduceva la pena ad anni quattordici.
Interponeva ricorso per cassazione l’imputato e la sezione prima di questa Corte,
con sentenza n° 18120/14, annullava la decisione impugnata, osservando come
una delle prove rilevanti a carico dell’imputato – testimonianza circa dichiarazioni
accusatorie resa dal De Maddis – era in effetto inutilizzabile e rimetteva per
nuovo esame,espunto l’elemento probatorio viziato,alla Corte di Catanzaro.
La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermata la statuizione di penale
responsabilità del Gaccione e ridotta la pena ad anni 14 e mesi 6 di reclusione,

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ha concluso per l’annullamento con o senza rinvio.

osservando come anche i residui elementi probatori,valutati dalla Corte d’Assise,
erano sufficienti a sostenere la decisione di penale responsabilità dell’imputato.
Avverso la sentenza,resa dalla Corte calabrese in sede di rinvio, ha proposto
ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell’imputato rilevando i seguenti vizi
di legittimità:
concorreva vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la Corte

dell’insegnamento reso dalla sezione prima di questa Corte con la sentenza di
annullamento,poiché s’è limitata a ricopiare ampi stralci della sentenza di primo
grado senza in effetto valutare se, espunta la prova viziata, gli altri elementi
probatori residui in atti consentivano di ritener accertata l’accusa,siccome
riprodotta in capo d’imputazione;
in particolare concorreva vizio di motivazione in relazione alla valutazione
delle prove valide in atti circa la concorrenza di accordo criminoso tra esso
impugnante e l’autore del delitto di omicidio per porre in essere, ai danni della
vittima, almeno il delitto di violenza privata – subire d’esser cosparso di benzina
– e nella conseguente condotta materiale a lui imputata per concorrere a porre
in essere detta ipotesi delittuosa,in quanto la Corte calabrese non aveva indicato
elemento probatorio alcuno che lumeggiasse che fu lui a trattenere la vittima
mentre il De Maddis lo cospargeva di benzina;
in effetto poi la Corte di merito s’era limitata a riprodurre la decisione di primo
grado impugnata, sicché anche il difensore richiamava comunque la ragioni
dell’esposto gravame non esaminate.
All’odierna udienza pu bblica compariva il difensore fiduciario dell’imputato rigettata sua istanza di rinvio – che instava per l’annullamento della sentenza
impugnata mentre il P.G. chiedeva il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo s’appalesa fondato nei limiti precisati in presente sentenza.

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territoriale ha omesso la valutazione degli elementi di prova alla luce

Non ha pregio l’articolato motivo d’impugnazione relativo al ritenuto mancato
adempimento all’insegnamento, reso dalla Corte in sede di annullamento della
sentenza d’appello, poiché non indicato elemento probatorio lumeggiante l’azione
materiale posta in essere dall’imputato quale apporto causale al fatto reato
concordato,siccome riprodotto in capo d’imputazione.

posto in rilievo come la prova ritenuta viziata,da espungere dal novero del
materiale probatorio utile alla decisione, s’appalesava bensì rilevante ma nel
contesto della motivazione esposta nella sentenza d’appello impugnata,non già
dirimente ex se sul punto colpevolezza del Gaccione.
Quindi era stato rimesso al Giudice di rinvio l’esame del materiale probatorio
residuo, affinché fosse valutato se,comunque, permetteva di ritenere accertato
che il Gaccione concordò con il De Maddis l’azione illecita configurante la violenza
privata – cospargere la vittima di benzina – e diede un contributo causale alla
realizzazione di detto reato.
In effetto la testimonianza,ora inutilizzabile,era rilevante circa la condotta
imputata, poiché il De Maddis avrebbe confermato che il Gaccione tenne fermo la
vittima mentre egli la cospargeva con la benzina,ma anche la ricostruzione
effettuata dal Giudice di rinvio nella sentenza impugnata consente di ritenere
provato l’accordo circa il delitto di violenza privata.
Difatti è ben vero che la sentenza impugnata riporta ampi stralci della sentenza
di prime cure, ma al fine di puntualizzare la condotta degli imputati, siccome
ricostruita in forza delle rispettive dichiarazioni,anche in relazione alle parole dei
testi, e del colloquio tra loro intercettato, una volta arrestati.
Quindi ai fine della penale responsabilità non assume dirimente rilievo la prova
della materiale condotta di trattenimento della vittima, siccome descritta in capo
d’imputazione,bensì ha rilievo ai fini di interesse anche la condotta, siccome
riferita dall’imputato,la quale se anche diversa, tuttavia non comporta lesione del
principio in art 521 cod. proc. pen.

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Effettivamente la Corte di cassazione, nella sua decisione d’annullamento, aveva

Difatti detta condotta risulta riferita dall’imputato stesso,di conseguenza
rappresenta emergenza processuale sulla quale il Gaccione ha potuto esporre
adeguata difesa.
La Corte di Catanzaro,quale Giudice del rinvio, ha ben messo in risalto come gli
elementi probatori in atti – espunto il dato viziato – consentivano di ritenere che
il Gaccione ebbe a concorrere nel delitto di violenza privata, concordato col De

Difatti il Collegio di rinvio ha ben messo in evidenza i due elementi significativi al
riguardo rilevanti: il presentarsi presso il pubblico locale – nel quale prima i tre
amici s’erano intrattenuti a bere alcoolici – per chiedere una bottiglia da usare al
fine di prelevare della benzina e l’occhiolino scambiato col De Maddis allorquando
questi cosparse di benzina la vittima – trattenuta o meno dal Gaccione -.
Tali dati fattuali risultano confermati dall’imputato, anche se con spiegazione
diversa rispetto alla dimostrazione del concorso nel delitto ipotizzato.
Effettivamente logica ed immune da vizi appare la conclusione della Corte
calabra che dette condotte lumeggiavano come il Gaccione avesse aderito
psichicamente all’azione del De Maaddis di dare una lezione alla vittima,
cospargendolo di benzina per impaurirlo.
E tale adesione alla condotta di violenza privata risulta costante nel corso
del’episodio,i1 quale ebbe uno sviluppo temporale sensibile,durante la quale il
Gaccione rimase con la vittima senza metterla in guardia delle intenzioni del De
Maddis,anzi agevolò questi con la sua presenza,siccome puntualmente osservato
dalla Corte di rinvio sulla scorta di preciso insegnamento di questa Corte.
L’occhiolino, sia esso cenno d’intesa per trattenere la vittima ovvero di
rassicurazione del correo che era tutto una burla,comunque si pone al momento
terminale dell’azione illecita concordata, cui l’imputato ha fornito un preciso
apporto causale quantomeno impendo che la vittima s’allontanasse mentre il De
Maddis s’era recato a prendere la benzina ovvero che rincasasse posto che era
praticamente giunto nei pressi della sua abitazione.
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Maddis,una volta sorto il diverbio con la vittima.

In tale contesto il Gaccione ben sapeva dell’intenzione del De Maddis,poiché
assieme allo stesso – sul punto vi sono le dichiarazioni dei testi – si recò nel bar
a chiedere bottiglia per prelevare benzina e ciò nonostante,non solo, nulla disse
alla vittima,ma rimase sempre assieme alla stessa sino all’epilogo tragico.
Un tanto risulta puntualmente precisato dalla Corte di Catanzaro sulla scorta

mettono in risalto come la costante presenza del Gaccione, nonostante fosse
consapevole delle intenzioni del De Maddis di irrorare di benzina il Greco – sul
punto assume rilievo il colloquio intercettato -, rappresentò un preciso apporto
causale teso al controllo della vittima anche quando allontanatosi l’omicida per
procurarsi la benzina.
Come visto un tanto risulta essere ricavato dalle stesse dichiarazioni difensive
dell’imputato, sicché se anche non utilizzabile l’elemento probatorio diretto circa
la trattenuta della vittima al momento dell’irroramento,tuttavia appare
confermato l’apporto causale materiale contestato che di certo s’è esplicato
attraverso la costante presenza del Gaccione assieme alla vittima ed all’omicida
benché consapevole del progettata violenza privata.
In effetto però non soddisfa l’argomentazione esposta dalla Corte territoriale,
quale Giudice di rinvio, in ordine all’omicidio come sviluppo logico e prevedibile
dell’azione delittuosa di violenza privata concordata.
La Corte calabra individua detta prevedibilità, quale logico sviluppo dell’azione
illecita cui l’imputato aveva aderito, e nello stato d’alterazione per uso d’alcool
dei soggetti coinvolti e nella notoria natura violenta del De Maddis specie a
fronte delle provocazioni della vittima.
Tuttavia la Corte non si confronta con le emergenze fattuali – pur poste in
evidenza nelle censure difensive – in particolare il cenno d’intesa – occhiolino – e
le sensibili ustioni riportate alle braccia dal Gaccione.
Difatti,come sopra ricordato, il cenno d’intesa se palesa come anche al momento
terminale dell’azione delittuosa concordata l’imputato era consapevole e

dell’esame delle prove legittimamente utilizzabili,poiché i Giudici di rinvio

consenziente circa il delitto di violenza privata, tuttavia ben può anche aver il
significato di cenno per tranquillizzare il complice che l’atto era esclusivamente
un gesto teso ad impaurire la vittima e null’altro.
Sul punto le valutazioni sono alternative ma entrambe logicamente possibili in
assenza di altro elemento probatorio specifico al riguardo, che colori
l’accadimento in uno dei due sensi ugualmente possibili.

immediata reazione istintiva di dar soccorso alla vittima, anche a prezzo della
propria incolumità,gesto che palesa sorpresa e sconcerto per l’epilogo, non solo
non voluto, ma nemmeno immaginato.
Indubbiamente tali elementi e la loro valutazione non hanno una valenza di
certezza ma,comunque, lumeggiano l’esistenza del dubbio, che invece la Corte
calabra,quale Giudice di rinvio, non ha considerato, limitandosi ad elencare i dati,
di esclusivo carattere logico,lumeggianti la prevedibilità della conseguenza, ai
quali però si contrappongono i dati fattuali favorevoli alla tesi difensiva, ponendo
in essere situazione non altrimenti risolubile.
Da qui il configurarsi del ragionarle dubbio che impedisce di ritenere il Gaccione
colpevole del delitto di concorso anomalo in omicidio,poiché non v’è la necessaria
certezza che egli poteva configurarsi la decisione autonoma del De Maddis di
effettivamente dar fuoco al Greco, come sviluppo logico e prevedibile dell’azione
di violenza privata, concordata al solo fine di impaurire la vittima.
Consegue pertanto l’annullamento della sentenza

impugnata previa

riqualificazione del delitto contestato al Gaccione da concorso anomalo in
omicidio nel delitto di violenza privata,ex art 610 cod. pen., aggravata.
A sensi dell’art 620 lett. L) cod. proc. pen. questa Corte è nella possibilità di
quantificare la pena da irrogare al Gaccione in dipendenza del delitto ex art 610
cod. pen. accertato, sulla scorta degli elementi desumibili dalla sentenza
impugnata e dal certificato penale in atti.

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Inoltre le ustioni sensibili riportate dal Gaccione lumeggiano come lo stesso ebbe

Come argomentato correttamente dal Giudice di rinvio rimane l’aggravante della
crudeltà poiché la statuizione sul punto non attinta da censura di gravame.
Risultano confermate le osservazioni della Corte territoriale circa i precedenti
penali,anche per delitti gravi, riportati dal Gaccione – furto e reati afferenti agli
stupefacenti – con pena complessiva superiore al limite della condizionale.

Maddis di porre in essere la sua volontà omicida,nonché la considerazione circa
la disagiata condizione di vita familiare dell’imputato, che induce a moderare la
pena,siccome sottolineato dalla Corte territoriale.
Quindi questa Corte,sulla scorta delle argomentazioni già esposte dalla Corte di
Catanzaro,quale Giudice di rinvio,circa il trattamento sanzionatorio,reputa equo
irrogare al Gaccione la pena base di anni uno e mesi otto di reclusione in
relazione al delitto,ex art 610 cod. pen., e l’aumento di mesi quattro per
l’aggravante contestata,per una pena complessiva di anni due di reclusione.
P. Q. M.
Qualificato il fatto come violenza privata aggravata dall’art 61 n° 4 cod. pen.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina in anni due di
reclusione la pena inflitta.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2016.

Rimane la gravità comunque del fatto di violenza privata, che ha consentito al De

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