Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16719 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16719 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ESPOSITO GIANLUIGI nato il 28/03/1971 a PIANO DI SORRENTO

avverso la sentenza del 14/07/2015 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di
ingiuria perché non più previsto dalla legge come reato con eliminazione della
pena; inammissibilità nel resto.
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’annullamento della
sentenza impugnata.

Data Udienza: 16/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perelli Simone, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di ingiuria perché non più
previsto dalla legge come reato con eliminazione della pena; inammissibilità nel resto.
Il difensore dell’imputato, avv. Pollio Rossella, ha concluso chiedendo l’annullamento delk
sentenza impugnata.

D’Esposito Gian Luigi, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14/07/2015, con la quale era
stata confermata la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento, datata 16/01/2014, di condanna
dell’odierno ricorrente alla pena di C 900,00 di multa, oltre al pagamento delle spese ed al
risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, costituita in
giudizio, Esposito Giuseppe, in ordine a reati di ingiuria e di minaccia (fatti commessi in
Sorrento il 10/08/2008).
Segnatamente, il ricorrente lamenta la violazione di una disposizione processuale, ex art. 606,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 597, comma 1, e art. 2, 1° comma,
codice di rito, per omesso esame del motivo d’appello sub n. 2), relativo al mancato
raggiungimento da parte dell’accusa della prova dell’epoca in cui si sono verificati i fatti
contestati. Dagli atti di causa emergerebbe che la persona offesa aveva ingiuriato e minacciato
la moglie dell’imputato, che, congiuntamente al ricorrente, aveva proposto querela, e
successivamente l’aveva rimessa, unitamente al marito. Esposito Giuseppe, al contrario, dopo
aver proposto querela anch’egli, non aveva provveduto a rimetterla. Il ricorrente muove anche
un’altra censura, allegando la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 420 ter cod. proc.
pen., posto che il Giudice di Pace non aveva disposto il rinvio, richiesto dal difensore
dell’imputato a causa di un suo legittimo impedimento, con conseguente invalidità del
procedimento e del provvedimento finale. Nella sentenza impugnata tale motivo d’appello non
è stato analizzato. Da ultimo, il ricorrente chiede il proscioglimento dell’imputato, trattandosi di
un fatto di particolare tenuità e ben potendosi richiamare l’applicazione dell’art. 651 bis c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dalle risultanze processuali di causa emerge che, a seguito di istanza di rinvio, formulata
dalla difesa dell’imputato in data 10/01/2001, per ragioni di carattere professionale, fu
disposto il rinvio dell’udienza del 13/01/2011 al 9/06/2011; risultano, altresì, ulteriori rinvii,
per ragioni del tutto analoghe.
E’, pertanto, corretto quanto affermato, nel provvedimento impugnato, dal giudice del merito,
circa la mancata desumibilità dagli atti di causa dell’illegittimità dell’operato del primo giudice,
non risultando, in particolare, alcuna violazione del disposto di cui all’art. 420 ter c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

2. Innanzitutto, va posta in evidenza l’irrilevanza dei riferimenti, contenuti nel ricorso, alla
proposizione di querele reciproche e all’avvenuta remissione della querela, presentata
dall’odierno imputato e dalla moglie.
Quanto poi al dedotto omesso esame del motivo d’appello, sub n. 2), concernente l’allegazione
dell’esimente della legittima difesa, ex art. 52 cod. pen., è sufficiente rimarcare che dalla
lettura complessiva della sentenza impugnata emerge in modo chiaro, anche se in via
implicita, il rigetto della tesi difensiva in questione.
Segnatamente, assume il tribunale, dall’istruttoria esperita in primo grado, risulta confermata

oltre alla prospettazione di un male ingiusto, il tutto, senza un’effettiva esigenza di porre in
essere una reazione difensiva, nell’imminenza di un pericolo, e senza un criterio di
proporzionalità e adeguatezza.
3. Si deve procedere all’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla parte
relativa al reato di cui all’art. 594 cod. pen., nelle more depenalizzato a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lgs n. 7 del 15 gennaio 2016. Nel contempo, la pena, per il delitto di cui all’art.
612 cod. pen., va rideterminata, tenendo conto delle previsioni edittali dell’epoca cui risale il
fatto, in C 50,00 di multa.
4.

Per le motivazioni, sopra esposte, il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato

inammissibile, nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui all’art. 594
c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; dichiara inammissibile nel resto il
ricorso e ridetermina la pena per il residuo reato di cui all’art. 612 c.p. in euro 50 di multa.
Così deciso il 16/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Maurizio Fumo

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la pronuncia, da parte dell’imputato, all’indirizzo della P.O., di termini gravemente ingiuriosi,

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