Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16718 del 12/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16718 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRELLI LUIGI N. IL 15/11/1965
avverso la sentenza n. 7/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2016 la relazione f tta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS p
Udito il Procuratore Generale in persona del Do). I
che ha concluso peri tj

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/02/2016

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17.11.14 la Corte di Appello di L’Aquila confermava a carico di CIRELLI
Luigi la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 22.6.12 con la quale l’imputato era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.9 comma

n. 1423/56,per aver violato

gli obblighi imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. e per aver
reso false dichiarazioni sull’identità personale-fatti accertati in data 6-9-2008-

reclusione,ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-la violazione di legge inerente all’applicazione degli arte.178,co.I-180-181-552 CPP.,rilevando
la nullità derivante dalla insufficiente enunciazione del fatto contestatoEvidenziava sul punto di avere eccepito tale vizio nel giudizio di primo grado e che il giudice
aveva disatteso tale eccezione rilevando che era stata tardivamente proposta e che il capo di
imputazione non era genericamente formulato.
Il ricorrente tuttavia rilevava trattarsi di nullità assoluta.
2-censurava inoltre la violazione dell’art.133 CP per carenza della motivazione,in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Rilevava al riguardo che il giudice di merito nella determinazione della pena non aveva
applicato l’aumento per la recidiva,contestata ai sensi dell’art.99 comma IV CP.,e che pertanto
il giudice dì appello avrebbe dovuto esporre le ragioni in base alle quali,pur essendo stata
esclusa la recidiva,risultavano negate le attenuanti generiche.
A sostegno del ricorso la difesa precisava che al momento in cui il ricorrente aveva reso false
dichiarazioni sull’identità personale,si trovava in stato di ubriachezza e non era consapevole di
quanto affermava,dichiarando di chiamarsi “Ciarelli Angelo”.
Citava sul punto la deposizione resa dal teste di ps. in dibattimento.
Per tali motivi la difesa chiedeva l’annullamento dell’impugnata sentenza.

RILEVA IN DIRITTO

In relazione al primo motivo si osserva che la censura inerente alla insufficiente enunciazione
dell’imputazione nel decreto che dispone il giudizio determina una nullità relativa,che come tale
deve essere eccepita ,pena altrimenti la sanatoria,entro il termine previsto dall’art,491 ,comma
primo,cpp.(v.Cass.Sez.V n.20739 del 1.6.2010-RV247590-);nella specie trattasi di censura
intervenuta oltre il termine indicato dal citato art.491 CPP come rilevato dal giudice di primo

Per tali reati era stata inflitta dal primo giudice la pena di anni uno e giorni 15 di

grado,e pertanto deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso,risultando sanato il dedotto
vizio di legittimità in fase dibattimentale,ove è stato garantito all’imputato il contraddittorio .
2-le deduzioni inerenti al trattamento sanzionatorio,si rivelano inammissibili,atteso che sono
ripetitive ed articolate con argomentazioni in fatto;diversamente si desume dal testo del
provvedimento impugnato che il giudice di appello ha posto in evidenza l’assenza di elementi
idonei a rendere applicabili le richieste attenuanti generiche,valorizzando l’esistenza di
precedenti penali ostativi.
Le argomentazioni difensive attinenti alla mancata applicazione di un aumento di pena per

potere discrezionale ,della insussistenza dei presupposti per concedere le menzionate
attenuanti.
In conclusione risulta la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso,onde ne va dichiarata
l’inammissibilitàConsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle Amnnende,che si ritiene equo determinare in €1.000,00-

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma,deciso il 12 febbraio 2016.

Il Consigliere relatore

recidiva,restano ininfluenti ai fini della verifica operata dal giudice di appello,nell’esercizio del

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