Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16717 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16717 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
FIRENZE
LOMBARDI ANDREA nato il 26/09/1979 a FIGLINE VALDARNO
SQUILLONI GIULIO nato il 23/09/1990 a FIRENZE

avverso la sentenza del 03/07/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 05/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3 luglio 2014 il Giudice monocratico del Tribunale di Firenze
ha assolto Squillioni Giulio e Lombardi Andrea dai delitti di cui agli artt. 588 comma 2° c.p. e 6
bis L. 401/1989 per non aver commesso il fatto.
2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze

affidandolo ad un unico motivo.
E’ stata dedotta l’assenza e contraddittorietà della motivazione .

appare di tutta evidenza che la presenza degli imputati sul luogo dei fatti (come altre centinaia
di altre persone) e la mera corrispondenza del colore degli abiti o la presenza di una ferita al
volto non possono costituire prove certe della colpevolezza degli imputati in ordine ai fatti loro
ascritti”, senza aver specificato, anche sinteticamente, le ragioni della “tutta evidenza”, né il
motivo della palese irrilevanza delle ferite al volto, indice certo, invece, di una colluttazione.
Il ricorrente ha lamentato anche la contraddittorietà della motivazione .

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che il Tribunale di Firenze, nell’affermare che “la mera corrispondenza del colore
degli abiti o la presenza di una ferita al volto non possono costituire prove certe di colpevolezza
degli imputati in ordine ai fatti loro ascritti”, abbia voluto statuire che le prove raccolte a carico
degli imputati non erAali da superare la soglia dell’oltre ragionevole dubbio, come prescritto
dalla attuale formulazione dell’art. 533 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza di condanna.
Si tratta di una valutazione in fatto che, seppur succintamente motivata, non appare affetta da
manifesta illogicità. Né, peraltro, questo Collegio ravvisa, con riferimento alla posizione dello
Squilloni, una contraddittorietà nella valutazione del giudice di merito, laddove ha ritenuto di
assolvere tale imputato dal reato di rissa nonostante fosse stato evidenziato che lo stesso
giovane era rimasto coinvolto nel tafferuglio.
E’ evidente che rimanere coinvolti in un tafferuglio non vuole dire necessariamente svolgere un
ruolo attivo nella causazione del medesimo, né tale ruolo può essere presunto nella sola
appartenenza dello Squilloni alla tifoseria fiorentina (che aveva bloccato il pullrmann di quella
juventina), non essendo emerso dalla ricostruzione del Tribunale di Firenze che tutti i tifosi
fiorentini si fossero resi responsabili dell’aggressione in questione.
Nulla per le spese, essendo il ricorrente parte pubblica.
P.Q.M.

2

Lamenta il Procuratore ricorrente che il Giudice, nella propria motivazione, ha osservato che ”

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017
Il Presidente

Il consigliere estensore

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