Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16716 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16716 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUERRA GIUSEPPE N. IL 04/07/1986
avverso la sentenza n. 565/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
06/07/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 06/07/2015 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia Giuseppe
Guerra, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen., per
avere falsamente attestato, nella domanda di arruolamento come volontario in
ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano, presentata in data 05/08/2008,
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.
Ha rilevato la Corte territoriale che la consapevolezza, nell’imputato, della

circostanza che la sentenza emessa da quest’ultimo ufficio giudiziario dava atto
che la prima udienza si era celebrata in data 20/06/2008, con la conseguenza
che il Guerra, in epoca antecedente, aveva evidentemente ricevuto la notifica del
decreto di citazione a giudizio.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per
avere la Corte territoriale omesso di considerare la memoria difensiva depositata
in udienza dal difensore, con la quale si documentava, a sostegno della
deduzione dell’imputato di non avere avuto contezza del procedimento penale,
per un verso, l’avvenuta notifica del decreto di citazione dinanzi al Giudice di
pace a mani della madre del Guerra e, per altro verso, la certificazione
attestante le condizioni di salute della donna, affetta da profonda depressione
per la prematura scomparsa di altro figlio in un incidente stradale.
Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto non
dimostrata la prospettazione difensiva, senza considerare i documenti sopra
menzionati, dei quali era inutilmente stata chiesta l’acquisizione.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
per non avere la Corte esaminato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis
cod. pen., formulata nella medesima memoria sopra ricordata.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dal momento che la sentenza impugnata
solo apparentemente ha affrontato la questione sollevata dall’imputato quanto
all’idoneità della notifica del decreto di citazione del precedente giudizio ad
assicurare quella consapevolezza concreta della pendenza del processo,
necessaria per ritenere la sussistenza del dolo di falso.
Il riferimento alle “motivazioni generiche e non comprovate di cui all’atto di
gravame” non consente, infatti, di cogliere alcuna specifica valutazione della
documentazione allegata alla memoria depositata in udienza.

1

pendenza di un procedimento penale dinanzi al Giudice di pace emergeva dalla

2. Fondato è anche il secondo motivo, dal momento che non si registra alcun
esame della richiesta formulata ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen.
3. In conseguenza delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello
di Napoli.
Così deciso in Roma il 05/02/2016
Il Presidente

Il Componente estensore

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