Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16714 del 11/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16714 Anno 2018
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da :
1.

HERRERA NOLASCO SANDRA MELISSA N. IL 02.08.1979;

2. TINEO SALAZAR ESTHER KARINA N. IL 12.12.1974;

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA in data 20 marzo 2017;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto dichiararsi
inammissibili entrambi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della
sentenza del locale Tribunale in data 15 settembre 2016, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, appellata dalle imputate, riqualificato come tentato il solo furto di cui al
capo a) ed esclusa solo per tale episodio, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p.,
riduceva la pena inflitta a ciascuna delle imputate, odierne ricorrenti ad un anno di
reclusione ed C 140 di multa. La Herrera e la Tineo erano state tratte a giudizio di due

Data Udienza: 11/10/2017

episodi di furto consumato e tentato verificatisi all’interno del centro commerciale IL
MASTRALE, l’uno capo A) relativo al furto di una maglia vogatore esposta per la vendita
e di un portafoglio appartenente a Candelaresi Daniela, l’altro- capo B) al tentato furto
di un portafoglio di una persona non identificata
2.

Ricorrono per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori :
2.1

Tineo Salazar Esther Karina lamentando mancanza di motivazione
in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti

pena;
2.2

Herrera Nolasco Sandra Melissa lamentando la mancata
derubricazione di entrambi gli episodi di cui al capo A) in reato
tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili. Quanto
alla mancata derubricazione in reato tentato per tutti gli episodi, alla esclusione
dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. e della recidiva / la Corte territoriale – che pure
è pervenuta alla invocata derubricazione per il furto della canottiera- ha coerentemente e
logicamente evidenziato come dovesse ritenersi consumato il furto del portafoglio,
richiamando in proposito la sentenza di questa Corte n. 31461 del 2002, che ha
opportunamente distinto, «l’intervento in re ipsa» a difesa della detenzione esercitato dalla
persona offesa, dai dipendenti del supermercato addetti alla vigilanza (o, quale atto dovuto,
dalle forze dell’ordine) dall’intervento (meramente eventuale) dispiegato da un terzo estraneo
(a tutela dell’altrui possesso); ed escluso che quest’ultimo tipo di intervento, connotato da
accidentalità e «aleatorietà», sia di ostacolo al riconoscimento della consumazione del reato, in
quanto il recupero della refurtiva a opera del terzo estraneo presuppone la intervenuta perdita
della signoria sulla cosa da parte del derubato. Ha altresì evidenziato come l’episodio fosse
connotato da “modalità insidiose e scaltre” tali da far ritenere compiutamente integrata
l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. (cfr.

Sez. U, n. 34090 del 2710412017,

Rv. 270088). Esaustiva anche la motivazione con riferimento al trattamento sa. nzionatorio : la
recidiva è stata riconosciuta in considerazione dei precedenti per numerose condanne per
delitti contro il patrimonio (in cui l’aggravante era stata già ritenuta) ed in quanto “i nuovi
episodi qui in contestazione appaiono esprimere, in concreto una maggiore colpevolezza e,
soprattutto, una maggiore pericolosità delle imputate, avuto riguardo alla omoogenetità delle
azioni criminose da loro ripetutamente poste in essere con continuità nbegli anni e sino ai
gioirni nostri., alla loro dimostrata propensione a commettere proprio delitti contro il
patrimonio ed alla spregiudicatezza rilevata dalla serialità delle loro azioni”; le attenuanti
generiche non sono state concesse “non sussistendo alcun pregnante elemento positivo di

generiche, alla esclusione della recidiva ed al contenimento della

giudizio atto a giustificare 1’9/applicazione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. , del
tutto generici ed indimostrati essendo i dati citati dalle difese”

4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria di inammissibilità dei
ricorsi segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento e del
versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in

ciascuna delle ricorrenti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuna a quello della somma di C 2.000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso nella camera di consiglio del 11 ottobre 2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

( Francesco Maria ampi)

(Vincenzo!Romis)

considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di C 2.000,00 per

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