Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16714 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16714 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
GALLINARO MATTEO N. IL 03/01/1981
avverso la sentenza n. 12/2012 GIUDICE DI PACE di TREVISO, del
22/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?6,,x) 2.42_.
che ha concluso per t’
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Data Udienza: 05/02/2016

Ritenuto in fatto
1. Il giudice di pace di Treviso, con sentenza del 22/04/2015, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Matteo Gallinaro in relazione ai reati di cui
all’art. 582 cod. pen., ritenendo che la mancata comparizione della persona
offesa integrasse una situazione parificabile alla tacita rimessione di querela.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto
ricorso per cassazione, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell’art.
152 cod. pen.

da parte della persona offesa e di accettazione da parte del Gallinaro.

Considerato in diritto
1. L’intervenuta estinzione del reato per la rituale remissione di querela
rappresenta una causa di sopravvenuta carenza di interesse del P.G. a coltivare
il ricorso proposto.
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità di quest’ultimo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma il 05/02/2016
Il Componente estensore

Il eside te,

3. Il difensore dell’imputato ha trasmesso dichiarazione di remissione di querela

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