Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16713 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16713 Anno 2018
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da :

1. SOSSIO CANCELLO N. IL 18.01.1956;
2.

APICELLA CARMINE N. IL 07.08.1950;

3.

LAREK S.R.L.;

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI SALERNO in data 26 aprile 2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona della dott. ssa Felicetta Marinelli che ha chiesto dichiararsi
inammissibili i ricorsi. Per la parte civile è presente l’avv. Landi Rosa Maria del foro di
Salerno che chiede dichiararsi inammissibili o comunque rigettarsi i ricorsi e deposita
conclusioni e nota spese. Per il ricorrente Apicella è presente l’avvocato De Feo Maurizio
Elio del foro di Salerno che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 13/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa in data 26 aprile 2016 la Corte d’Appello di
Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in
data 29 ottobre 2013, appellata dagli imputati Sossio Cancello ed Apicella
Carmine, nonché dalla società LAREK S.r.l., concesse al solo Canciello le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla

revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Confermava
integralmente la decisione di primo grado quanto alla LAREK S.r1.
La vicenda riguarda l’infortunio mortale occorso in data 12 settembre 2008 a
Trotta Salvatore, dipendente della LAREK, precipitato da un’altezza di dodici
metri, a seguito dello sfondamento di una lastra di vetro resina posta sul tetto di
un capannone ove il predetto Trotta si era portato per effettuare la manutenzione
delle grondaie. I giudici di merito individuavano plurime violazioni della normativa
antinfortunistica e il nesso causale tra le stesse e l’incidente mortale e ritenevano
la penale responsabilità del Canciello, legale rappresentante della LAREK e
dell’Apicella nella sua qualità di preposto. Ritenevano poi la responsabilità da
reato della LAREK per la cd. “colpa dell’organizzazione” generica e specifica e
grave negligenza nella gestione, condannando l’impresa al pagamento della
sanzione pecuniaria di 258.230,00 euro.
La Corte territoriale confermava la penale responsabilità dell’Apicella non per la
mancata predisposizione delle misure di sicurezza, bensì per aver omesso di
vigilare sulla osservanza dei precetti imposti e sulla concreta attuazione delle
misure di sicurezza nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
In particolare per aver dato disposizioni al Trotta di eseguire i lavori sistemazione
delle grondaie, benchè quest’ultimo non avesse mai ricevuto adeguata
formazione, né fosse mai stato informato dei rischi specifici connessi allo
svolgimento di lavori particolarmente pericolosi, come quelli che si effettuano in
quota; con ciò violando l’obbligo che grava sul preposto, ex art. 19 lett. b) d.lgs
81/2008, di “verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zona che li espongono ad un rischio grave e specifico”.
Altresì, l’Apicella è stato ritenuto responsabile per non aver verificato che i
pannelli in vetroresina non erano assolutamente calpestabili. L’art. 148 del d.lgs
innanzi citato, prevede, infatti, che prima di procedere alla esecuzione di lavori su
lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Nel caso di dubbia resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti
atti a garantire l’incolumità delle persone addette disponendo, a seconda dei casi,
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aggravante contestata, rideterminava per entrambi gli imputati la pena e

tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta. Mancando la verifica del grado di resistenza dei
pannelli, l’Apicella prima di accompagnare la squadra sul tetto del capannone,
avrebbe quanto meno dovuto assicurare i dispositivi di protezione. Alcun
dispositivo di protezione, invece, era stato assicurato; non erano state apposte
tavole, né sottopalchi e non era stato controllato l’utilizzo corretto delle misure di
protezione individuali anticaduta che avrebbero dovuto essere mantenute per

pari degli altri componenti della squadra, tra cui lo stesso Apicella, terminato il
lavoro si liberava delle cinture di sicurezza, dei caschi e delle funi, prima di
riprendere il cammino sul tetto per raggiungere il punto di discesa. Ha, altresì,
omesso di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni idonee a prevenire il pericolo
di caduta dall’alto per i lavori in quota, dal momento che, in ogni caso, non era
stata seguita la procedura corretta per l’utilizzo delle cinture; sul capannone non
era stesa la rete salvavita, ovvero una corda d’acciaio, misura di protezione
collettiva che va obbligatoriamente predisposta prima di procedere a lavori su
tetti e lucernari ed il dispositivo di protezione individuale anticaduta, per il
mancato uso dell’imbracatura munita di gancio da fissare al cavo d’acciaio, era, in
ogni caso del tutto inidoneo a garantire l’incolumità delle persone addette ai
lavori sul tetto del capannone.
Quanto al Canciello la sentenza impugnata ne evidenziava il ruolo di legale
rappresentante della LAREK e la palese violazione delle norme antinfortunistiche
contestate.
Quanto infine ara società riteneva priva di fondamento la tesi della mancanza del
nesso causale tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l’intervenuto
infortunio a causa del comportamento abnorme dello stesso lavoratore e
considerava sussistente la colpa dell’organizzazione di impresa, con particolare
riferimento alla mancata nomina del RSSP, alla omessa valutazione del rischio ed
alla mancata formazione del lavoratore
2. Avverso tale decisione ricorrono :
2.1.

Apicella Carmine lamentando con un unico motivo mancanza ed illogicità
di motivazione quanto alla ritenuta posizione di garanzia;

2.2.

Sossio Canciello deducendo violazione e falsa applicazione della legge
penale nonché vizio di motivazione quanto all’affermazione di penale
responsabilità, essendosi il fatto verificato per esclusiva iniziativa
dell’Apicella che rivestiva i caratteri della eccezionalità e
dell’imprevedibilità.

2.3.

La LAREK S.r.l. deducendo che l’incidente mortale non era dipeso da
responsabilità del legale rappresentante non essendo stata affidata ad
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tutta la durata della permanenza sul tetto e fino alla discesa. Il Trotta, infatti, al

essa società la manutenzione del tetto del capannone; che non vi era
quindi stata alcuna “colpa di organizzazione”; che era inesistente
l’interesse previsto dall’art. 25 septies del decreto legislativo nb. 231 del
2001 necessario ad addebitare la responsabilità da reato all’ente.

3. La disamina dei proposti motivi impone una triplice comune premessa: in punto
di posizione di garanzia del datore di lavoro; in punto di nesso di causalità tra il
sinistro e le contestate infrazioni della disciplina antinfortunistica; nonché in
punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili al dipendente
infortunato (o comunque, come nel caso di specie, ad altro dipendente) ad
interrompere, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., il nesso di causalità sussistente
tra l’omissione colposa di un garante e l’evento mortale (o, più semplicemente
lesivo) che ne è derivato.
Sotto il primo profilo, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa
Corte (cfr. Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, 2015, Ottino, Rv. 263200; sent n.
20595 del 12/04/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370), le norme sulla
prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino
eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all’esercizio dell’
attività lavorativa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad
eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore
subordinato. Tale conclusione è fondata sulla disposizione generale di cui all’art.
2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, secondo
le quali, il datore di lavoro o comunque la persona dallo stesso delegata, è
costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità
morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato
in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 c.p., comma 2.
Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi
del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare
la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di
sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera, essendo
tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell’agire del
lavoratore, essendo imposto al “garante” (anche) di esigere dal lavoratore il
rispetto delle regole di cautela. Quanto al profilo causale, è indubbio che
l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo
rispetto all’addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della
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CONSIDERATO IN DIRITTO

violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o
specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità
dell’evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd.
“concretizzazione” del rischio). L’individualizzazione della responsabilità penale
impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a
determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del
nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una

potesse prevedere, con giudizio “ex ante” quello specifico sviluppo causale ed
attivarsi per evitarlo. In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola
cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento
non sono sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre
anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la
“concretizzazione” del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se
l’evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell’imputato (Sez. 4, n.
43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526). Come è noto, infatti, la prevedibilità
ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all’origine delle
norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale. In
particolare, per quel che qui maggiormente interessa, l’art. 43 c.p. reca una
formula ricca di significato: il delitto è colposo quando l’evento non è voluto e “si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia…”. Viene così
chiaramente in luce, e con forza, il profilo causale della colpa, che si estrinseca in
diverse direzioni. Il pensiero giuridico italiano ha da sempre sottolineato che la
responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano
derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa
mira a prevenire. Tale esigenza conferma l’importante ruolo della prevedibilità e
prevenibilità nell’individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto
il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di
identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della
verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che
all’epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale
tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o
attenuare il rischio. L’accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli
che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire “la concretizzazione
del rischio”. Quanto infine alla rilevanza della eventuali condotte negligenti
riferibili al dipendente infortunato o ad altro dipendente dell’impresa, occorre
osservare che, in tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare
l’offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle
che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a
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regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa

quella riferibile all’agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia,
eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens,
Rv. 239593). In particolare, è stato chiarito (Sez. 4, sent. n. 7267 del
10/11/2009, 2010, Iglina, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore
non esclude la responsabilità dell’imprenditore, poiché il datore di lavoro è
destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente
compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l’integrità

comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere
preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l’irrazionalità della
condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel
fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in
infortuni). Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la
giurisprudenza di legittimità ritiene che presenti efficacia interruttiva del rapporto
causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’offesa
soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e
imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei 10
soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul
lavoro (Sez. 4, sent. N. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881).
Il che certamente deve escludersi nel caso di specie in quanto l’infortunio del
Trotta si è verificato mentre questi – unitamente all’Apicella- era intento in
un’attività sicuramente non eccentrica rispetto alle mansioni svolte ed all’oggetto
dell’intervento da parte della società datrice di lavoro. Sul punto i giudici di merito
hanno in particolare opportunamente sottolineato come le condotte dell’Apicella e
del Trotta, “non hanno introdotto un rischio nuovo esorbitante rispetto al rischio
di impedire cadute per coloro che operino in altezza e che grava sul titolare della
posizione di garanzia” e come fosse proprio il rischio di caduta governato in modo
assolutamente non appropriato per le carenti dotazioni di sicurezza personali e
collettive. Inoltre per contrastare la tesi adombrata dagli imputati ed in
particolare dal Canciello, secondo cui la LAREK non era tenuta ad adottare alcuna
misura di sicurezza sul tetto, trattandosi di attività non inerente l’oggetto sociale,
hanno posto in rilievo come le fatture (emesse da altre società) esibite dalla
difesa fossero relative a lavoro eseguiti in periodi diversi da quello in cui si era
verificato l’infortunio e come, in ogni caso, al momento del verificarsi
dell’incidente, la squadra fosse composta tutta da dipendenti della LAEK:
4. Con specifico riferimento alle posizioni di garanzia, i ricorrenti reiterano le
censure già proposte in sede di appello e a cui la Corte territoriale ha dato
adeguata risposta. In particolare la gravata sentenza, quanto all’Apicella (il cui
ricorso appare peraltro assolutamente aspecifico non confrontandosi
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psico-fisica: l’imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il

adeguatamente con la congrua e coerente motivazione della sentenza
impugnata), ha evidenziato il ruolo di preposto di fatto svolto dall’imputato e
come l’attività svolta dalla squadra, composta dal Trotta, da altro dipendente
della LAREK, Quaranta Pasquale e dallo stesso Apicella fosse impegnata ad
eseguire, “su espresso e giammai contestato ordine di quest’ultimo sul tetto del
capannone dello stabilimento, cui si accedeva dal solaio della sala compressori,
lavori di manutenzione delle grondaie”. In definitiva la responsabilità dell’Apicella

bensì, da un lato, per aver omesso di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti
e sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, nell’ambito delle proprie
attribuzioni e competenze, dall’altro, per aver dato disposizioni al Trotta di
eseguire i lavori di manutenzione delle grondaie, benchè quest’ultimo non avesse
mai ricevuto adeguata formazione, né fosse mai stato informato dei rischi
specifici connessi allo svolgimento di lavori particolarmente pericolosi, come quelli
che si effettuano in quota.
Con riferimento invece al Canciello la Corte di merito ha sottolineato con
motivazione che peraltro non è oggetto di specifica censura, come
dall’incontestato ruolo di legale rappresentante della LAREK, derivasse la
responsabilità del decesso del Trotta “per la palese violazione delle norme
antinfortunistiche al medesimo contestate e che si pongono in evidente rapporto
di causalità con l’incidente..” In particolare ha precisato come al Canciello fosse
imputabile l’omessa previsione nella redazione del documento di valutazione dei
rischi, di quello connesso alla manutenzione dei capannoni ed allo svolgimento di
lavorazioni in quota, nonché la mancata nomina del RSPP.
E’ stato altresì precisato come non fosse emersa nel corso dell’istruttoria alcuna
delega di funzioni e che l’attribuzione all’Apicella del ” controllo della produzione
e del mantenimento in efficienza degli impianti produttivi dello stabilimento di
Brignano”, fosse prova ulteriore del ruolo apicale del Canciello nell’organizzazione
aziendale e societaria, non contenendo peraltro in sè alcuna delega (la delega
richiede un atto formale). Detto incarico se da un lato ha comportato per
l’Apicella anche l’assunzione di compiti (quale preposto) previsti dalla normativa a
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’altro non ha
esonerato il datore di lavoro. In definitiva, il conferimento di incarico all’Apicella
che, di fatto, va inquadrato tra le figure aziendali che collaborano con il datore di
lavoro, non ha mai attuato, in assenza di delega specifica, il trasferimento di
compiti spettanti al datore di lavoro.
5. Quanto al ricorso della LAREK, previo richiamo di tutte le osservazioni sopra
formulate con riferimento alla posizione del legale rappresentante della società si
osserva quanto segue : la stessa società ricorrente richiama le norme sulla
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è stata confermata non per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza,

responsabilità degli enti, introdotte dal decreto legislativo n. 231 del 2001 ed in
particolare l’art. 5 che, al comma 1, per l’imputazione della responsabilità, che
nel caso di specie concerne un reato colposo di evento, individua i criteri di
imputazione oggettiva dell’ente nel fatto che i reati presupposti siano commessi
nell’interesse o vantaggio, anche non esclusivo, dell’ente e da persone che
rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione
(anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno

agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Secondo l’impostazione della
ricorrente l’interesse sarebbe elemento sufficiente e necessario per affermare la
responsabilità dell’ente, mentre il vantaggio non solo non sarebbe necessario, ma
non sarebbe nemmeno sufficiente.
Il citato art. 5 pone il problema della compatibilità tra fattispecie di reato
caratterizzate dalla non volontarietà dell’evento (i delitti colposi di evento) e il
finalismo della condotta da cui scaturisce la responsabilità dell’ente, nel cui
interesse o vantaggio quei reati devono essere stati commessi. Le Sezioni Unite,
con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv 261112-26111326114-26115 – dopo aver rilevato che l’introduzione della responsabilità dell’ente
con la legge n. 231 ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto
punitivo ed ha alimentato una letteratura ormai vastissima; e che non meno
rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare
l’applicazione della nuova normativa – si è soffermata sulla natura del nuovo
sistema sanzionatorio e sui profili di legittimità costituzionale dello stesso per poi
affermare: -quanto al criterio di imputazione oggettiva (punto 63), che: «L’art. 5
del d.lgs. n. 231 del 2001 detta la regola d’imputazione oggettiva dei reati
all’ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. (…)
Secondo l’impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al
decreto legislativo, i due criteri d’imputazione dell’interesse e del vantaggio si
pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione
disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione. Si ritiene che il criterio
dell’interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante,
al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio
marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione
essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti
concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito. (…) La tesi dualistica trova
accoglimento anche in giurisprudenza (Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, D’Azzo,
Rv. 232957 . 17 Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease
s.p.a., Rv. 258577; Sez. 6, n. 24559 del 22/05/2013, House Building s.p.a., Rv.
255442)»; -quanto al fatto che l’art. 25-septies ha segnato l’ingresso dei delitti
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dei soggetti prima indicati. L’ente non risponde se le persone predette abbiano

colposi nel catalogo dei reati costituenti presupposto della responsabilità degli
enti, senza tuttavia modificare il criterio d’imputazione oggettiva, per adattarlo
alla diversa struttura di tale categoria di illeciti, che è «insorto il problema della
compatibilità logica tra la non volontà dell’evento che caratterizza gli illeciti
colposi ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse. D’altra parte, nei reati
colposi di evento sembra ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l’evento
lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell’ente. Tale singolare situazione

normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile. (…) Tali dubbi e le
estreme conseguenze che se ne desumono sono infondati. Essi condurrebbero
alla radicale caducazione di un’innovazione normativa di grande rilievo,
successivamente confermata dal digs. 7 luglio 2011, n. 121, col quale è stato
introdotto nella disciplina legale l’art. 25-undecies che ha esteso la responsabilità
dell’ente a diversi reati ambientali. Il problema prospettato deve essere allora
risolto nella sede propria, che è quella interpretativa. I risultati assurdi,
incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe
l’interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l’unica alternativa,
.possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento,
vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione
non ‘determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una
condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa
sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento
di un vantaggio. (…) L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione
che, coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa
conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali
dell’ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben
possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda
l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze
funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra
inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente».
Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite, questa Sezione (cfr. sent. n.
31003 del 23/06/2015, Cioffi e Italnastri spa) ha riaffermato il principio in detta
sentenza affermato (secondo il quale, in materia di responsabilità amministrativa
D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 25 septies, l’interesse e/o il vantaggio vanno letti,
nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche
conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario 18 di sicurezza
ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività
non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale), precisando
che nei reati colposi l’interesse/vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese
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ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento

che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione delle misure precauzionali ovvero
nell’agevolazione sub specie, dell’aumento di produttività che ne può derivare
sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita” dalla
mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività
avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi. Sviluppando questo ordine di
considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti di interesse e vantaggio, nei
reati colposi d’evento, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. E’

normativa e che risponde alla ratio dell’inserimento dei delitti di omicidio colposo
e lesioni colpose nell’elenco dei reati fondanti la responsabilità dell’ente, in
ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non
rispondono all’interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio,
la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni
di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l’ente
possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo
stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la
cui violazione ha determinato l’infortunio sul lavoro. I termini “interesse” e
“vantaggio” esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere
alternativi: ciò emerge dall’uso della congiunzione “o” da parte del legislatore
nella formulazione della norma in questione e, da un punto di vista sistematico,
dalla norma di cui all’art. 12, che al comma 1 lett. a) prevede una riduzione della
sanzione pecuniaria nel caso in cui l’autore ha commesso il reato nell’interesse
proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un
vantaggio minimo, il che implica astrattamente che il reato può essere commesso
nell’interesse dell’ente, ma non procurargli in concreto alcun vantaggio. Ne
consegue che (sul punto cfr. Sez. 2, sent. n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006,
Rv. 232957) il concetto di “interesse” attiene ad una valutazione antecedente alla
commissione del reato presupposto, mentre il concetto di “vantaggio” implica
l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (e,
dunque, una valutazione ex post). Nei reati colposi d’evento, il finalismo della
condotta prevista dall’art. 5 d. lgvo n. 231/2001 è compatibile con la non
volontarietà dell’evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha
cagionato quest’ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all’interesse
dell’ente o sia stata finalizzata all’ottenimento di un vantaggio per l’ente
medesimo. Ricorre il requisito dell’interesse quando la persona fisica, pur non
volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha
consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica;
ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele
antinfortunistiche risulti essere l’esito (non di una semplice sottovalutazione dei
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questa l’unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione

rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma)
di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non
volendo il verificarsi dell’infortunio a danno del lavoratore, l’autore del reato ha
consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un
interesse dell’ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in
materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona
fisica, agendo per conto dell’ente, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte

e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della
sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento
della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del
vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da
collegamento tra l’ente e l’illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai
dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi. Occorre, perciò,
accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della
normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato
l’infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito
alla stessa di conseguire un vantaggio. Tale accertamento, nel caso di specie,
risulta essere stato compiuto dai giudici di entrambi i gradi di merito che hanno
ritenuto il vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non
sostenuti, che la società ha tratto dalla mancata adozione delle misure di
sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di infortuni sul lavoro (mancata
nomina del RSSP, omessa valutazione del rischio specifico, messa in sicurezza del
luogo dì lavoro, mancata formazione professionale dei lavoratori addetti ecc.).
Quanto poi al profilo dell’imputazione soggettiva, occorre ribadire che il Canciello
rivestiva al momento del fatto all’interno della società un ruolo del tutto apicale,
rientrante tra quelli previsti dall’art. 5 comma 1 lett. a) d. Igvo n. 231/2001. Nel
caso di specie, dunque, a norma dell’art. 6, l’ente, per andare esente da
responsabilità, avrebbe dovuto provare che: a) erano stati adottati ed
efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli
e di curare il loro aggiornamento era stato affidato ad un organismo dell’ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) non vi era stata omessa
insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b. In altri termini,
la responsabilità dell’ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose
commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di
sicurezza o igiene del lavoro potrà essere esclusa soltanto dimostrando l’adozione
ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto
11

o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche

dell’art. 30 del d. Igs. n. 81/2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo del
potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli
adottati. Senonché nel caso di specie non risulta che l’ente abbia provato la
sussistenza delle circostanze che avrebbero potuto escluderne la responsabilità ai
sensi dell’art. 6 d. Igs. n. 231/2001.
6. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle costituite

dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; li
condanna inoltre; in solido, a rimborsare alle parti civili Centanni Assunta, Trotta
Bianca, Trotta Valeria e Trotta Antonietta, le spese sostenute per questo giudizio che
si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 settembre 2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
( Francesco

ria Ciampi)

IL PRESIDENTE
. omis)
(Vincenzo R
4t 1j
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parte civili delle spese sostenute per questo giudizio liquidate come da

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