Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16712 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16712 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona
nel procedimento a carico di
De Santis Matteo, nato a San Benedetto del Tronto il 23/04/1986

avverso la sentenza del 05/07/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della
sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per
l’ulteriore corso.

Data Udienza: 16/02/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 5 luglio 2017 il G.i.p. del
Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a Matteo De Santis la pena di anni due e
mesi dieci di reclusione e 1.600 Euro di multa per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore

violazione degli artt. 99 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. per essere stato il
processo definito con applicazione concordata di pena superiore a due anni di
reclusione (c.d. patteggiamento allargato) benché il giudice abbia nel contempo
ritenuto, ed applicato, la recidiva specifica reiterata contestata in imputazione.

3. Il ricorso è fondato.
In forza dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen, quando – come nella
specie – la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. sia stata
espressamente riconosciuta e applicata dal giudice, che ha praticato il relativo
aumento di pena, sussiste preclusione al rito del patteggiamento a pena
detentiva superiore a due anni (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe’ e a.,
Rv. 247839; Sez. 1, n. 23643 del 1,1/02/2014, Ejjabri, Rv. 262132). E poiché le
norme del codice di rito che disciplinano i giudizi speciali, nella parte in cui
prevedono riduzioni premiali di pena, hanno natura di disposizioni sanzionatorie,
la loro violazione dà luogo all’applicazione di pene illegali. È dunque affetta da
nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento
cosiddetto “allargato” nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva
reiterata (cfr. Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, D’Onofrio, Rv. 271526).
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione
degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 16/02/2018.

generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando la

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