Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16711 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16711 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– PETRAGLIA NICOLA, n. 10.02.1960 a Piaggine

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data
22.09.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 22.09.2017, il Tribunale di Vallo della Lucania
disponeva la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
Petraglia per il periodo di sei mesi, obbligandolo altresì a versare in favore della
costituita parte civile, entro sei mesi, la somma di 1500 C comprensiva di compensi

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Petraglia, a mezzo del difensore
di fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, con l’unico motivo, deduce la violazione della
legge processuale in relazione agli artt. 127 e 464 – quater, commi 1 e 4, c.p.p.,
per la mancata acquisizione del consenso dell’imputato.
Si duole la difesa del ricorrente perché la proposta di programma di trattamento
relativo ala sospensione del procedimento penale con messa alla prova (all. 1 al
ricorso) ritualmente trasmessa al tribunale, avrebbe dovuto essere delibata all’ud.
22.09.2017, udienza tuttavia nel corso della quale il giudice non avrebbe deciso
ma si sarebbe riservato di decidere.
Quanto sopra integrerebbe anzitutto la violazione del comma primo dell’art. 464
quater, c.p.p., che impone al giudice di decidere sull’istanza nella stessa udienza
ovvero di fissarne una apposita dandone avviso alle parti; l’ordinanza, si aggiunge,
sarebbe comunque illegittima perché il giudice avrebbe modificato e/o integrato il
programma di trattamento accettato dall’imputato, ponendo a suo carico l’obbligo
di versare alla parte civile costituita la somma di 1500 C in contrasto con quanto
prevede il comma quarto dell’art. 464 – quater citato che, in particolare, prevede
espressamente il consenso dell’imputato o del difensore munito di procura speciale. Si osserva, sul punto, che all’ud. 22.09.2017 l’imputato non era presente e
non era assistito dal difensore di fiducia, ma solo da un sostituto di quest’ultimo,
sprovvisto di procura speciale, che, pertanto non avrebbe potuto esprimere alcun
consenso alla modifica/integrazione del programma; del resto, si aggiunge, l’eventuale consenso prestato dal sostituto che si sarebbe limitato ad insistere per l’ammissione alla messa alla prova sulla base del programma presentato – e che, a
seguito della richiesta della parte civile – ha espresso riserve sulle condizioni economiche del reo, rimettendosi al giudice per un’eventuale decisione in merito al
risarcimento – non solo proveniva da soggetto non legittimato, ma sarebbe stata

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di patrocinio, in relazione al reato di cui all’art. 727 c.p.

comunque invalida/inefficace perché resa “al buio”, atteso che la decisione del
giudice è stata assunta fuori udienza in un momento processuale in cui non era
possibile alcun contraddittorio. Si sostiene, poi, la sussistenza dell’interesse al ricorso, in quanto essendo l’imputato disoccupato e impossibilitato ad adempiere
all’obbligo risarcitorio come quantificato dal giudice, subirebbe la revoca del beneficio per mancata ottemperanza al programma di trattamento e, quindi, perde-

si aggiunga, per il ricorrente, che l’art. 168 bis, co. 2, c.p., prevede che il giudice
“valuti” la possibilità del risarcimento del danno, da ciò ricavandosi che, contrariamente a quanto ordinato dal giudice, la messa alla prova non potrebbe essere
condizionata al risarcimento del danno, poiché altrimenti sarebbe preclusa a chi
non abbia risorse adeguate, come nel caso in esame atteso lo stato di disoccupazione dell’imputato; infine, si conclude, la decisione di escludere il risarcimento no
precluderebbe i diritti del danneggiato, che potrebbe far valere le proprie ragioni
sede civile.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 12.12.2017, il Procuratore Generale
presso questa Corte, dott. Simone Perelli, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
Rileva il PG che dalla lettura dell’ordinanza emerge come il giudice abbia valutato,
contrariamente a quanto deduce l’imputato, le condizioni reddituali alla luce della
relazione dei servizi sociali; nella stessa ordinanza il giudice ha dato atto anche
della sussistenza della disponibilità dell’imputato di adoperarsi per il suo risarcimento nella misura indicata; aggiunge il PG che è lo stesso art. 168 bis, co. 2, c.p.
a vincolare la messa alla prova alla prestazione di condotte volte all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno. Richiamata giurisprudenza di questa Corte, il PG conclude sottolineando che se il risarcimento della p.o. era un presupposto per disporre la
sospensione del procedimento con messa alla prova, è giocoforza ritenere che, a
fronte di una mancata disponibilità dell’imputato a risarcire il danno (anche se
dall’ordinanza risulterebbe il contrario), il giudice avrebbe dovuto respingere la
richiesta, con evidente pregiudizio per l’imputato medesimo, dovendosi quindi
concludere per l’inammissibilità del ricorso, quantomeno per carenza di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.

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rebbe di conseguenza -la possibilità di presentare ulteriore istanza in futuro; a ciò

La disciplina in materia dei controlli sui provvedimenti di messa alla prova risulta
piuttosto scarna, ma non per questo meno problematica; l’art. 464-quater cod.
proc. pen. regola anche la fase decisoria, prevedendo, innanzitutto, che il giudice,
se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod.
proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti,
ovvero in apposita udienza in camera di consiglio da fissare a tale scopo; inoltre,

base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; è il
comma 7 che disciplina il regime delle impugnazioni, stabilendo che contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione
l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa e che
l’impugnazione non sospende il procedimento.
Certamente, dunque, la norma consente l’impugnabilità diretta ed autonoma del
provvedimento con il quale, in accoglimento dell’istanza dell’imputato, il giudice
abbia disposto la sospensione del procedimento, giacché in tal caso alle parti non
sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta (arg. ex
§ 4, pag. 5, Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 – dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv.
267237).

5. Tanto premesso, deve anzitutto ritenersi infondata la censura con cui si eccepisce la violazione dell’art. 464-quater, comma primo, c.p.p., atteso che il giudice
ha deciso dopo aver sentito le parti nel contraddittorio svoltosi nel corso
dell’udienza 22.09.2017, non provvedendo a leggerne la motivazione ma disponendone la comunicazione alle parti; la mancata lettura dell’ordinanza “nel corso
della stessa udienza”, ma dopo aver assicurato il contraddittorio tra le parti non
determina invero alcuna nullità in quanto non espressamente prevista dalla legge.

6.

Deve, diversamente, ritenersi fondata l’eccezione relativa alla violazione

dell’art. 464-quater, co. 4, c.p.p.; ed invero, detta disposizione prevede che “Il
giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o
modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”.

Nel caso

di specie, risulta dal verbale di udienza che l’imputato non era presente e che egli
era assistito dal sostituto processuale del difensore di fiducia, sprovvisto di procura
speciale, che, pertanto non poteva esprimere alcun consenso alla modifica/integrazione del programma che non prevedeva alcuna forma di risarcimento. Peraltro, ove si ritenesse che quello prestato dal sostituto processuale potesse essere
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si precisa che possa sospendere il procedimento con messa alla prova quando, in

inteso dal giudice come un “consenso” (dandosi atto nell’ordinanza del fatto che
non risultava alcuna offerta risarcitoria ma che vi era la “disponibilità di rimettere
al giudice la relativa quantificazione”, con ciò intendendosi riferire a quanto dichiarato dal sostituto processuale, il quale, pur essendosi limitato ad insistere per
l’ammissione alla messa alla prova sulla base del programma presentato, a seguito
della richiesta della parte civile, aveva espresso riserve sulle condizioni economi-

cimento), si tratterebbe comunque di un consenso “invalido”, perché manifestato
da soggetto non legittimato.
Ed invero, la modifica/integrazione al programma di trattamento, in relazione alla
quale dev’essere acquisito il consenso dell’interessato ex art. 464-quater, comma
quarto, c.p.p., presuppone che il consenso sia prestato dall’imputato personalmente o dal suo procuratore speciale, dovendosi ritenere applicabile, per il “consenso” di cui al comma quarto, la previsione, valevole in generale per la richiesta
di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art. 464-bis,
comma 3, c.p.p., a tenore del quale “3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata
nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3”.
Ne discende, pertanto, che il “consenso” alla modifica/integrazione disposta dal
giudice con l’ordinanza impugnata rilasciato dal sostituto processuale del difensore
di fiducia, sprovvisto di procura speciale, è privo di effetti, in quanto i poteri che
derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere
compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma
dell’art. 102 cod. proc. pen.
Trattasi di questione su cui si è di recente anche soffermata questa stessa Sezione
con la sentenza n. 5784 del 26/10/2017 – dep. 7/02/2018, Tortola, non massimata, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. pen. in
difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

7. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
«Il “consenso” alla modifica/integrazione disposta dal giudice con il provvedimento
con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art.
464-bis, comma secondo, cod. pen., ove prestato dal sostituto processuale del
difensore di fiducia, sprovvisto di procura speciale, è privo di effetti, in quanto i
poteri che derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore
a norma dell’art. 102 cod. proc. pen.».
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che del reo, rimettendosi al giudice per un’eventuale decisione in merito al risar-

8. Ne discende che le questioni evidenziate dal P.G., pur apprezzabili quanto al

tema del risarcimento ed alla qualificazione del medesimo come presupposto per
disporre la sospensione del procedimento ex art. 168 bis, comma 2, c.p., non sono
tuttavia idonee a superare la violazione della legge processuale che attiene al rispetto del contraddittorio, ciò che determina la nullità dell’ordinanza impugnata,

esame al tribunale di Vallo della Lucania.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

Il Consig
Aless

estensore

Il Presidente
Vito Di Nicola
0’70

con conseguente annullamento con rinvio e trasmissione degli atti per nuovo

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