Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16711 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16711 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLICHETTI BASILIO N. IL 12/08/1930
nei confronti di:
CAI VANO CAMILLA N. IL 09/07/1978
DEBOLE ALESSANDRO N. IL 28/02/1974
avverso la sentenza n. 827/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Salvio Mariano, che si è riportato al ricorso e ne
ha chiesto l’accoglimento.
– Udito, per Debole Alessandro, l’avv. Gaetano Aufiero, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.

1. La Corte d’appello di Salerno ha, con la sentenza impugnata, in riforma di
quella emessa dal locale Tribunale, dichiarato estinto per prescrizione il reato di
cui all’art. 483 cod. pen., imputato a Caivano Camilla e Debole Alessandro, ed ha
revocato le statuizioni civili a favore di Polichetti Basilio, contenute nella
sentenza di primo grado. Tanto, in considerazione del fatto che – a giudizio della
Corte d’appello – il reato, commesso il 3/12/2002, era già prescritto alla data di
emanazione della sentenza di primo grado, pronunciata il 21/9/2010 (la Corte ha
ritenuto che non potessero computarsi le sospensioni dichiarate alle udienza
dell’1/12/2009 e del 20/7/2010, perché successive alla maturazione della
prescrizione).

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione -a mezzo
dell’avv. Mariano Salvio – la parte civile Polichetti Basilio lamentando un errore
nel calcolo della prescrizione. Infatti, argomenta, il reato si sarebbe prescritto,
senza le sospensioni, il 3 giugno 2010, e non già il 3 giugno 2009, come
erroneamente ritenuto dalla Corte di merito. Pertanto, nel calcolo della
prescrizione andavano computate anche le sospensioni disposte – in primo grado
– all’udienza dell’1/12/2009 e del 20/7/2010, perché precedenti al maturare della
prescrizione. Di conseguenza, non essendo il reato prescritto alla data di
emanazione della sentenza di primo grado, il Giudice d’appello, preso atto della
prescrizione nel frattempo intervenuta, avrebbe comunque dovuto esaminare il
merito dell’accusa e pronunciarsi sulla domanda della parte civile.

3. All’udienza odierna il difensore dell’imputato ha eccepito la mancanza di
procura ad impugnare in cassazione da parte dell’avv. Mariano Salvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

2

RITENUTO IN FATTO

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione formulata in udienza dal difensore
dell’imputato. Dall’esame degli atti

consentito a questa Corte, essendo stato

dedotto un error in procedendo – emerge che la persona offesa Polichetti Basilio
conferì, in data 23/9/2008, all’avv. Salvio – per farsi assistere nel procedimento
instaurato contro l’odierno imputato – procura valevole “per ogni stato e grado
del processo”; il che comporta la piena legittimazione del legale ad agire con
ricorso per cassazione.

il 3/12/2002, si sarebbe prescritto, tenuto conto delle interruzioni intervenute, il
3/6/2010, e non già il 3/6/2009 (come erroneamente ritenuto dal giudice
d’appello). Pertanto, nel calcolo della prescrizione andava computato, per
sessanta giorni, il rinvio disposto all’udienza dell’1/12/2009 per impedimento
dell’imputato. Tale legittimo rinvio avrebbe spostato il termine prescrizionale al 3
agosto 2010. Di conseguenza, nel calcolo della prescrizione andava considerato
anche il rinvio disposto dal Tribunale, su richiesta del difensore dell’imputato,
all’udienza del 20/7/2010, sicché il termine prescrizionale ebbe un ulteriore
slittamento al 10/10/2010. Pertanto, alla data del 21/9/2010 (data di
emanazione della sentenza di primo grado) il reato non era ancora prescritto,
per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda della parte
civile, in virtù del principio posto dall’art. 578 cod. proc. pen..
Consegue a tanto che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al
giudice civile competente per valore in grado d’appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Spese di parte civile al definitivo.
Così deciso il 5/2/2016.

2. Nel merito il ricorso è fondato. Il reato, commesso, secondo la Corte d’appello,

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