Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16710 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16710 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– BOUSADANI KAMAL, n. 1.05.1983 in Marocco

avverso la sentenza del GIP/tribunale di Bergamo in data 4.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 4.07.2017, il GIP/tribunale di Bergamo applicava ex art.
444 c.p.p. all’imputato Bousadani la pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed C
4000 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, disponendo l’espulsione dal territorio dello
Stato, la confisca e distruzione dello stupefacente e dei telefoni cellulari in seque-

la restituzione dell’autovettura all’avente diritto, estraneo ai fatti; la contestazione
concerneva l’aver detenuto e trasportato, in concorso con soggetto non identificato, ai fini della successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 43,4 kg, fatto aggravato dall’ingente quantità (artt. 73, co. 4, ed
80, TU Stup.), commesso in data 15.12.2016.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato Bousadani, a mezzo del difensore
di fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, con l’unico motivo, deduce vizio di violazione di
legge e correlato vizio di carenza della motivazione in relazione all’art. 240, c.p.
quanto alla disposta confisca dei telefoni cellulari in sequestro.
Sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe illegittimamente disposto la confisca
dei telefoni cellulari in sequestro, attesa la mancanza di motivazione circa il nesso
pertinenziale con il reato e la qualificazione giuridica della confisca; non sarebbe
chiaro dalla motivazione se si tratti di confisca facoltativa od obbligatoria, né il
giudice avrebbe indicato le ragioni della propria decisione quanto alla “sanzione
accessoria”. Sostiene, in particolare, il ricorrente che nel caso di specie si verterebbe in un’ipotesi di confisca facoltativa, poiché i telefoni cellulari non possono
essere soggetti a confisca obbligatoria non trattandosi né del prezzo del reato né
di beni la cui fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisca reato; nella
specie, dunque, si tratterebbe di confisca facoltativa, con la conseguenza che il
giudice avrebbe dovuto motivare in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale; atteso che, ai fini della confisca ex art. 240, co. 1, c.p., i telefoni cellulari
avrebbero dovuto essere serviti o destinati alla commissione del reato o comunque
rappresentare il prodotto o il profitto del reato; inoltre, si censura la motivazione
dell’impugnata sentenza, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato a disporre
la distruzione dei predetti telefoni, affermando che gli stessi erano evidentemente

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stro, oltre alla confisca del denaro sequestrato, ordinando invece il dissequestro e

utilizzati per mantenere i contatti con l’ambiente di approvvigionamento e di smercio delle sostanze; tale affermazione tuttavia sarebbe stata resa senza effettuare
alcun riferimento ad emergenze processuali che consentissero di ritenere probabili, se non del tutto provate, tali circostanze.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 18.01.2018, il Procuratore Generale

In particolare evidenzia che la motivazione sul punto della disposta confisca non è
censurabile; ed invero, la stessa è da correlarsi all’imputazione ed alla motivazione
della sentenza da cui risulta che l’imputato ha partecipato ad un trasporto di stupefacenti, facendo da staffetta, alla guida della propria autovettura, ad altra auto
su cui viaggiava il corriere con lo stupefacente sequestrato; risulterebbe quindi
evidente, anche per il PG, che i telefoni cellulari, necessari per mantenere i contatti
tra i correi, hanno costituito un mezzo indispensabile per l’espletamento dei compiti affidati al ricorrente nell’ambito del traffico illecito; quanto sopra è sufficiente
per il PG a configurare lo stretto nesso strumentale e funzionale tra l’utilizzo dei
telefoni ed il reato commesso, idoneo a giustificare la confisca in quanto lo stesso
mezzo potrà prevedibilmente essere nuovamente utilizzato per la realizzazione di
analoghi reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Ed invero, la confisca è stata legittimamente disposta; si versa, nel caso di specie
non nell’ipotesi di cui all’art. 240 c.p. – erroneamente richiamato dal giudice in
sentenza – quanto piuttosto nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 12
sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modifiche con I. 7 agosto 1992,
n. 356 (aggiunto dall’art. 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modifiche con legge 8 agosto 1994, n. 501), che è prevista obbligatoriamente per una
serie di delitti anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 cod. proc. pen.
Detta confisca, invero, si applica anche a chi risponda solo del reato di cui all’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la fattispecie di cui al comma quinto, e
non necessariamente congiunta al reato di cui all’art. 74 d.P.R. citato (v., tra le
tante: Sez. 4, n. 2263 del 30/09/1996 – dep. 30/12/1996, Bortuzzo, Rv. 206609);
nella specie, è pacifico che il giudice ha applicato la pena su richiesta per il reato
di cui all’art. 73, comma quarto, TU Stup., senza dunque riconoscere il comma
quinto dell’art. 73 citato (che avrebbe invece imposto una congrua motivazione
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presso questa Corte, dott. Roberto Aniello, chiede il rigetto del ricorso.

circa il collegamento eziologico tra i telefoni cellulari e il reato di detenzione illecita
di sostanze stupefacenti contestato all’imputato: v., da ultimo, Sez. 4, n. 40912
del 19/09/2016 – dep. 30/09/2016, Ka, Rv. 267900).
Trattasi di correzione che questa Corte è legittimata a disporre d’ufficio rettificando
l’errore di diritto ex art. 619 c.p.p.

la confisca a norma dell’art. 240 c.p. (e, quindi, abbia inteso la confisca come
facoltativa, dovendosi certo convenire con la difesa del ricorrente che i telefoni
cellulari non rientrino nell’ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240, co. 2, c.p.),
il provvedimento impugnato apparirebbe comunque esente dai denunciati vizi, atteso che la giustificazione motivazionale addotta dal giudice (ossia che i telefoni
cellulari erano evidentemente utilizzati per mantenere i contatti con l’ambiente di
approvvigionamento e di smercio delle sostanze), era da ritenersi del tutto sufficiente ed adeguata ad assolvere all’onere motivazionale imposto anche in sede di
sentenza ex art. 444 c.p.p.
Come ben evidenziato, infatti, dal PG nella sua requisitoria scritta, l’affermazione
del giudice è da correlarsi all’imputazione ed alla motivazione della sentenza da
cui risulta che l’imputato ha partecipato ad un trasporto di stupefacenti, facendo
da staffetta, alla guida della propria autovettura, ad altra auto su cui viaggiava il
corriere con lo stupefacente sequestrato; risulta quindi evidente che i telefoni cellulari, necessari per mantenere i contatti tra i correi, hanno costituito un mezzo
indispensabile per l’espletamento dei compiti affidati al ricorrente nell’ambito del
traffico illecito. Quanto sopra è necessario e sufficiente a configurare lo stretto
nesso strumentale e funzionale tra l’utilizzo dei telefoni ed il reato commesso,
idoneo a giustificare la confisca in quanto lo stesso mezzo potrebbe prevedibilmente essere nuovamente utilizzato per la realizzazione di analoghi reati; ed invero, questa Corte ha già ripetutamente affermato che la confisca facoltativa di
cui all’art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da
uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007 – dep. 22/06/2007,
Muro Martinez Losa, Rv. 236973). Ed è massima di comune esperienza che un
corriere della droga si avvalga di apparati telefonici cellulari per mantenere i contatti con clienti e fornitori, donde la evidenza oggettiva di un naturale e stretto

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5. In ogni caso, si osserva, quand’anche si ritenesse che il giudice abbia disposto

nesso strumentale tra i telefoni cellulari sequestrati ed il reato oggetto di contestazione, che rivela effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

Il Consi
Ales

stensore
Il

Il Presidente
Vito Di Nicola

iri”ro

.t.i/VirVt_

processuali.

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