Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16709 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16709 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEDROLLO S.P.A.
nei confronti di:
ZILIO MASSIMO N. IL 23/11/1966
avverso la sentenza n. 6781/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/05/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento, agli effetti civili, della
sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
– Udito, per l’imputato Zilio Massimo, l’avv. Riccardo Castiglioni, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.

1. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, in riforma di
quella emessa dal locale Tribunale, assolto Zilio Massimo dal reato di cui all’art.
473, comma 2, a lui contestato, perché il fatto non sussiste.
Zilio era accusato di avere, quale legale rappresentante della Idrostar srl,
prodotto e messo in vendita elettropompe costituenti riproduzione pressoché
integrale, nella forma e nella conformazione estetica, di modelli progettati e
commercializzati da Pedrollo spa, coperti da brevetto industriale.
Rileva la Corte di merito che, nel caso del modello ornamentale, sono le forme
ed i colori del prodotto ad assumere rilevanza, sia perché ne accrescono la
fruibilità sia perché ne individuano la specifica identità. Tuttavia, ai fini dell’art.
473 cod. pen. rileva solo l’idoneità del modello a indicare la provenienza del
prodotto dall’impresa che lo ha brevettato; e quindi la contraffazione consiste nel
dare al prodotto quella forma e quei colori che possono indurre il pubblico a
identificarlo come proveniente da una certa impresa. Nella specie, invece, le
pompe prodotte dalla Idrostar srl si distinguono nettamente da quelle prodotte
dalla Pedrollo spa, sia per il colore che per le sigle, per cui non sono confondibili
con quelle dell’impresa concorrente.

2. Ricorre per Cassazione la parte civile Pedrollo spa per violazione di legge e
vizio di motivazione.
Lamenta, sotto il primo profilo, che la Corte d’appello abbia errato
nell’individuazione dell’oggetto della tutela, che non è dato dalla identificazione
del produttore sul mercato (funzione specifica dei marchi), ma dalla protezione
del produttore, nel senso di assicurargli la esclusività del modello ornamentale
brevettato. Tanto è dimostrato dal fatto che, laddove la forma assuma anche la
funzione di indicare la provenienza del prodotto, la sua protezione è assicurata
dal marchio tridimensionale. Nella specie, il “modello” oggetto della privativa era
riferito alla “forma” del prodotto, per cui non hanno rilievo – contrariamente
all’assunto del giudice di merito – né i colori né le sigle utilizzati.
Sotto il profilo motivazionale lamenta che il giudice d’appello abbia sovvertito la
decisione di primo grado senza un approfondito esame delle emergenze

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RITENUTO IN FATTO

probatorie e senza una esplicita confutazione degli argomenti utilizzati dal primo
giudice per l’affermazione della responsabilità.

3. Con memoria del 18/1/2016, pervenuta a questa Corte dil 19/1/2016,
l’imputato Zilío Massimo ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, nell’ipotesi dell’art. 473, comma 2, la contraffazione
consiste nel dare al prodotto quelle caratteristiche particolari che possono
indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche
contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato
(Cass., Sez. II, 27.3.2003, n. 21162; Cass., Sez. V, 22.6.1999, n. 8758). In
pratica, si ha contraffazione quando siano riprodotti gli elementi emblematici e di
maggior risalto del modello brevettato, tali da causare la confondibilità
dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario e/o idonei ad ingenerare una
falsa rappresentazione della provenienza del prodotto (C., Sez. V, 22.6.1999, n.
8758; C., Sez. II, 25.9.1996,n. 10799).

2. La sentenza di primo grado dà atto, espressamente, che la Pedrollo spa era
titolare di due brevetti per modello ornamentale, di cui all’art. 31 della legge 10
febbraio 2005, n. 30, riferiti ad “elettropompe”, entrambi validi. La privativa
industriale tutelava, in questo specifico caso, la forma e la configurazione
estetica dei prodotti (contorni, forma e struttura); vale a dire, il particolare
design industriale. La stessa sentenza informa che i prodotti della Idrostar srl,
oggetto di sequestro, erano praticamente sovrapponibili – a parte che per il
colore e per alcune caratteristiche marginali – a quelli della Pedrollo spa, di cui
costituivano una servile imitazione, sicché scaturiva da essi la chiara
“impressione” che i due modelli non differissero minimamente, anche per
l’utilizzatore informato (pagg. 4-5).
La sentenza d’appello non contraddice i dati di fatto evidenziati dal giudice di
primo grado e si limita ad affermare che i prodotti delle due imprese differivano
per il colore e, parzialmente, per le sigle. Da qui la conclusione che non vi era
“possibilità di confusione tra le pompe della Pedrollo e le pompe della Idrostar”.
Tale motivazione è inidonea a risolvere, in senso favorevole all’imputato, la reiudicanda, dal momento che non prende in considerazione l’insieme delle
caratteristiche costruttive ed estetiche dei prodotti confrontati, dacché pone
l’accento su una sola di esse (il colore) e attribuisce significato esorbitante alla
parziale difformità delle sigle, che, anche per quanto riportato in sentenza, sono
3

Il ricorso è fondato e va, di conseguenza, accolto.

composte in modo tale da rimandare, salvo che per la parte letterale, alle
corrispondenti sigle del modello brevettato. In sostanza, la sentenza impugnata
ha omesso prendere in considerazione “l’aspetto dell’intero prodotto” (art. 31 I.
30/2005) e di considerare che un disegno o modello rappresenta imitazione
servile di altri tutelati da brevetto se – tenuto conto del margine di libertà di cui
l’autore ha beneficiato nel realizzare il prodotto – riproduce il “quid” oggetto di
protezione.
Ne consegue che il giudizio espresso dalla Corte d’appello – basato su un

“contraffazione” – risulta formulato in modo erroneo, non avendo preso in
considerazione la totalità degli elementi identificativi dei prodotti confrontati ed
avendo omesso di valutare se le caratteristiche delle pompe Idrostar siano tali nel loro complesso – da ingenerare confusione nei consumatori (perché
confondibili con quelle della Pedrollo spa) e da nuocere al generale affidamento.
La sentenza va pertanto annullata agli effetti civili con rinvio, non essendovi
stata impugnazione del Pubblico Ministero agli effetti penali, al giudice civile
competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo.
Così deciso il 5/2/2016

esame parziale e riduttivo degli elementi rilevanti per la valutazione della

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