Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16708 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16708 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– AERTS FREDERIC, n. 13.10.1972 in Belgio

avverso la ordinanza del GIP/tribunale di Livorno in data 21.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.07.2017, il GIP/tribunale di Livorno rigettava l’istanza
presentata dall’Aerts con cui si instava ai sensi dell’art. 670 c.p.p. per la restituzione in termine ex art. 656, co. 5, c.p.p. nonché per la sua immediata scarcerazione, previa sospensione dell’ordinanza di carcerazione del 28.07.2016.

fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo un unico motivo, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, con l’unico motivo, deduce il vizio di violazione di
legge in relazione all’applicazione dell’art. 656, co. 5, c.p.p.
Premesso che nell’istanza ex art. 670 c.p.p. si sosteneva che il detenuto era stato
destinatario dell’ordine di esecuzione 10.07.2014 e che per erroneità delle ricerche
era stato dichiarato irreperibile, si duole la difesa del fatto che l’ordinanza impugnata abbia dato per acquisito che il ricorrente, cittadino belga, sia stato correttamente ricercato nei luoghi previsti dalla legge; tale assunto, si sostiene, sarebbe
smentito dagli atti, in quanto alla data del 10.07.2014 e precedentemente questi
sarebbe stato detenuto in Belgio, donde l’accertamento della Questura di Livorno
cristallizzato nel verbale di vane ricerche del 28.11.2011 risulterebbe errato, in
quanto a quest’ultima data egli era detenuto; non sarebbe sufficiente a sanare
detta erroneità il fatto che il PM abbia dichiarato la completezza degli accertamenti,
nella specie dimostratisi non correttamente eseguiti; in sostanza, il ricorrente,
ignorando la pendenza dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, sarebbe stato
arrestato nell’aprile 2017, non essendo peraltro a conoscenza della possibilità,
prevista dall’art. 656, co 5., c.p.p, di proporre nel termine perentorio di gg. 30
istanza di misura alternativa alla detenzione; detto assunto, si conclude, sarebbe
corroborato proprio dalla circostanza di non aver mai proposto detta istanza non
rilevando peraltro il fatto che le notifiche siano state seguite presso il difensore.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 1.12.2017, il Procuratore Generale
presso questa Corte, dott.ssa Marilia Di Nardo, chiede il rigetto del ricorso.
Si osserva che, nel caso in esame, il giudice ha dato atto che le ricerche del ricorrente vennero svolte compiutamente nei luoghi risultanti dagli atti, svolte cumulativamente in una serie di luoghi e presso l’amministrazione carceraria; la circostanza della successiva reperibilità dopo due anni dalle ricerche non poteva avere

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2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato AERTS, a mezzo del difensore di

alcuna incidenza sull’irreperibilità al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità, come irrilevante è quanto dedotto nell’istanza circa un presunto stato di
detenzione all’estero all’epoca, che avrebbe potuto esplicare qualche effetto solo
ove la detenzione all’estero fosse nota all’autorità giudiziaria italiana; richiama a
sostegno della correttezza della decisione impugnata giurisprudenza di questa
Corte cieca l’irrilevanza agli effetti della validità del decreto di irreperibilità di even-

sia noto il recapito all’estero, dell’art. 169 c.p.p.; a tal proposito evidenzia come il
ricorrente non abbia dedotto che dalle ricerche fosse emerso un suo indirizzo
all’estero, ove questi doveva essere ricercato, dolendosi solo del fatto che alla data
delle ricerche eseguita dalla Questura di Livorno egli fosse detenuto in Belgio,
circostanza però, questa – come sottolineato dal giudice nell’impugnata ordinanza
– che avrebbe potuto acquisire valenza solo ove fosse stata conosciuta dall’autorità giudiziaria italiana al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità, non
potendo attualmente valere ad inficiare il decreto di irreperibilità illo tempore
emesso; a sostegno di tale argomentazione, richiama la giurisprudenza di questa
Corte, segnatamente quanto affermato da Sez. 6, con la sentenza n. 1741 del
2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto
rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite
le ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea
dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Pertanto, ai fini della validità
del decreto d’irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed
eventuali notizie successive non possono avere incidenza “ex post” sulla legittimità
della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità (v., tra le tante: Sez. 1, n.
44629 del 23/10/2007 – dep. 29/11/2007, Saura, Rv. 238481).
Nel caso di specie, il giudice ha dato atto che le ricerche del ricorrente vennero
svolte compiutamente nei luoghi risultanti dagli atti, svolte cumulativamente in
una serie di luoghi (ultima residenza anagrafica; luogo di lavoro) e presso l’ammi-

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tuali notizie successive, evidenziando poi l’applicabilità, in caso di imputato di cui

nistrazione carceraria, tutte con esito negativo; la circostanza della successiva reperibilità dopo due anni dalle ricerche non poteva avere – come correttamente
dedotto dal PG ricorrente – alcuna incidenza sull’irreperibilità al momento
dell’emissione del relativo decreto, come irrilevante è invero dedotto nel ricorso
circa un presunto stato di detenzione all’estero all’epoca, che avrebbe potuto esplicare qualche effetto solo ove la detenzione all’estero fosse nota all’autorità giudi-

Ed invero, sul punto, va ribadito che in tema di notificazioni all’imputato irreperibile
(art. 159 cod. proc. pen.), lo stato di detenzione all’estero accertato in epoca successiva all’emissione del decreto di irreperibilità (art. 160 cod. proc. pen.) e alla
conseguente notifica del decreto di citazione nelle forme di cui all’art.159
cod.proc.pen. non è causa di nullità del provvedimento che dispone il giudizio, né
della sentenza pronunziata all’esito del dibattimento celebrato in contumacia (Sez.
6, n. 1741 del 09/10/2002 – dep. 16/01/2003, Coltellacci A, Rv. 223284), principio
questo, che trova applicazione anche al caso della notifica dell’ordine ex art. 656,
c.p.p.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

Il Presidente
Vito Di Nicola

ziaria italiana.

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