Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16707 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16707 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
L

Sul ricorso proposto da:
– BARONE PAOLO, n. 12.07.1975 a Napoli

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 1.09.2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1.09.2017, il Tribunale di Napoli applicava ex art. 444 c.p.p.
al Barone la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed C 800 di multa, previa
riqualificazione del reato nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, co. 5, TU Stup. e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con confisca
e distruzione dello stupefacente in sequestro e devoluzione del denaro all’Erario,

facente del tipo cocaina, cedendone a due acquirenti 0,50 gr., in relazione a fatti
del 30.08.2017.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato BARONE, a mezzo del difensore
di fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613, c.p.p., deducendo un unico motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, con l’unico motivo, deduce il vizio di violazione di
legge in relazione all’art. 240 c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di
pertinenza tra il denaro sequestrato ed il reato contestato, nonché per la mancanza della motivazione sul punto.
Si sostiene che il tribunale non avrebbe fornito alcuna dimostrazione circa l’esistenza del nesso pertinenziale tra il denaro ed il reato, avendone affermato la
sussistenza con una motivazione solo apparente; il giudice, inoltre, non avrebbe
motivato circa l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato in ordine alla detenzione della somma di denaro caduta in sequestro; detta omissione integrerebbe
il vizio motivazionale dedotto ove si considerino le dichiarazioni rese dall’acquirente e l’esito delle attività di osservazione dei carabinieri; sul punto, si osserva,
gli operanti hanno rappresentato di aver assistito ad un solo scambio, per il cui
corrispettivo l’acquirente Capriello avrebbe versato la somma di 40 C compatibile
con la dose acquistata, donde risulterebbe evidente che per procedere alla confisca
dell’intera somma, pari a 110 C, sarebbe stato necessario fornire una motivazione
logicamente e giuridicamente idonea a qualificare la stessa come profitto del reato.

3. Non è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2

per illecitamente detenuto per uso non esclusivamente personale sostanza stupe-

Ed infatti, il giudice in motivazione giustifica la confisca del denaro sequestrato
all’interno dell’abitazione dal medesimo occupata, complessivamente pari ad C
110, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio, pur dando atto che l’imputato, ammettendo i fatti, aveva dichiarato che la somma sequestrata non era
quella consegnatagli dal Capriello.
Premesso che dallo stesso tenore del ricorso emerge che la contestata assenza del

di 70 C – considerato che quella di C 40, corrisposta dal Capriello quale corrispettivo della cessione caduta sotto la diretta percezione degli operanti, è ritenuta dallo
stesso ricorrente congrua rispetto alla dose ceduta, dunque riconoscendo implicitamente l’esistenza di tale nesso quanto alla somma di 40 C -, deve rilevarsi che
la motivazione del giudice, il quale ha ritenuto che la somma rinvenuta all’interno
dell’abitazione dell’imputato, dedito all’attività di spaccio, fosse provento dell’attività delittuosa, non merita censura.
Ed invero, nella categoria dei beni pertinenti al reato necessari per l’accertamento
dello spaccio di stupefacenti, e perciò sottoposti a sequestro, rientrano anche le
somme di danaro, che, pur derivando in quanto prodotto o profitto da un’attività
illecita pregressa e già perfezionatasi, sono funzionali a dimostrare la destinazione
al commercio della droga sequestrata (Sez. 4, n. 1640 del 22/05/1998 – dep.
01/07/1998, Toracca, Rv. 210988). Nel caso di specie, era assolutamente verosimile che quella somma di denaro rinvenuta all’interno dell’abitazione dell’imputato, dedito ad attività di spaccio (come provato non solo dalla cessione al Capriello, ma anche dal rinvenimento nella stessa abitazione dell’imputato di altre
tre dosi pronte per la cessione), fosse riferibile a pregresse attività di cessione già
perfezionatesi, dunque la sua confisca si legittimava in quanto provento dell’attività di spaccio pregressa, essendo funzionale a dimostrare la destinazione al commercio dello stupefacente sequestrato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

3

nesso di pertinenzialità tra denaro e fattispecie di reato riguarderebbe la somma

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di € 2000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

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