Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16705 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16705 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
– HAGGAG IBRAHIM MOHAMED KOTB, n. 15.10.1981 in Egitto

avverso l’ordinanza del tribunale di Cremona in data 16.12.2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 16.12.2016, il tribunale Cremona rigettava l’istanza

dell’HAGGAG con cui questi aveva formulato istanza riammissione in termini per
la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità emesso
dalla Corte d’appello di Brescia 11.01.2011.

cendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. In particolare, il ricorrente, senza specificare quale tra i vizi deducibili ex art.
606, c.p.p., inficerebbe l’ordinanza impugnata, rileva quanto segue: a) che il
29.06.2016, egli aveva presentato istanza al PM chiedendo la sospensione immediata dell’ordine di esecuzione per la carcerazione ex art. 656, comma primo,
c.p.p., con conseguente scarcerazione, in quanto non essendo mai stata notificata
regolarmente l’inammissibilità, il ricorrente si sarebbe trovato nell’impossibilità di
impugnare il provvedimento, con richiesta ulteriore di riammissione in termini per
impugnare; b) che il proprio legale di fiducia, recatosi presso la segreteria del PM
preso il tribunale di Cremona al fine di prendere visione del fascicolo e farne copia,
sarebbe stata informata dal cancelliere che l’unico documento esistente era l’ordine di esecuzione per la carcerazione; c) che, pertanto, la perdita del fascicolo e
la conseguente impossibilità di visionare tutti gli atti processuali renderebbe impossibile programmare l’attività difensiva; d) si aggiunge, infine, che nell’ordinanza di rigetto qui impugnata non si fa alcun riferimento alla mancata reperibilità
del fascicolo, rilevandosi la presenza di alcune incongruenze sui numeri di protocollo.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 1.12.2017, il Procuratore Generale
presso questa Corte, dott.ssa Marilia Di Nardo, chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, non prospettando specifiche censure di legittimità, nè confrontandosi
con il contenuto dell’ordinanza impugnata che afferma la regolare notifica
dell’estratto della sentenza, che il ricorrente vorrebbe impugnare, presso il difensore fiduciario dell’epoca, domiciliatario in virtù di elezione di domicilio contenuta
nell’atto di nomina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato CHKARA, dedu-

4. Il ricorso è inammissibile per genericità.
Ed invero, il ricorrente – proponente ricorso personale antecedentemente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Orlando, legge n. 103
del 2017, all’art. 613 c.p.p. che ha soppresso la possibilità per l’imputato di ricorrere personalmente in cassazione – si limita ad articolare doglianze puramente
contestative afferenti segnatamente il mancato reperimento del fascicolo proces-

impedito di articolare le proprie scelte difensive. ,
Nessun vizio, né di violazione di legge né di motivazione, viene eccepito dal ricorrente che riguardi il contenuto della decisione impugnata, con cui, diversamente,
il giudice, all’esito dell’udienza del 5.12.2016 svoltasi nel contraddittorio delle
parti, prende posizione sulla richiesta presentata di riammissione in termini, sottolineando come in atti risultasse l’elezione di domicilio dell’imputato presso il proprio difensore di fiducia, elezione contenuta nello stesso atto di nomina dell’Avv.
P. Rossi, rilasciata con autentica in data 5.11.2009, ed allegata agli atti
dell’udienza preliminare (abbreviato), del 19.01.2010, atti di cui il giudice riporta
anche la relativa immagine grafica; lo stesso giudice rileva che, non essendo state
rinvenute elezioni di domicilio successive, in relazione ai vari gradi di impugnazione, le successive notifiche andavano eseguite presso il domicilio originariamente eletto presso il difensore fiduciario, avv. Rossi; infine, lo stesso giudice
evidenzia come non vi sia stato alcun pregiudizio concreto per la posizione dell’imputato, atteso che questi ha proposto ricorso per cassazione in data 12.11.2011
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, dichiarato inammissibile a
questa S.C. in data 22.12.2011; da qui il motivato rigetto della richiesta di rimessione in termini e della correlata richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione
in corso.
Ne consegue; pertanto, che trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed
indeterminati, che risultano in particolare carenti della necessaria correlazione tra
le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo,
Rv. 253849).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
3

suale presso la segreteria del PM del Tribunale di Cremona, ciò che gli avrebbe

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 2000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Il Consigl
Alessì

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Il Presidente
Vito Di Nicola

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Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 febbraio 2018

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