Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16704 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16704 Anno 2016
Presidente: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUCA DASHNOR N. IL 17/01/1971
avverso la sentenza n. 283/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.”-u) , (3.,che ha concluso per 3

Udito,

FI QJL

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la
decisione di primo grado nei confronti dell’imputato, rideterminando la pena
erroneamente calcolata dal primo Giudice per il reato di tentativo di violenza privata,
compiuto nel Settembre 2007.

2.

Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha censurato la mancanza di

le pressioni telefoniche nei confronti della persona offesa.
3.

Col secondo motivo è lamentata l’inosservanza della norma ex art 266 cpp, poiché le
intercettazioni furono autorizzate per un delitto che prevede una pena inferiore ai limiti
edittali di ammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.

Invero la Corte, a fronte di critiche puntualmente formulate nei confronti della decisione
di primo grado – evincibili dai brani dell’informativa riportati in ricorso tramite la
trascrizione dei motivi di appello – si è limitata a ripetere apoditticamente, come già
aveva fatto il primo Giudice, che l’identificazione era ricavabile dalla medesima
annotazione della PG, quella del 6.10.2007, sul cui contenuto si appuntavano le
deduzioni critiche difensive circa la mancanza di elementi idonei all’identificazione stessa.

3.

La doglianza della difesa, pertanto, è rimasta senza risposta sul punto essenziale della
decisione di primo grado riguardante l’individuazione e la conseguente identificazione
dell’imputato, potendosi definire solo apparente la motivazione, che ha tautologicamente
fatto riferimento agli atti ed agli accertamenti della Polizia Giudiziaria oggetto delle
censure dell’appellante.

4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché il decreto di intercettazione
telefonica – come si legge nella sentenza dei Giudici baresi – fu emesso per il reato di
cui all’art 660 cp che, ai sensi dell’art 266 co 1 lett f), lo consente, anche se in seguito
le operazioni esecutive hanno condotto all’emersione, nell’ambito del medesimo
procedimento, di un fatto-reato diverso, per il quale non sarebbe stata legittima
l’intercettazione.

5.

Tale sviluppo del procedimento, non infrequente, è stato più volte ritenuto legittimo
dalla giurisprudenza di questa Corte, che recentemente ha ribadito il principio già
espresso dalle decisioni citate nella sentenza impugnata. Infatti, secondo

Sez. 4,

Sentenza n. 29907 del 08/04/2015, Rv. 264382: “In tema di intercettazioni, qualora il
mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all’interno di un determinato
procedimento concernente uno dei reati di cui all’art. 266 cod. proc. peryì, i suoi esiti

1

motivazione sul punto essenziale dell’identificazione dell’imputato nel soggetto che operò

sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre
nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso “ah origine”,
l’utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente
dall’art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l’indispensabilità e l’obbligatorietà dell’arresto in
flagranza”.
6. A questo punto va, peraltro, osservato, in presenza di un motivo di accoglimento del
ricorso, che per il delitto per cui è processo – art 56,610 cp – sono maturati al 27

annullata senza rinvio, ai sensi dell’ad 620 co 1 lett a) cpp.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso il 21.1.2016

Marzo 2015 i termini della prescrizione e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere

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