Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16704 del 16/02/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16704 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Orta Fabio, nato a Pescara il 28/7/1973
avverso la sentenza di applicazione di pena del 19/10/2016 del Tribunale di
Pescara
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Pescara.
Data Udienza: 16/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19 ottobre 2016, il Tribunale
di Pescara ha applicato a Fabio Orta la pena concordata di anni cinque di
reclusione e 24.000 Euro di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.p.r.
9 ottobre 1990, n. 309, per il reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. e per
diversi reati-fine previsti dagli artt. 367 e 642 bis cod. pen., tutti riuniti nel
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso – prima della modifica di cui
all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. – l’imputato personalmente, lamentando
che la richiesta di applicazione pena non poteva essere accolta stante la
sussistenza della causa di proscioglimento della prescrizione, già maturata al
momento della sentenza con riguardo ai reati di cui ai capi B, C, E, F, G, H, I, L,
S, T essendo stati esclusi dal giudice gli effetti della contestata recidiva specifica,
reiterata ed infraquinquennale.
3. Il ricorso è fondato.
Essendo effettivamente stati esclusi gli effetti della contestata recidiva, di
tale circostanza aggravante ad effetto speciale non può tenersi conto ai fini
dell’aumento del tempo necessario per la prescrizione previsto dagli artt. 157 e
161 cod. pen. (Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382). Tutti i
delitti di cui ai capi sopra indicati, essendo puniti con pena massima non
superiore a sei anni di reclusione, si sono prescritti, col decorso del termine
massimo di anni sette e mesi sei – tenendo conto dell’interruzione dei termini prima della pronuncia della sentenza qui impugnata.
Ed in tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da
parte dell’imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico
ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l’art.
157 comma 7 cod. proc. pen. richiede la forma espressa, che non ammette
equipollenti (Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333).
Il giudice non avrebbe pertanto dovuto applicare la pena concordemente
richiesta, sussistendo per gli indicati delitti una causa di proscioglimento a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.
Poiché la proposta non distingueva gli aumenti per singoli reati satelliti essendo stato effettuato un aumento omnicomprensivo a titolo di continuazione
– l’accordo sulla pena deve ritenersi caducato, non potendo farsi applicazione del
principio secondo cui in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal
vincolo della continuazione, il venir meno, nel corso del giudizio, per una
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vincolo della continuazione.
qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non determina la caducazione
dell’intero accordo, ma solo l’eliminazione della pena prevista per suddetto reato,
sempre che questa risulti scindibile, avendo le parti specificato i singoli aumenti
da applicare per ciascun reato satellite e non indicato la sola pena finale
complessiva (Sez. 3, n. 39521 del 20/07/2017, Achab, Rv. 271022; Sez. 3, n.
40320 del 22/06/2016, Seren Gai, Rv. 267758).
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pescara
Così deciso il 16/02/2018.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
Vito Di Nicola
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degli atti al Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.