Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16702 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16702 Anno 2016
Presidente: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANI STEFANO N. IL 31/12/1983
avverso la sentenza n. 3091/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. J4\ «b °T3-(,;
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

QA,cP

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia ha parzialmente riformato la
decisione di primo grado nei confronti dell’imputato, escludendo la recidiva e
rideterminando la pena per il reato di lesioni aggravate dall’uso di arma impropria,
compiuto nel Luglio 2011.
Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che ha censurato
l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; l’imputato, il giorno in cui
fu celebrato il processo, era agli arresti donniciliari e non ne fu disposta la traduzione. Il
ricorso sostiene che non sarebbe condivisibile, né univoco l’orientamento di questa Corte
per cui è onere dell’imputato agli arresti domiciliari chiedere l’autorizzazione all’AG
procedente di partecipare al processo.

3.

Col secondo motivo ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione, fondata sulle
deposizioni di tre testi in stato di ebbrezza e portatori di motivi di rancore nei confronti
dell’imputato, per ragioni definite politiche.

4.

Col terzo motivo si è criticata la mancata concessione delle generiche, per manifesta
illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.

Il ricorso è inammissibile. Invero, dalla decisione impugnata emerge che l’imputato alla
data di celebrazione del processo di primo grado era agli arresti domiciliari per altro
titolo, ma tale condizione detentiva non fu rappresentata al Giudice di primo grado,
essendo stata dedotta solo con i motivi di appello. Il ricorrente – pur invocando il
legittimo impedimento a comparire, l’illegittimità della dichiarazione di contumacia e la
conseguente nullità della sentenza per violazione dell’ad 178 co 1 lett c) cpp – ha
descritto in termini identici la predetta situazione processuale. In conclusione, va
osservato che la pronuncia dei Giudici bresciani fu resa nell’ignoranza della suddetta
circostanza e, pertanto, essa appare immune dai vizi denunciati.

6.

In ogni caso va evidenziato che, secondo plurime decisioni di questa Corte, è onere
dell’imputato che sia sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa chiedere all’AG
competente l’autorizzazione a partecipare al processo nel quale risulti libero. In
proposito, oltre quelle già correttamente citate nella sentenza impugnata, Cass

Sez. 5,

Sentenza n. 30825 del 01/07/2014, Rv. 262402 ha stabilito : ” L’imputato sottoposto
ad arresti domiciliari per altra causa, che intende comparire in udienza, ha l’onere di
chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione ad allontanarsi dal
domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso, configurabile un obbligo
dell’autorità giudizi ria procedente di disporne la traduzione.”
1

2.

7.

Secondo tale orientamento – che qui si condivide – fondato sulla radicale differenza della
situazione dell’imputato detenuto in carcere e di quello agli arresti domiciliari, grava
sull’imputato l’onere di chiedere tempestivamente al giudice competente l’autorizzazione
ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in tal caso,
configurabile un obbligo dell’AG procedente di disporne la traduzione. L’autorizzazione,
benché dovuta, non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà, che
costituisce un atto di impulso da parte dell’interessato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, deve osservarsi che con esso si richiede un
diverso apprezzamento in merito della valutazione già effettuata, non consentito – come
noto – in questa fase.

9.

In ogni caso, il percorso argomentativo della sentenza appare non illogico ed anzi
adeguato, avendo dato atto della difficoltà iniziale del teste all’atto del suo intervento a
comprendere al meglio i fatti, a causa della concitazione del momento, essendo tuttavia
chiaro, dalle concordi informazioni dei presenti, che vi era stata un’aggressione ai danni
della parte lesa, comprovata anche da certificato medico; a sostegno di tale conclusione,
ed in coerenza con essa, è stato sottolineato nella motivazione che durante l’esame
testimoniale non erano state mosse contestazioni a coloro che avevano reso le
informazioni.

10.Analogamente deve dirsi per il motivo riguardante la mancata concessione delle
circostanze generiche, poiché il ricorrente richiede una piena rivisitazione (improponibile
in questa fase) sul punto della motivazione che ha congruamente valorizzato la negativa
personalità dell’imputato, pienamente giustificando il giudizio con l’assenza di plausibili
motivi a delinquere ed ha anche razionalmente confutato l’argomento difensivo
dell’immediata ammissione di responsabilità. Sul diniego delle generiche, del resto, la
motivazione, è pienamente aderente alla normativa di cui al comma 3 dell’art 62 bis cp,
introdotta con d.l. 23.5.2008 convertito in legge 24.7.2008, per la quale neppure la piena
incensuratezza dell’imputato può da sola essere posta a fondamento del riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche.
11.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21.1.2016

8.

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