Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16701 del 10/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16701 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Leonardo Rosa, nata a Taranto il 20/12/1977

avverso l’ordinanza del 19/09/2017 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
udito per la ricorrente l’avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 settembre 2017 il Tribunale di Lecce, quale Giudice
del riesame delle misure cautelari ed in accoglimento dell’impugnazione proposta
dal Pubblico Ministero, ha annullato l’ordinanza del 4 agosto 2017 del Giudice per
le indagini preliminari salentino, in forza della quale era stata accolta, stante
l’affermata incompatibilità delle condizioni di salute col regime carcerario,
l’istanza di Rosa De Leonardo, indagata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9

Data Udienza: 10/01/2018

ottobre 1990, n. 309 e per la commissione di numerosi reati fine, di sostituzione
della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso il predetto provvedimento, nonché contro l’ordinanza pronunciata
in medesima data (con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio
dell’udienza camerale, per acquisire la documentazione sanitaria del Centro di
Salute Mentale di Taranto, ove l’indagata si era recata per l’attuazione di
programma terapeutico), è stato proposto ricorso per cassazione con un
articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, allegando violazione dell’art. 299, comma 4-ter e 275,

osservato come avrebbero dovuto essere disposti accertamenti, con procedura
priva di formalità, sulle condizioni di salute della detenuta, dal momento che
diveniva fondamentale acquisire l’evoluzione del quadro clinico in esito
all’attenuazione della misura cautelare.
Al contrario, l’ordinanza impugnata aveva ipotizzato l’esistenza di errore
materiale nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che avrebbe
scambiato le conclusioni della consulenza tecnica di parte con quelle del perito
(le quali avevano invece favorevolmente valutato le possibilità di cura
dell’indagata anche in condizioni di detenzione, così escludendo allo stato
l’incompatibilità della De Leonardo col regime carcerario). In realtà, secondo la
ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto attualizzare l’accertamento attraverso una
nuova perizia, mentre in ogni caso sussisteva oggettiva e logica impossibilità
terapeutica in costanza di detenzione.
Al riguardo, quanto ai delitti in contestazione rientranti nella categoria dei
delitti di criminalità organizzata, le ragioni di divieto di custodia intramuraria, di
cui all’art. 275, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen., prevalevano sulle presunzioni di
cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in virtù della loro maggiore specificità.
Andava altresì esclusa l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
ostative, con riferimento al pericolo di reiterazione, mentre l’ordinanza
impugnata si era limitata a sostenere l’ininfluenza del tempo decorso in vinculis.
2.2. E’ stata altresì depositata memoria con documenti, in relazione al
percorso di cura intrapreso al Dipartimento di Salute mentale di Taranto.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
4.1. In relazione al motivo di censura, è stato osservato che, in tema di
controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del

2

comma 2-bis, cod. proc. pen., ed illogicità della motivazione, parte ricorrente ha

perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere
gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica
delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare
sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito
di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente,
può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art.
606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste
ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile
la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 5, n. 18975 del

258630).
Al contrario, invece, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del
perito concernenti le condizioni di salute dell’indagato e la compatibilità delle
stesse con lo stato di detenzione in carcere, è tenuto, mediante una specifica e
compiuta motivazione, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi
per i quali ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal
perito (in specie è stata annullata con rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale
della libertà, disattendendo le conclusioni del perito, aveva confermato il
provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare
affermando, solo in astratto, la possibilità di somministrare le cure necessarie in
ambiente carcerario a fronte di una situazione di “massima urgenza” evidenziata
dal perito)(Sez. 6, n. 51652 del 09/11/2016, Brunetti, Rv. 268741; Sez. 2, n.
29144 del 10/07/2008, Mansi, Rv. 240638).
4.2. Ciò posto, alcun vizio si rinviene nell’ordinanza impugnata.
E’ stato infatti ivi dato conto che, formulata istanza di revoca ovvero di
sostituzione della misura custodiale in carcere, il Giudice adito, in ossequio a
quanto disposto dall’art. 299, comma 4-ter, cod, proc. pen. ed a seguito della
presentazione di consulenza di parte che attestava l’incompatibilità dell’odierna
ricorrente col regime carcerario, ebbe a disporre accertamenti sulle condizioni di
salute della richiedente, mediante nomina di perito.
Al riguardo, ed in proposito non vi è in realtà contestazione circa gli effettivi
contenuti della perizia così disposta, il professionista nominato concluse
annotando per un verso, quanto alle condizioni della ricorrente, il disturbo
dell’adattamento con umore depresso e ansia, peraltro sottolineando altresì che
dette condizioni non fossero allo stato particolarmente gravi, e “migliorabili con
l’implementazione delle misure terapeutiche di tipo psicofarmacologico e
psicoterapeutico, al momento attuabili in regime di detenzione in casa
circondariale”. Al contempo, l’ordinanza impugnata ha sì condiviso i rilievi del
perito, ponendo peraltro attenzione alla consulenza di parte, osservando che colà
la prospettata incompatibilità della condizione carceraria era collegabile al

3

13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv.

possibile aggravarsi della situazione di salute dell’indagata, piuttosto che alla sua
attuale condizione.
In proposito, l’ordinanza impugnata ha invero connesso il precedente
accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura detentiva con quella degli
arresti donniciliari in considerazione dell’errata lettura delle conclusioni del perito,
cui era stato espressamente attribuito un giudizio di incompatibilità delle
condizioni di salute con la detenzione carceraria (valutazione che, al contrario,
faceva invece parte delle conclusioni del consulente della difesa). Preso atto
dell’erronea attribuzione delle conclusioni, che comunque in tesi avrebbero ben

determinazione consapevole), il Giudice del riesame ha invece provveduto ad
autonoma condivisione delle conclusioni del perito, peraltro tenendo in adeguata
e non irragionevole considerazione gli stessi rilievi del consulente di parte.
4.3. Va da sé che il provvedimento impugnato sfugge a censure di
legittimità. Del pari l’ordinanza pronunciata all’udienza camerale del 19
settembre 2017 non merita osservazioni di sorta e si pone in termini di
adeguatezza della motivazione, stante la dichiarata inutilità di un rinvio per
l’acquisizione “comunque” di documentazione presso il Centro di salute mentale
di Taranto, ed in ogni caso in ragione del fatto che, in presenza di un duplice
elaborato peritale in tema di compatibilità carceraria, detta questione non era
stata devoluta all’autorità sanitaria, che avrebbe dovuto provvedere all’ulteriore
accertamento circa le condizioni di salute dell’indagata in stato di detenzione
domiciliare.
In tal senso anche il rilievo contenuto nella memoria aggiuntiva non si
confronta con la specifica motivazione addotta dal Giudice del riesame.
4.4. Del pari, quanto all’attenuarsi delle esigenze cautelari (comunque
sussistenti, attesa l’originaria richiesta di mera sostituzione della misura
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari), è stato senz’altro
osservato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui
all’art. 74 cit., in relazione al quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone
una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della
prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole
consistenza, cosicché è necessario che l’ordinanza cautelare motivi in ordine alla
rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a
dimostrare l’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017,
Battaglia, Rv. 271576).
In specie, peraltro, l’obbligo motivazionale è stato ampiamente assolto, da
un lato, ricordando come erano decorsi appena tre mesi dall’applicazione della
custodia cautelare e non erano stati allegati ulteriori e diversi elementi valutativi
al di là del trascorrere del tempo (elemento in sé neutro, nell’ambito dei termini
4

potuto essere ‘difformi rispetto alla valutazione peritale (qualora frutto di una

di fascia) e, dall’altro, ribadendo l’inadeguatezza di altre misure cautelari, visto il
ruolo rivestito dalla ricorrente nell’associazione.
Per quanto complessivamente osservato, l’ordinanza impugnata non ha
quindi fatto scorretta applicazione della legge, attesa la mancata ricorrenza delle
ipotesi di cui all’art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ed in considerazione
della motivazione, non certamente illogica, complessivamente somministrata.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Si manda infine alla Cancelleria per l’esecuzione degli adempimenti di cui

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 28
reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma il 10/01/2018

all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA