Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1670 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1670 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KAZIU ADRIATIK N. IL 06/03/1990
avverso la sentenza n. 232/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do tt.E . SELVAGGI
che ha concluso per 1′ inammissibilità del ricorso ;

Udito, per la pMe civile, l’Avv
Udit i difet7or Avv.

Data Udienza: 04/12/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 19-12-2012
che,sull’appello proposto da KAZIU ADRIATIK alias GANAS KRISTOS avverso la
sentenza del GUP presso il Tribunale di Trento in data 12-4-2010 di condanziale riforma di detta decisione,confermava la comprovata colpevolezza
dell’imputato limitatamente agli episodi sub c) e

d) dell’imputazione,

na per il reato di spaccio di eroina alla pena ritenuta di giustizia,in par

assolvendo l’imputato per gli altri episodi contestati per non aver com-

messo il fatto,rideterminando la pena in anni due ,mesi nove e gg.20 di re-

clusione ed Euro L2.890,00= di multa,i1 predetto imputato, detenuto présébr.
té alla’decisione della Corte territoriale trentina,ha proposto ricorso per
cassazione,deducendo a motivi del gravame,depositati in data

3 moggio 2013

la violazione dell’art.606 co.I” lett.b) ed e) cpp. in relazione all’art.

73 DPR 309/90 per mancanza,contraddittorietà ed illngicità della motivazione anche con riferimento alla denegata concessione dell’attenuante di cui
al co.5″ dell’art.73 DPR cit.

In via preliminare va rilevata la tardività del ricorso l depositato oltre il
limite di gg.45 dal deposito della sentenza di appello, come risllta dagli

atti in uno con il fatto che alla udienza attinente la pronunocia impugnata
il detto imputato rúsulta detenuto presente.

Di qui la tardività del gravame con conseguente inammissibilità dello stesso per il combinato disposto degli artt.59I lett.b) e 585 cpp.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/0O= in favore della
cassa delle ammende.
Detta causa di inammissibilità assorbe,intuibilmente,ogni eccezione difensiva,compresa quella da ultimo segnalata con la memotia difensiva ex art.
121 epp.,depositata all’odierha udienza dibattimentale.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processdali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , il 4 12 2013

IL P ESIDT.,

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