Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16699 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16699 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Vecchi Roberto, nato a Roma il 29.11.1960 nel
procedimento a carico di Miccio Eugenio, nato a Magione il 5.3.1957,
avverso il decreto in data 28.9.2016 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugia,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 28.9.2016 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Vecchi
Roberto nel procedimento a carico di Miccio Eugenio per il reato di cui all’art. 181
d. Lgs. 42/2004 ed ha disposto l’archiviazione del procedimento. Il Giudice
osservato a) che dalle indagini espletate era emerso che l’indagato, prima di
abbattere il pino d’Aleppo l asseritamente pericolante ed asseritamente sito nella
proprietà del denunciante, si era rivolto al Corpo forestale dello Sato, alla Polizia
municipale ed agli Uffici della Comunità Montana per segnalare l’esistenza del
pino sul suo fondo e chiedere indicazioni sul relativo abbattimento, b) che
l’indagato aveva seguito le indicazioni degli Uffici, c) che in esito al verbale di
contestazione del Corpo forestale dello Stato, la Comunità Montana \ aveva

Data Udienza: 28/11/2017

archiviato la pratica e dissequestrato l’albero riconoscendo l’errore incolpevole,
mentre la Commissione per il contenzioso forestale non aveva confermato il
predetto verbale, siccome l’indagato aveva agito per stato di necessità, d) che
era pacifica la buona fede dell’indagato, sicché era da escludersi la
contravvenzione contestata e che non era prospettabile neanche il
danneggiamento, giacché l’albero si trovava pacificamente nella sua proprietà ed
in sede di sequestro amministrativo gli operanti avevano ritenuto che l’albero si
trovasse sul suo fondo, e) che era pertanto da escludersi l’elemento soggettivo
anche rispetto al reato di danneggiamento siccome il tema del confine era da

richieste del denunciante di accertare la proprietà, di escutere a sommarie
informazioni i vigili del fuoco, il personale della Comunità montana e lui stesso
sullo stato di salute della pianta, perché comunque rimaneva insuperabile il dato
dell’assenza dell’elemento psicologico.

2. Con un unico motivo di ricorso la persona offesa lamenta la nullità del
decreto d’archiviazione per violazione del contraddittorio ai sensi degli art. 409,
comma 6, 127, comma 5 e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Lamenta che
il Giudice per le indagini preliminari aveva reso il decreto de plano senza fissare
l’udienza in cui avrebbero potuto e dovuto essere espletati i mezzi istruttori
indicati in opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Non ignora il Collegio che vi siano sentenze di senso opposto, ma opina
che una corretta applicazione dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – secondo
cui se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato infondata, il giudice
dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico
ministero – impone al giudice per le indagini preliminari di valutare non solo la
pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si
fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle
risultanze delle indagini preliminari, sia pure senza anticipare il giudizio di merito
(ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 25302/12, P.O. in proc. Scicchitano, Rv. 253306;
Sez. 6, n. 6579/12, P.O. in proc. Febbo, Rv. 254869, secondo cui è inammissibile
l’opposizione della persona offesa che sollecita investigazioni suppletive superflue
ed inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio;
fattispecie in cui la Corte ha rilevato che gli approfondimenti di indagine richiesti
non potevano considerarsi dirimenti, sull’assunto “che manca – e non appare
raggiungibile – la prova” del fatto asserito dalla persona offesa; Sez. 5, n.
3246/13, Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 6, n. 12833/13, P.O. in proc. Adolfi, Rv

esplorarsi ed accertarsi in sede civile, f) che erano da considerarsi irrilevanti le

256060). Ed invero, un’interpretazione formalistica del precetto svuota il ruolo
critico del giudice e viola il principio costituzionale della ragionevole durata del
processo che ha come corollario il divieto di compiere attività inutili. Nella specie,
il decreto impugnato spiega con chiarezza che, quale che siano le ragioni della
persona offesa sull’albero asseritamente abbattuto in modo illecito, comunque
difetterebbe l’elemento soggettivo di qualsivoglia fattispecie criminosa sotto cui
sussumere il fatto materiale, sicché l’eventuale tutela delle ragioni del
denunciante può avvenire eventualmente solo in sede civile.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 28 novembre 2017.

P.Q.M.

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