Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16698 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16698 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso il Tribunale di Milano nel
procedimento a carico di Balestra Ciro, nato a Napoli il 15.7.1952,
avverso l’ordinanza in data 27.3.2017 del Tribunale di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 27.3.2017 il Giudice monocratico del Tribunale di
Milano, rilevato che mancava in atti la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod.
proc. pen. ai difensori non domiciliatari dell’imputato, ha disposto la trasmissione
degli atti al Pubblico ministero per quanto di competenza.

2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano ricorre per cassazione
osservando a) che il provvedimento impugnato era abnorme perché era stata
disposta la regressione del processo alla fase delle indagini; b) che la notifica
dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., sebbene non al fascicolo del
dibattimento, era presente in quello del Pubblico ministero ed il Giudice avrebbe
potuto verificare la notifica anche a mezzo della propria cancelleria; c) che in
assenza della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio in
relazione all’art. 415-bis cod. proc. pen., la dichiarazione di nullità dell’avviso

Data Udienza: 28/11/2017

aveva determinato, non solo una regressione impropria ed illegittima, ma anche
una stasi processuale; d) che il Giudice, ignorando un fatto processuale certo e
verificabile, ne aveva sanzionato illegittimamente la presunta assenza,
determinando una regressione illegittima ed una stasi del processo, da un lato
ordinando al Pubblico ministero di fare ciò che risultava già fatto e, dall’altro,
rendendo impossibile l’esercizio della nuova azione penale, siccome il giudizio era
ancora incardinato presso il Giudice.
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale
espresso da questa Corte con la sentenza a Sezioni unite 26.3.2009, n.
25957,PM in proc. Toni e altro, Rv 243590, secondo cui non è abnorme il
provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc.
pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto
di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero,
trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema,
costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che
non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico ministero disporre
la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Nella specie, sebbene il
Giudice non abbia dichiarato espressamente la nullità del decreto di citazione a
giudizio, tuttavia, tale nullità doveva ritenersi implicitamente apprezzata e
consequenziale a quella dichiarata, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc.
pen., contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico ministero ricorrente. Il
ricorso del Pubblico ministero è pertanto inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso, il 28 novembre 2017.

restituzione degli atti al Giudice procedente, per l’ulteriore seguito.

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