Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16698 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16698 Anno 2016
Presidente: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANO REMO FERRUCCIO RANIERI N. IL 17/06/1960
avverso la sentenza n. 2/2013 TRIBUNALE di POTENZA, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 221/4J-G
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che ha concluso per

Uditi, per la parte civile, l’Avviong’
Udit i difensor Avv.

Galt^

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha confermato la decisione di primo
grado del Giudice di Pace, nei confronti dell’imputato, di condanna alla pena di C 100 di
multa e risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di minaccia,
compiuto nel Giugno 2010.

2.

La sentenza di secondo grado ha confermato come attendibili le dichiarazioni della parte

difesa.
3.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, lamentando la violazione di legge in
relazione agli artt 601 e 429 cpp. L’avviso di fissazione dell’udienza di appello era stato
emesso dal Tribunale di Melfi, con indicazione del Giudice e del luogo di trattazione del
processo nella medesima città; il processo era stato, invece, chiamato al Tribunale di
Potenza per l’attrazione della sede distaccata di Melfi. La relativa eccezione proposta
dalla difesa era stata rigettata dal Tribunale.

4.

Col secondo motivo il ricorrente ha censurato la manifesta illogicità della motivazione di
condanna, fondata sulla sola deposizione della parte civile, in assenza di riscontri circa la
sua attendibilità. Inoltre, il Giudice di secondo grado non avrebbe valutato
adeguatamente l’esistenza di motivi di astio della parte civile nei confronti dell’imputato.

5.

Col terzo motivo l’imputato ricorrente ha evidenziato vizio di motivazione, poiché la
sentenza di Appello avrebbe, senza ragione ed in assenza di un congruo ragionamento
decisorio, considerato penalmente rilevante anche l’episodio del 25 Giugno, dovendosi,
pertanto, escludere l’aumento di pena per la continuazione tra i due reati.

6.

In data 13.1.2016 ha depositato memoria l’avvocato Porcelli per il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Quanto al primo motivo, deve osservarsi che dalla sentenza impugnata non si evince che
il ricorrente in grado di Appello abbia posto la questione della diversità dell’Ufficio
giudicante rispetto a quello indicato nell’avviso di udienza ed al ricorso neppure è
allegato il verbale dell’udienza in cui sarebbe stata fatta l’eccezione.

3.

Va in ogni caso ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l’errata
indicazione del luogo di celebrazione del processo in un Tribunale diviso in sezioni non
comporta alcuna sanzione processuale.

In tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 36629 del

05/06/2003 Ud. (dep. 24/09/2003 ) Rv. 227150:

“Non è abnorme ne’ inesistente o

nullo il decreto che dispone il giudizio che, riportando erroneamente la comunicazione del
Presidente del tribunale diviso in sezioni, indichi una sezione, davanti alla quale le parti
devono comparire, div rsa da quella indicata dallo stesso presidente. Si tratta, infatti, di

civile, confermate dalla deposizione di altri due testi e non inficiate da quelle dei testi a

r

provvedimento emesso da organo legittimato a provvedere e non affetto da nullità, non
essendo applicabile l’art. 429, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto l’indicazione
del luogo di comparizione non è mancante od insufficiente, ma è erronea. Non è neppure
applicabile l’art. 178 lett. a) cod.proc.pen., in quanto, a norma dell’art. 33, comma
secondo, dello stesso codice di rito, non si considerano attinenti alla capacità del giudice
le disposizioni relative alle assegnazioni dei processi a sezioni”.
4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato poichè, come costantemente opinato da

possono anche da sole fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, previa verifica
della sua credibilità soggettiva e dell’attendibilità del suo racconto.
5.

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno espresso un intellegibile giudizio positivo
circa l’attendibilità del teste parte civile, con motivazione non illogica ed insindacabile come noto – in questa fase. La sentenza impugnata ha, inoltre, con congruo
argomentare, richiamato la decisione di primo grado nella parte in cui ha tenuto conto
delle testimonianze a riscontro di due persone presenti ai fatti e ad essi estranee, che ne
hanno confermato i modi di realizzazione, esaminando, altresì, la versione del teste a
difesa ed esplicitando in maniera adeguata le ragioni per le quali la rappresentazione del
fatto di costui era stata ritenuta ininfluente dal primo Giudice. Analogamente deve
osservarsi quanto al profilo degli ipotizzati motivi di astio.

6.

Nella formulazione del terzo motivo, in sostanza identico al motivo di appello, il ricorso
non si è confrontato con il percorso giustificativo della sentenza impugnata, che ha
esposto adeguatamente i motivi in fatto che hanno reso penalmente rilevante l’episodio
del 25 Giugno, come chiaramente riportato alle pagine 3 e 4 della stessa, correttamente
considerandolo avvinto col vincolo della continuazione con il fatto del 26 Giugno. Il
ricorso è, pertanto, generico ed inammissibile.

7.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile nel grado, che liquida in C 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 21.1.2016

questa Corte, anche nella composizione a Sezioni Unite, le dichiarazioni della parte civile

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