Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16697 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16697 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIMONDA ANTONIO SEBASTIANO nato il 06/07/1954 a NUORO

avverso l’ordinanza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Gabriele Mazzotta: “Rigetto del ricorso”.

Data Udienza: 28/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza del 16 gennaio
2017 ha così disposto: «qualificati come contravvenzioni ai sensi dell’art.
181, corna 1, d. Igs. 42/2004, già estinte per prescrizione alla data delle

dichiarato colpevole con le sentenze della Corte di appello di Cagliari in
data 24/11/2014, n. 1512 e in data 28/11/2014, n. 1560, revoca tali
sentenze nei confronti dello stesso Alimonda ed elimina le relative pene;
rigetta nel resto».
Il procedimento di esecuzione è stato iniziato con l’istanza, del
ricorrente Alimonda Antonio Sebastiano, per l’applicazione della
continuazione fra i reati per i quali è stato condannato, con tre sentenze.
Alimonda era stato condannato per il delitto di cui all’art. 181, comma 1
bis, d. Igs. 42/2004 e in un solo caso per il reato di cui all’art. 44, lettera
C), d.P.R. 309/1990 (sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28
maggio 2014, n. 713). Per la condanna di cui alla sentenza del 28 maggio
2014, n. 713 e per quella del Tribunale di Cagliari del 27 ottobre 2011, n.
2276, la condanna è intervenuta per il delitto di cui all’art. 181, comma 1
bis, d. Igs. 42/2004, e il provvedimento impugnato ha ritenuto di non
riqualificare quale contravvenzione la fattispecie, perché non sussistevano
i presupposti, in considerazione dell’entità (superamento dei limiti di
volume, previsti) e della natura degli interventi edilizi (incrementi e non
nuove costruzioni).
2.

Antonio Sebastiano Alimonda ha proposto ricorso per

Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, art. 181, comma 1 bis, d. Igs. 42/2004.
L’abuso di cui alla sentenza 713 del 28 maggio 2014 realizza «sia
sotto il profilo urbanistico quanto sotto il profilo paesaggistico, una nuova

sentenze di appello, i reati dei quali Antonio Sebastiano Alimonda è stato

costruzione, e come tale deve essere considerata per verificare il
superamento o meno dei limiti volumetrici indicati dal nuovo art. 181,
comma 1 bis, d. Igs. 42/2004».
Il ricorrente infatti non ha realizzato un incremento volumetrico,
bensì una nuova costruzione; a parlare di nuova costruzione è la stessa
sentenza n. 713, citata, mentre l’ordinanza impugnata erroneamente

La totale demolizione del precedente fabbricato e la costruzione di
un nuovo e distinto fabbricato (con sagoma e materiali diversi) ha
determinato la realizzazione di un nuovo immobile, sia dal punto di vista
urbanistico e sia sotto il profilo paesaggistico.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi, articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una
rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di
legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,
dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con
atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando
mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del
processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la

parla di “rivisitazione”.

stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano
una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni
differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della
valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del
17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di
impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in

elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o
potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in
una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385
del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).
4. Deve rilevarsi che la Corte di appello, in sede di procedimento
di esecuzione, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza
manifeste illogicità, con la corretta applicazione dei principi in materia
espressi da questa corte di Cassazione come il reato configurabile sia il
delitto di cui all’art. 181, comma 1 bis, d. Igs., 42/2004, come
originariamente contestato, anche dopo l’intervento della Corte
Costituzionale, 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato
incostituzionale parte dell’art. 181, comma 1 bis, del d. Igs. 42 del 2004 (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 – dep.
14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695); l’art. 181, comma 1 bis,
dopo l’intervento della Corte Costituzionale risulta applicabile ora solo
per i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori
al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una
nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.
4. 1. L’ordinanza impugnata con motivazione completa e logica
evidenziava come, nel caso in esame, il volume realizzato oltre al
consentito, era superiore del 30 °/0, come richiede il nuovo assetto
normativo, dopo la decisione della Corte Costituzionale.
Il ricorrente contesta la definizione del volume rilevante ai fini
paesaggistici, contenuto nel provvedimento impugnato, ma del tutto
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Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli

genericamente. Inoltre il volume, e la stessa nozione di superficie, ai fini
paesaggistici, come esattamente ritenuto nell’ordinanza della corte di
appello impugnata, prescinde dai criteri applicabili per la disciplina
urbanistica e si deve considerare l’impatto dell’intervento edilizio
sull’assetto paesaggistico originario del territorio, e quindi qualsiasi
volume, o superficie, viene certamente in rilievo: “Agli effetti della
valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo determina

dall’art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di superficie
utile di cui al comma primo-ter, lett. a), della richiamata disposizione,
dev’essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina
urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto
paesaggistico del territorio. (In motivazione la Corte, in una fattispecie
relativa all’abusiva realizzazione in zona vincolata di una veranda, di due
locali seminterrati e delle scale necessarie per raggiungerli, ha precisato
che la “sanatoria” paesaggistica va esclusa in tutti i casi in cui la
creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l’aumento di quelli
legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una compromissione
ambientale)” (Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011 – dep. 13/01/2012, Falconi
e altri, Rv. 25164101).
Per il ricorrente la demolizione del fabbricato e la ricostruzione del
nuovo corpo di fabbrica con sagome diverse e materiali diversi dovrebbe
ritenersi nuova costruzione e non ampliamento, con l’applicazione del
criterio valido per le nuove costruzioni (una volumetria superiore ai mille
metri cubi).
L’impatto sul territorio precedente (con la demolizione del
fabbricato) e quello successivo (con la costruzione di un organismo
edilizio in luogo del vecchio fabbricato) sono diversi e deve valutarsi ai
fini della considerazione del reato ( delitto o contravvenzione) se i lavori
abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri
cubi, e non già di mille metri cubi. I mille metri cubi sono esclusivamente

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la non applicabilità delle sanzioni penali previste per i reati paesaggistici

per i nuovi (nuovi da zero) fabbricati, ovvero per le costruzioni non
esistenti sul terreno in precedenza.
Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto:
«Agli effetti della valutazione del reato, se contravvenzione o delitto di cui
all’art. 181 bis, d.lgs. 42/2004, come risultante dall’intervento della Corte
Costituzionale, 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, l’analisi della
volumetria deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per

sull’originario assetto paesaggistico del territorio; ovvero se sul terreno
era preesistente una costruzione (anche se demolita del tutto, come nel
caso di specie) deve considerarsi se la superficie abbia comportato un
aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima
superiore ai settecentocinquanta metri cubi, mentre per le nuove
costruzioni (nuove da zero, ovvero su terreni in precedenza senza
nessuna costruzione) deve considerarsi se abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/11/2017

la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento

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