Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16696 del 30/10/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16696 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO: “Rigetto del ricorso”.
Data Udienza: 30/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno – sezione riesame – con ordinanza del
15 giugno 2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Banca
di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, avverso l’ordinanza di
rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso dal
data 26 aprile 2017 (sequestro disposto nei confronti della A.g.e. s.a.s. di
Tortoriello Emilio C. e di Tortoriello Emilio).
2.
Ricorreper Cassazione la Banca di Credito Cooperativo dei
Comuni Cilentani, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito
enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Travisamento dell’atto di appello e omessa deliberazione del
secondo e del terzo motivo dell’atto di appello.
L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello
perché le questioni poste dal ricorrente sarebbero questioni esecutive da
proporre in sede di incidente di esecuzione. Invece con i motivi 2 e 3,
dell’atto di appello è stato impugnato il decreto di sequestro preventivo
nella parte in cui sottopone a sequestro disponibilità finanziarie che non
appartengono alla A.g.e. s.a.s. di Tortoriello Emilio C. (o a Tortoriello
Emilio) ma a terzi di buona fede. Aver sequestrato erroneamente dette
somme, nella convinzione che fossero della A.g.e. s.a.s. di Tortoriello
Emilio comportava per il ricorrente l’impugnazione con l’appello e non con
l’incidente di esecuzione. Le somme sequestrate il 16 dicembre 2016
appartenevano alla banca ricorrente, soggetto estraneo al reato (il piano
di riparto del fallimento diveniva esecutivo il 25 novembre 2016, quando
il Giudice delegato ordinava al curatore di provvedere al pagamento).
2. 2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione
dell’appello cautelare quale opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. (art.
568, comma 5, cod. proc. pen.).
1/-ir-6tc4u7-1p-id
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in
Nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti e del
favor impugnationis il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’atto come
opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. e non dichiarare l’inammissibilità
dell’appello.
Hachiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il ricorso risulta fondato, e deve accogliersi con annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, e la trasmissione degli atti al
Tribunale di Salerno, per il giudizio di appello cautelare.
Con la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 48126/2017,
depositata il 19 ottobre 2017 si è risoltoil conflitto di giurisprudenza sul
punto, nel senso che «Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del
bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al
tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta
opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come
appello e trasmessa al Tribunale del riesame».
Rilevano ancora le Sezioni Unite che « … il terzo, rimasto estraneo
al giudizio di cognizione ben può far valere il proprio diritto alla
restituzione dei beni che gli sono stati (cautelativamente) sottratti. Ma ciò
non potrà fare avvalendosi del dettato di cui all’art. 579, comma 3, cod.
proc. pen., sia perché non è parte, sia perché ciò che egli può impugnare
non è la confisca (eventuale) del bene, ma il diniego alla restituzione
dello stesso che, allo stato, è vincolato in base al provvedimento di
sequestro. Per il terzo insomma l’appello cautelare costituisce l’unico
rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al
passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli
sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo
mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme
dell’art. 676 del codice di rito. In capo al terzo intestatario del bene
2
CONSIDERATO IN DIRITTO
sussiste
senza dubbio l’interesse a contestare il permanere delle
condizioni giustificative del vincolo (egli è estraneo al processo, non certo
al sequestro); e ciò anche quando sia intervenuta sentenza – non
irrevocabile – che abbia disposto la confisca. E dunque: il fatto che sia
intervenuta tale sentenza (evidentemente di condanna), con la quale, fra
l’altro, é stata ordinata la confisca della res di proprietà del terzo, non
muta il titolo giuridico in base al quale il bene è – in quel momento –
della sentenza) dal sequestro preventivo. D’altronde, come è stato
osservato (cfr. sentenza Pignatelli, cit.), l’appello al tribunale del riesame
è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello
impositivo della misura».
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni
formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico
mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il
giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla
mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità
della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass.) (Sez.
2, n. 20685 del 21/03/2017 – dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv.
27006601).
Conseguentemente il rimedio esperibile dal terzo estraneo risulta
proprio l’appello (o anche il riesame), e non l’incidente di esecuzione che
può invece attivarsi solo al passaggio in giudicato della decisione.
Si può pertanto affermare il seguente principio di diritto: «In
tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove
il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella
disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne
l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex
art. 322 bis, cod. proc. pen., in quanto la disponibilità del bene non
attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di
legittimità della stessa, e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, del
Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio»
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sottoposto a vincolo reale; titolo costituito (fino al passaggio in giudicato
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la
Così deciso il 30/10/2017
trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo esame.