Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16695 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16695 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

SANSONE MARCO nato il 03/08/1979 a VALLO DELLA LUCANIA
SANSONE ANGELO nato il 11/10/1950 a VALLO DELLA LUCANIA
PUNZO RODOLFO nato il 14/02/1974 a VALLO DELLA LUCANIA
CHIRICO TOMMASO nato il 19/04/1969 a VALLO DELLA LUCANIA
ROMANIELLO EMILIO nato il 29/11/1965 a VALLO DELLA LUCANIA
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l’ordinanza del 15/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO: “Rigetto del ricorso”.

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno – sezione riesame – con ordinanza del
15 giugno 2017 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da
Sansone Marco, Sansone Angelo, Punzo Rodolfo, Chirico Tommaso, e
Romaniello Emilio, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca

del Tribunale di Vallo della Lucania in data 26 aprile 2017 (sequestro
disposto nei confronti della A.g.e. s.a.s. di Tortoriello Emilio C. e di
Tortoriello Emilio).
2. Ricorrono per Cassazione Sansone Marco, Sansone Angelo,
Punzo Rodolfo, Chirico Tommaso, e Romaniello Emilio„ tramite difensore,
deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.,
c.p.p.
2. 1. Violazione di legge, art. 321, cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibili gli appelli
perché le questioni poste dai ricorrenti sarebbero questioni esecutive da
proporre in sede di incidente di esecuzione. Gli odierni ricorrenti invece
hanno impugnato il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui
sottopone a sequestro disponibilità finanziarie che non appartengono alla
A.g.e. s.a.s. di Tortoriello Emilio C. (o a Tortoriello Emilio) ma a terzi di
buona fede. Aver sequestrato erroneamente dette somme, nella
convinzione che fossero della A.g.e. s.a.s. di Tortoriello Emilio
comportava per i ricorrenti l’impugnazione con l’appello e non con
l’incidente di esecuzione. Le somme sequestrate il 16 dicembre 2016
appartenevano ai ricorrenti, soggetti estranei al reato (il piano di riparto
del fallimento diveniva esecutivo il 25 novembre 2016, quando il Giudice
delegato ordinava al curatore di provvedere al pagamento).
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Uniland
11170/2015, hanno chiarito che i diritti dei terzi in buona fede devono
accertarsi in sede di sequestri penali.

del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari

2. 2. Violazione di legge per la mancata riqualificazione
dell’appello cautelare quale opposizione ex art. 667, cod. proc. pen.
Nel rispetto del principio generale di conservazione degli atti e del
favor impugnationis il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l’atto come
opposizione ex art. 667, cod. proc. pen. e non dichiarare l’inammissibilità
dell’appello.
3. Violazione di legge e mancanza di motivazione, o

motivazione solo apparente.
Il tribunale del riesame non ha motivato e non ha analizzato la
documentazione prodotta. L’apparato motivazionale può ritenersi del
tutto mancante.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati e devono accogliersi con annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al
Tribunale di Salerno per il giudizio di appello cautelare.
Con la recente sentenza delle Sezioni Unite, n. 48126/2017,
depositata il 19 ottobre 2017 si è risolto I conflitto di giurisprudenza sul
punto, nel senso che «Il terzo, prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del
bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al
tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta
opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come
appello e trasmessa al Tribunale del riesame».
Rilevano ancora le Sezioni Unite che «

il terzo, rimasto estraneo

al giudizio di cognizione ben può far valere il proprio diritto alla
restituzione dei beni che gli sono stati (cautelativamente) sottratti. Ma ciò
non potrà fare avvalendosi del dettato di cui all’art. 579, comma 3, cod.

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2.

proc. pen., sia perché non è parte, sia perché ciò che egli può impugnare
non è la confisca (eventuale) del bene, ma il diniego alla restituzione
dello stesso che, allo stato, è vincolato in base al provvedimento di
sequestro. Per il terzo insomma l’appello cautelare costituisce l’unico
rimedio attivabile per contestare il vincolo gravante sui beni fino al
passaggio in giudicato della confisca, posto che solo in quel momento egli
sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo

dell’art. 676 del codice di rito. In capo al terzo intestatario del bene
sussiste senza dubbio l’interesse a contestare il permanere delle
condizioni giustificative del vincolo (egli è estraneo al processo, non certo
al sequestro); e ciò anche quando sia intervenuta sentenza – non
irrevocabile – che abbia disposto la confisca. E dunque: il fatto che sia
intervenuta tale sentenza (evidentemente di condanna), con la quale, fra
l’altro, é stata ordinata la confisca della res di proprietà del terzo, non
muta il titolo giuridico in base al quale I bene è – in quel momento sottoposto a vincolo reale; titolo costituito (fino al passaggio in giudicato
della sentenza) dal sequestro preventivo. D’altronde, come è stato
osservato (cfr. sentenza Pignatelli, cit.), l’appello al tribunale del riesame
è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello
impositivo della misura».
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni
formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, unico
mezzo per il terzo per rivendicarne l’esclusiva titolarità o disponibilità è il
giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla
mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di legittimità
della stessa. (conf., Sez. 2, n. 20686 del 21/03/2016, non mass.) (Sez.
2, n. 20685 del 21/03/2017 – dep. 02/05/2017, Ventisette, Rv.
27006601).
Conseguentemente il rimedio esperibile dal terzo estraneo risulta
proprio l’appello (o anche il riesame), e non l’incidente di esecuzione che
può invece attivarsi solo al passaggio in giudicato della decisione.

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mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle forme

Si può pertanto affermare il seguente principio di diritto: «In
tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove
il sequestro venga disposto o eseguito su beni di terzi ma nella
disponibilità dell’indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne
l’esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame o l’appello ex
art. 322 bis, cod. proc. pen., in quanto la disponibilità del bene non
attiene alla mera esecuzione della misura ma costituisce presupposto di

Tribunale del riesame, deve annullarsi senza rinvio»

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Così deciso il 30/10/2017

legittimità della stessa, e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, del

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