Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16695 del 14/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16695 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORROZZINO FABIO N. IL 02/02/1987
avverso la sentenza n. 1907/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 14.A;I:\”
che ha concluso perj
(Le? jaui

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/01/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli
confermava la sentenza con cui il tribunale di Santa Maria Capua

pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 483,
c.p., in relazione all’art. 71, d.p.r. n. 445 del 2000, “per avere
dichiarato falsamente, nella domanda di partecipazione al bando
di arruolamento secondo blocco per l’anno 2009 di 1200 volontari
in ferma prefissata di un anno dell’Esercito italiano, di avere
conseguito, nell’anno accademico 2000/01, il diploma di licenza
media riportando il giudizio sintetico “buono” invece che
sufficiente”.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Mirra,
del Foro di S. M. Capua Vetere, lamentando: 1) violazione di
legge, in quanto le disposizioni contenute negli artt. 46, lett. m) e
47, co. 3, d.p.r. n. 445 del 2000, ritenute dai giudici di merito
integrative del precetto penale, non sono applicabili nel caso di
specie, in quanto, da un lato, quella di cui al citato art. 46, lett.
m), d.p.r. n. 445 del 2000, fa riferimento esclusivamente al titolo
di studio ed agli esami conseguiti e non anche al voto conseguito,
sicché la falsità della dichiarazione sul punto deve ritenersi
irrilevante ai fini penali, dall’altro, tra i fatti, qualità personali e
stati non accertabili dalla pubblica amministrazione, di cui alla
seconda disposizione normativa innanzi indicata, non rientra il
giudizio con il quale il dichiarante ha superato l’esame di licenza
media, che, pertanto, non doveva essere provato dall’imputato,

Vetere, in data 3.3.2010, aveva condannato Borrozzino Fabio alla

con la conseguenza, anche sotto questo profilo, della irrilevanza
della falsità della dichiarazione sul punto; 2) vizio di motivazione
per non avere la corte territoriale risposto alle censure formulate
con i motivi di appello, limitandosi ad aderire al contenuto della

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza dei motivi che ne sono posti a sostegno.
Come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza
di legittimità, infatti, condiviso dal Collegio, integra il reato di
falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483,
c.p.), la condotta di colui che, come nel caso in esame, nella
domanda preordinata ad ottenere l’arruolamento nell’esercito
italiano, renda, ex art. 46 e 76, d.lgs. n. 45 del 2000, false
dichiarazioni in ordine al giudizio conseguito in sede di diploma di
scuola media secondaria, considerato che, avuto riguardo alla
“ratio legis” del predetto art. 46, lett. m), d.lgs. n. 45 del 2000, si
tratta di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di
studio ma anche l’esito degli esami sostenuti assume rilievo nella
valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che
all’autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza
probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto
diploma (cfr. Cass., sez. V, 22.2.2012, n. 15047, rv. 252473;
Cass., sez. V, 11.12.2012, N. 5100, RV. 254655; Cass., sez. V,
12.1.2012, n. 5962, rv. 252169; Cass., sez. V, 1.12.2011, n.
12149, rv. 252142).
Nessuna violazione di legge o vizio di motivazione è, pertanto,
riscontrabile nella sentenza oggetto di ricorso, in cui la corte
territoriale ha fornito esaustiva risposta a tutti i rilievi difensivi, da
un lato, aderendo alla conforme linea interpretativa della

2

motivazione del giudice di primo grado.

giurisprudenza di legittimità, sinteticamente riassunta nelle pagine
precedenti, dall’altro, soffermandosi puntualmente sulle ragioni
che ostano sia al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, che alla concessione del beneficio della sospensione

hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del
ricorrente.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che
l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non
consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.1.2016

condizionale della pena, profili, questi ultimi, che, peraltro, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA