Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16694 del 30/10/2017


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 16694 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PICARELLA GIUSEPPE nato il 20/07/1954 a COMISO
FRIGIONE CONCETTA nato il 09/07/1973 a MESSINA

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO: “Si corregga l’errore materiale”.

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il dispositivo risultante dal ruolo di udienza del 27 ottobre 2016,
camera di consiglio sul ricorso n. 194/2016 (ricorrenti Picarella Giuseppe
e Frigione Concetta), contiene un semplice errore materiale, che non ne

rinuncia e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
ammende», è scritto «Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 500 in favore della Cassa delle ammende»; si deve quindi
procedere alla correzione dell’errore materiale, sostituendo il dispositivo
del ruolo come indicato sopra.

P.Q.M.

Corregge l’errore materiale contenuto nel dispositivo – risultante dal
ruolo di udienza – del 27 ottobre 2016, camera di consiglio sul ricorso n.
194/2016 (ricorrenti Picarella Giuseppe e Frigione Concetta), sostituendo
«Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 500
alla Cassa delle ammende», con: « Dichiara inammissibili i ricorsi per
rinuncia e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
ammende ».
Così deciso il 30/10/2017

inficia il contenuto, ovvero in luogo di «Dichiara inammissibili i ricorsi per

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