Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16693 del 30/10/2017
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16693 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLERI GREGORIO nato il 15/11/1951 a DALMINE
avverso l’ordinanza del 19/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO: “Inammissibilità del ricorso, T•er
rinuncia”,
Data Udienza: 30/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 aprile 2017 il Tribunale di Catanzaro
rigettava il ricorso per riesame proposto da Cavalieri Giorgio contro
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo
2. Gregorio Cavalieri ha proposto ricorso per Cassazione, tramite
il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Incompetenza per territorio,
2. 2. Insussistenza del reato di disastro aggravato dall’evento.
2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, e sulle esigenze cautelari.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione sottoscritta,
personalmente anche dal ricorrente, di rinuncia in atti, pervenuta a
questa Corte di Cassazione il 9 ottobre 2017); il ricorso, quindi, deve
dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera D, del cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese
del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Valentia del 27-28 marzo 2017.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore
Così deciso il 30/10/2017
della Cassa delle ammende.