Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16693 del 30/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16693 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLERI GREGORIO nato il 15/11/1951 a DALMINE

avverso l’ordinanza del 19/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO: “Inammissibilità del ricorso, T•er
rinuncia”,

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 aprile 2017 il Tribunale di Catanzaro
rigettava il ricorso per riesame proposto da Cavalieri Giorgio contro
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo

2. Gregorio Cavalieri ha proposto ricorso per Cassazione, tramite
il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Incompetenza per territorio,
2. 2. Insussistenza del reato di disastro aggravato dall’evento.
2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, e sulle esigenze cautelari.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione sottoscritta,
personalmente anche dal ricorrente, di rinuncia in atti, pervenuta a
questa Corte di Cassazione il 9 ottobre 2017); il ricorso, quindi, deve
dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera D, del cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese
del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Valentia del 27-28 marzo 2017.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore

Così deciso il 30/10/2017

della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA