Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16692 del 27/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16692 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ROSSI CARLO, nato a Lecce il 2.3.1959

avverso il decreto in data 11.10.2016 del Tribunale di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Franca Zacco che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Carlo Rossi ha proposto ricorso innanzi a questa Corte avverso il decreto di
archiviazione emesso in data 11.10.2016 dal Gip presso il Tribunale di Potenza in
relazione all’esposto presentato dallo stesso ricorrente per la verifica di eventuali
illeciti penali conseguenti alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Castrignano
Capo per la realizzazione di un complesso ad uso di attrezzature portuali in
località Santa Maria di Leuca, adiacente ad un albergo di sua proprietà, e al
conseguente inizio dei lavori che di fatto avevano ostruito la vista panoramica di
cui godeva il proprio immobile, oltre ad arrecare un disagio esorbitante la
normale tollerabilità. Lamenta il ricorrente l’omessa notificazione della richiesta
di archiviazione, rivestendo egli la qualifica di persona offesa anche in presenza

Data Udienza: 27/04/2017

di reati edilizi e la conseguente nullità del decreto per violazione dell’art.408,
comma 2 c.p.p., oltre alla carenza di motivazione sul punto nel provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può ritenersi ammissibile, difettando in capo al ricorrente la
legittimazione all’impugnativa svolta.

di archiviazione alla persona offesa che ne faccia richiesta determini la violazione
del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi
dell’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013,
Tonietto, Rv. 255108; Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009, Arcini, Rv. 246040; Sez.
6, n. 2421 del 23/06/1992, Barca, Rv. 191324), ciò nondimeno occorre rilevare
che la nozione di persona offesa non coincide con quella di persona danneggiata,
in quanto la prima si identifica nel soggetto titolare dell’interesse direttamente
protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce
l’essenza dell’illecito (cfr. sez. 6, 2004/21090, Soddu, RV 228810; Sez. 3, n.
7786 del 21/01/2014 – dep. 19/02/2014, P.O. in proc. Caldarale, Rv. 258697),
mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze
privatistiche dell’illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983 – dep.
02/05/1983, Bortolotti, Rv. 158854 a proposito del diritto di querela con
l’affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il
danneggiato è legittimato ad esercitare l’azione civile nel processo penale).
Tanto premesso, va allora puntualizzato quanto ai reati urbanistici e
paesaggistici, che sembrano configurare gli illeciti, quantunque non
specificamente individuati, adombrati dal denunciante nell’esposto ed esaminati
dal GIP nell’accoglimento della richiesta di archiviazione, che il bene specifico
tutelato dalle norme che sanzionano le relative violazioni deve essere individuato
nel territorio il cui assetto urbanistico o paesaggistico viene ad essere
pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che la p.o., trattandosi
pacificamente di reati di natura monoffensiva, è soltanto la P.A. in quanto
soggetto unicamente preposto alla tutela del territorio (Sez. 3, n.35312 del
19.5.2016 – dep. 23.8.2016, p.o. in proc. Aprea, Rv. 267533 secondo cui nei
procedimenti per reati urbanistici e paesaggistici, persone offese sono solo gli
enti nella cui sfera ricade il territorio pregiudicato dagli interventi abusivi; Sez. 3,
n.6229 del 14.1.2009 – dep. 13.2.2009, p.o. in proc. Celentano, Rv. 242532 che
ha escluso la legittimazione all’opposizione alla richiesta di archiviazione di chi
assuma di avere subito pregiudizio dalla condotta illecita di edificazione abusiva,
essendo la persona offesa da tale reato la sola pubblica amministrazione).

2

Se costituisce principio indiscusso il fatto che l’omesso avviso della richiesta

Non potendo il ruolo d’impulso procedimentale assegnato dall’art.408 c.p.p.
alle persone offese dal reato estendersi a quelle danneggiate dallo stesso reato,
anche se legittimate a esercitare l’azione civile nel processo penale in ragione
dell’assunta lesione al diritto al diritto di proprietà, nel cui ambito rientrano le
violazioni delle norme previste dal codice civile o dai piani regolatori in materia di
distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, ne consegue che nella specie,
la mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione del PM al soggetto
danneggiato, destinato a rimanere secondo l’impianto codicistico assente nella

soggetto cui compete l’opposizione alla richiesta di archiviazione è unicamente la
persona offesa, quale titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato
(Sez. 5, n. 43105/2004, Rv. 230255).
Del resto ciò è quanto in sintesi affermato dalle stesse sentenze citate dal
ricorrente nelle quali si sottolinea, senza alcun riferimento alla procedura di
archiviazione, la legittimazione in capo al danneggiato nei procedimenti per
violazioni urbanistico-edilizie alla costituzione come parte civile (Sez. 3, n. 21222
del 04/04/2008 – dep. 28/05/2008, Chianese, Rv. 240044, secondo cui il privato
confinante è legittimato a costituirsi parte civile, quando la realizzazione
dell’abuso edilizio da parte del vicino non violi solo le norme poste a tutela del
regolare assetto del territorio, ma anche le norme che impongono limiti al diritto
di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni,
previste dal cod. civ. e dai piani regolatori, violazioni produttive di un danno
patrimoniale.)
All’esito del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616
c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente
liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 27.4.2017

fase delle indagini preliminari, non configura alcuna nullità, poiché l’unico

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