Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1669 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1669 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SARLI NICOLA N. IL 21/03/1970
avverso l’ordinanza n. 1189/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del
27/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
M:te/sentite le conclusioni del PG Dott. Itam:. T-‘1.4,4vce22.2 :12

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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 27 giugno 2012 il Tribunale di Potenza ha rigettato la
richiesta avanzata da Sani Nicola, nell’ambito del procedimento penale n.
1189/2011 promosso nei suoi confronti di revoca o inefficacia della misura
cautelare applicata nei suoi confronti.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato

sempre comprensibili e chiare, sostenendo in particolare che l’istanza di revoca
rigettata non sarebbe meramente ripetitiva di quelle precedentemente disattese,
come ritenuto dal Tribunale, prospettandosi nella stessa un argomento
asseritamene “nuovo”, rappresentato dall’esistenza di una richiesta del Pubblico
ministero in data 12 maggio 2009 di applicazione di una misura cautelare e
l’esistenza di un provvedimento del tribunale del riesame del 3 marzo 2010.

Considerato In diritto
Rileva Il Collegio che il mezzo di impugnazione esperibile nel caso di specie era
unicamente l’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., essendo il ricorso
diretto per cassazione previsto dall’art. 311 cod. proc. pen., comma 2, solo
contro le ordinanze che dispongono la misura coercitiva.
Gli atti devono pertanto essere trasmessi, a norma dell’art. 568 cod. proc. pen.,
comma 5, al Tribunale della libertà di Potenza per la decisione sul gravame.

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.

personalmente, deducendone l’illegittimità, con argomentazioni invero non

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