Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1669 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1669 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BARI ALESSANDRO N. IL 04/09/1983
avverso la sentenza n. 124/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E .SELVAGGI
che ha concluso per 1 inarnmiss ib il it à del ricorso ;

Udito, per la p

civile, l’Avv

Udit i difMsor Avv.

Data Udienza: 04/12/2013

-4—

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto da DE BARI ALESSANDRO avverso la sentenza del GUP
presso il Tribunale di Trani in data 20-4-2007 che l all’esito di giudizio
abbreviato p lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso continuato
in detenzione a fine di spaccio di stupefacenti fino al 15-10-2005 e,con-

cesse le attenuanti generiche,lo avevs condannato alla pena di anni uno e

mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00= di multa p la Corte di Appello di
Bari,con sentenza in data I6-02-20I2 l confermava la decisione di I” grado,
ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato e l’adeguatezza del
trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza il DE BARI ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame l a mezzo del proprio difensore p la violazione

dell’art.60 *6 co.I” lett.b),c) ed e) cpp. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale in punto di asserita prova

di colpevolezza fondata su chiamata in correità priva di riscontri esterni
e di valutazione sull’attendibilità del propoalante,con immotivata ed illog
ca esclusione della pur evidente sussistenza del fatto di lieve entità ex
art.73 co:V” DPR 309/90 e trascurato esame di elementi a discarico,in uno

all’omessa declaratoria di estinzione del reato per _prescrizione,come,del
resto,già riconosciuto nei confronti del coimputato per lo stesso fatto.

Il ricorso va dtchiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in
favore della cassa delle ammende.

Ed invero g il quadro di tranqu – llante spessore accusatorio a carico del rico]
rente,motivatamente disenato nell’impugnata sentenza (cfr.fol.2),trova
inequivoco riscontro alla luce non solo delle dichiarazione dello acquirente della droga spacciata dall’imputato (tal De Ruvo Pantaleo),ma dall’inequivoco riscontro a tali accuse emergenti dall’esito delle indagini di pg.,
come da relativo verbale di arresto operato dai CC. di Molfetta in flagranza di reato.
Del pari motivata,logca e corretta la ragione di esclusione dell’invocata
attenuante di cui al co.V” dell’art.73 DPR cit.posto che,come da R-iurispru-

denzia di merito e di legittimità c nxolidata,i1 caso di ldeve entità va
riferito non solo alla qualità e quantità dello stupefacente ,ma anche alle
circostanze modali e temporali della condotta criminossanin un “unicum” logico giuridico-fattuale dell’intero fatto.
Ci b posto l in piena sintonia con detta interpretazione della norma in esame,
l’impugnata sentenza ha motivatamente escluso la concedibilità dell’invocata attenuante speciale con esplicito richiamo alla non esigua quantità di
già motivatamente segnalato dalla sentenza di I” grado (cfr.fol.6).

droga ed alla non occasionalità della condotta incriminata,come,del resto,
Del ttitto infondata la richiesta di estinzione del reato per prescrizione,
posto che,a differenza del fatto contestato al coimputato De Bari Agostino

è pacifico,dalle stesse oggettive risultanze in atti,che la condotta ascritta all’odierno ricorrente si è protratta fino al 15-I0-2005,di guisa che,

alla stregua del combinato disposto degli artt.I57 e 158 cp.,i1 tempo necessario alla prescizione non si è affstto consumato allo stato,avuto riguardo
al titolo ed all’epoca del commesso reato.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Romapil 4-12-2013
IL

c

RES ipyrirrl

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA