Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16686 del 28/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16686 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Libiano Rocco, nato a Gela il 24.3.1947,
avverso la sentenza in data 20.9.2016 della Corte d’appello di Caltanisetta,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Caltanisetta con sentenza in data 20.9.2016 ha
confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 3.2.2015, che aveva
condannato Libiano Rocco alla pena di legge per il reato di cui al capo B), art.
81, commi 1 e 2, cod. pen., 93, 94,95 d.P.R. 380/2001, in relazione all’art. 32
legge Regione siciliana n. 7/2003, perché aveva ampliato un fabbricato e
costruito una nuova copertura a falde, in area classificata zona sismica 3, senza
preventivo avviso al Comune di Butera e senza preventiva presentazione
all’Ufficio del Genio civile di Caltanisetta della progettazione antisismica afferente
all’esecuzione dei lavori, in Butera, reato accertato il 20.2.2012 e consumato in
epoca antecedente e prossima a tale data, e per il reato di cui al capo C), art. 81
cod. pen., 181, comma 1 e 1-bis, lett. a), d. Lgs. 42/2004, perché aveva
compiuto i lavori in area sottoposta a tutela paesaggistica, individuata come area

Data Udienza: 28/11/2017

con livello 3 “vincolo di inedificabilità” del Piano paesaggistico provinciale
adottato con D.D.G n. 8478 del 4.12.2009, in Butera, reato accertato il
10.2.2012 e consumato in epoca antecedente e prossima a tale data.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione degli art. 181, comma 1 e
1-bis, d. Lgs. 42/2004, 2, comma 2 e 4, cod. pen., 136, comma 1 Cost., in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016 di cui invoca
l’applicazione.

b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 181, comma 1-quater e quinquies, d. Lgs.
42/2004, in relazione al comma 1 del medesimo articolo, sempre alla luce della
predetta sentenza della Corte costituzionale. Precisa che sul punto la
motivazione della Corte territoriale era omessa e comunque illogica e
contraddittoria perché l’unico modestissimo ampliamento di mq 5 era stato
demolito per tempo ed egli aveva anche ottenuto l’accertamento di piena
compatibilità ambientale, sicché immotivatamente ed illogicamente era stata
negata l’applicazione del comma 1-quinquies, nonostante l’espressa richiesta.
Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 38 L. 47/1985 e 39 L. 724/1994.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la sanatoria ottenuta copriva sia
il reato di cui al capo A), per il quale era stata già pronunciata l’estinzione, sia il
reato di cui al capo B) relativo alle omesse comunicazioni e depositi presso il
Genio civile degli elaborati in cemento armato e nelle zone sismiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Con riferimento al reato paesaggistico va ricordato che con sentenza
del 23.3.2016, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «:a) ricadano su
immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati
dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Ne è conseguito che il reato
originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale
violazione di natura contravvenzionale, di cui all’art. 181, comma 1, d.Lgs.
42/2004. Né ricorrono i presupposti del delitto ai sensi del comma 1-bis lett. b)

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

del medesimo articolo stante la ridotta dimensione del manufatto oggetto di
contestazione.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che porta alla dichiarazione di
estinzione del reato del capo C) per sopravvenuta prescrizione maturata
successivamente alla sentenza di secondo grado, rende irrilevante l’esame del
secondo motivo di ricorso. Consegue a tale statuizione anche la revoca
dell’ordine di rimessione in pristino.
Quanto al reato di cui al capo B), la motivazione della sentenza
impugnata appare perplessa nella parte in cui assume che v’è stata la

principio di diritto enunciato secondo il quale la sanatoria urbanistica non esplica
gli eventuali effetti estintivi sulle violazioni delle norme antisismiche, ma non è
chiaro, nella fattispecie, se si sia portato adeguatamente in conto il meccanismo
di cui all’art. 32 legge Regione siciliana n. 7/2003, secondo il quale basta la
presentazione del progetto al Genio civile ai sensi dell’art. 17 L. n. 64/1974, per
poter iniziare i lavori. I Giudici d’appello, pur avendo affermato che non era stato
depositato il progetto ai fini della disciplina antisismica, hanno poi parlato di
regolarizzazione in sanatoria presso il Genio civile, senza chiarire se tale
condotta avesse assolto alla specifica richiesta della legge regionale come
ventilato dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso.
S’impone pertanto anche per il reato contestato al capo B) la pronuncia di
annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
qualificato il delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d. Lgs. 42/04 come
contravvenzione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati
estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di rimessione in pristino.

Così deciso, il 28 novembre 2017.

regolarizzazione della pratica anche al Genio civile. Ed invero, va confermato il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA