Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16685 del 28/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16685 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Alongi Teresa, nata ad Agrigento il 6.1.1934, Alongi
Alfonso, nato ad Agrigento 1’11.4.1947, nel procedimento a carico di Butera
Lorenzo, nato ad Agrigento il 16.1.1940, Taibi Pietro, nato a Charleroi, Belgio, il
18.8.1969, Zicari Luigi, nato ad Agrigento il 29.8.1952,
avverso la sentenza in data 22.12.2016 della Corte d’appello di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udite per le parti civili ricorrenti l’avv. Raimondo Tripodo che ha depositato
conclusioni scritte e nota spese;
udito per l’imputato Butera Lorenzo l’avv. Francesco Gibilaro e per l’imputato
Taibi Pietro, l’avv. Alessandro Rampello, che hanno concluso chiedendo il rigetto
dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Per quanto qui d’interesse, Butera Lorenzo (committente), Taibi Pietro
(progettista e direttore dei lavori) e Zicari Luigi (responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale) sono stati chiamati a rispondere in concorso della contravvenzione di
cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 per la realizzazione di un fabbricato sulla

Data Udienza: 28/11/2017

base della concessione edilizia n. 131/2009, in violazione delle norme sulle
distanze (capo a); della medesima contravvenzione per la realizzazione ulteriore
di un “volume tecnico” e di un “vuoto tecnico” sulla base della concessione
edilizia in variante n. 8/2010, in violazione delle norme sull’indice di fabbricabilità
e, quanto al “volume tecnico” anche in violazione delle norme sulle distanze
(capo b); del delitto di cui all’art. 323 cod. pen. per la concessione e la variante
(capo c); i soli Butera e Taibi anche del delitto di cui all’art. 483 cod. pen. per
difformità del progetto depositato al Comune rispetto a quello depositato al
Genio civile con riferimento alle fondazioni (capo d); delle contravvenzioni di cui

380/2001 (capo f), di cui agli art. 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (capo g), relative ad
un muro di contenimento in cemento armato.
1.1. Il Tribunale d’Agrigento con sentenza in data 20.4.2015 ha
pronunciato l’assoluzione degli imputati dai reati rispettivamente ascritti, di cui ai
capi a), e), f), e g), perché il fatto non sussiste, e di cui al capo c) perché il fatto
non costituisce reato, mentre li ha condannati alle pene di legge per i reati di cui
ai capi b) e d), applicate le circostanze attenuanti generiche a tutti, la
continuazione a Butera e Taibi e differenziando la posizione di Zicari che non
rispondeva del reato sub d), con sospensione condizionale della pena, condanna
al risarcimento del danno da liquidarsi dal Giudice civile, rigetto della
provvisionale, liquidazione delle spese di lite ed ordine di demolizione delle opere
in relazione al reato di cui al b).
1.2. La Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 22.12.2016, in
riforma della predetta sentenza di primo grado, ha pronunciato l’assoluzione
anche dai reati di cui ai capi b) e d) perché il fatto non sussiste, ha revocato
l’ordine di demolizione e le statuizioni civili, ha confermato nel resto la sentenza
impugnata, condannando le parti civili alla refusione delle spese nel grado di
giudizio.

2. Propongono ricorso per cassazione le parti civili, Alongi Teresa ed
Alongi Alfonso, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso, lamentano la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192, comma 1,
125, comma 3, cod. proc. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, d.m. n.
1444/1969, art. 37 Regolamento edilizio comunale di cui al Piano regolatore
generale del 1978, art. 11 delle Norme tecniche di attuazione del Piano
regolatore generale del 2009, Circolare del Ministero dei lavori pubblici
31.1.1973, n. 2474, perché la Corte territoriale aveva pronunciato l’assoluzione
senza la motivazione rafforzata, ma, anzi, aveva reso una motivazione
manifestamente illogica ed incoerente, ritenendo insussistente, all’esito di un

agli art. 65 e 72 d.P.R. 380/2001 (capo e), di cui agli art. 93 e 95 d.P.R.

travisamento probatorio, un qualsivoglia obbligo di rispetto della distanza
minima dal confine e finendo per ritenere regolare un volume tecnico lungo m.
11,00 a due falde, della stessa pendenza e direzione del tetto principale, avente
un’altezza massima al colmo di m. 5 ed un’altezza minima di m. 3 rispetto al
piano di calpestio del lato ovest che aveva permesso di traslare l’edificio sul
confine annullando il distacco. Assumono che, se le opere in contestazione
fossero state qualificabili come variante in corso d’opera rispetto all’originaria
concessione n. 131/2009, e quindi in rapporto di complementarietà ed
accessorietà rispetto al titolo originario, avrebbero dovuto soggiacere al regime

costruzioni sul confine comune di due lotti (art. 37 Regolamento edilizio
comunale) né seminterrati o vuoti tecnici; se, invece, le opere in contestazione,
secondo la tesi propugnata, fossero state qualificabili come una variante recante
pregnanti modifiche al progetto originario, allora avrebbero dovuto applicarsi le
norme del Piano regolatore generale del 2009. Lamentano che, malgrado i
tecnici del Comune avessero qualificato la variante, come “in corso d’opera”,
avevano poi ritenuto applicabile l’art. 11 del Piano regolatore generale del 2009
che contemplava la costruzione in aderenza ed a confine tra proprietà, previo
atto d’obbligo regolarmente registrato, atto d’obbligo che, nella specie, era stato
unilateralmente sottoscritto dal Butera, senza previa consultazione con esse parti
civili che peraltro avevano già edificato rispettando la distanza dal confine, e
ritenuto regolare dai tecnici del Comune. Segnalano che la Corte territoriale
aveva affermato in modo apodittico che il volume tecnico mancava di
collegamenti interni con il resto della casa e che la relativa cubatura era pari a
circa il 4% di quella dell’edificio principale e quindi rispettosa della prescrizione
dell’art. 4 legge Regione siciliana n. 37/1985. Ed invero, dalle relazioni tecniche
acquisite al processo, era emerso che non era possibile assentire un ulteriore
volume del 4% dell’edificato, perché Butera aveva esaurito la capacità
edificatoria. Ribadiscono che il Giudice di primo grado aveva affermato che il
vano realizzato non aveva funzione tecnica né di ricovero di opere tecniche ma
solo la funzione di annullare la distanza del fabbricato dal confine di esse parti
civili; inoltre il Consulente tecnico d’ufficio aveva chiarito che si trattava di opere
che andavano a modificare la sagoma dell’edificio … erano degli ampliamenti di
superficie e di volume che … imponevano il rilascio di una nuova concessione …
ed erano dovuti nuovi oneri di urbanizzazione;

a fronte di ciò, il Giudice di

secondo grado aveva “contrapposto poche battute prive di nervo e financo
contraddette da puntuali atti processuali” (sic in ricorso) che non fondavano la
motivazione rafforzata.
Con il secondo motivo, deducono la violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli art. 192, comma 1, 125, comma
3

urbanistico del Piano regolatore generale del 1979 che non prevedeva né

3, cod. proc. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, Circolare del Ministero dei lavori
pubblici 31.1.1973, n. 2474, d.m. 11.3.1988 e OPCM n. 3274/2003, aggiornata
con delibera della Giunta della Regione siciliana n. 408/2003, perché la Corte
territoriale aveva reso una motivazione manifestamente illogica ed incoerente,
ritenendo regolare, all’esito di un travisamento probatorio, un vuoto tecnico di
altezza superiore a m. 1,80, realizzato al di sotto del solaio del piano terra e per
gran parte fuori terra, con il lato prospiciente la pubblica via, non ultimato, in
cemento armato e laterizi. Il Giudice di primo grado aveva asserito che il vano

accessibile e non a spazio chiuso ed inutilizzabile, mentre il Giudice di secondo
grado aveva ritenuto che si trattasse di vuoto tecnico necessitato dalla sorpresa
geologica. Contestano però tale valutazione, siccome lo studio di fattibilità
geologica doveva essere allegato alla domanda per il rilascio del permesso a
costruire, dovendo il fabbricato essere realizzato in zona sismica 2, circostanza
ben nota agli imputati.
Con il terzo motivo, assumono la violazione degli art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), 192, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen., 483, cod. pen., 32
legge Regione siciliana n. 7/2003, perché la Corte territoriale aveva reso una
motivazione manifestamente illogica ed internamente incoerente, ritenendo
insussistente la difformità tra il progetto architettonico depositato presso gli uffici
del Genio civile di Agrigento e quello presentato presso il Comune di Agrigento
con concessione edilizia n. 131/2009. Censurano l’assunto secondo cui il
progetto architettonico poteva scindersi in un “grafico” di competenza dell’Ufficio
tecnico comunale ed in una “struttura” di competenza del Genio civile e
segnalano che Butera e Taibi, contando sul difetto di comunicazione tra gli Uffici,
avevano confezionato un’attestazione non veritiera al solo fine di far passare il
vuoto tecnico, cioè il seminterrato, per opera già nota e vagliata dall’Ufficio
tecnico del Comune di Agrigento.
Concludono che “appare manifesto, pertanto, che l’ordito motivazionale
che ha portato all’assoluzione degli imputati dall’imputazione ascritta, risulta
inevitabilmente compromesso siccome viziato in nuce da un’erronea percezione
delle norme di settore e da un grave travisamento probatorio”.

3. Nella memoria depositata il 18.10.2017 Butera Lorenzo deduce che i
ricorsi delle parti civili erano inammissibili, perché a) in assenza di specifica
doglianza, si era formato un giudicato sulla sentenza ed in particolare sul capo a)
della rubrica, l’unico per il quale le parti civili erano legittimate alla costituzione
nel processo penale; b) il motivo articolato sul volume tecnico era inammissibile,
perché oggetto del capo b) della rubrica; c) peraltro il motivo, apparentemente
dedotto come plurima violazione di legge, era stato articolato in fatto; d) sul
4

realizzato era stato concepito per essere funzionalmente destinato a vano

capo a) della rubrica, l’assoluzione, già pronunciata in primo grado, era stata
confermata in secondo grado, sia pure sulla base di un diverso ed autonomo
percorso argomentativo: il Tribunale aveva ritenuto che anche con la
realizzazione del volume tecnico era stata rispettata la distanza tra i fabbricati,
mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che non v’era stata la violazione della
distanza minima dal confine perché non prevista dal Piano regolatore vigente al
momento del rilascio del permesso a costruire, soggiungendo che anche il
Giudice civile aveva escluso la violazione delle distanze legali; e) quanto alla

Piano regolatore generale del 1978, i Giudici di merito ne avevano escluso
l’applicazione, unitamente al d.m. n. 1444/1968 ed all’art. 873 e ss cod. civ., sul
presupposto che le norme citate riguardavano solo le distanze tra costruzioni o
tra edifici e/o tra pareti finestrate, ma mai le distanze minime misurate dal
confine, distanza minima prevista solo dal Piano regolatore generale 2009, che
comunque contemplava specifiche deroghe, la cui applicazione era stata esclusa
nel caso di specie; f) il Consulente tecnico d’ufficio della causa civile, il cui
elaborato era stato acquisito in dibattimento, aveva escluso che v’era stata una
violazione delle distanze legali che doveva essere riguardata rispetto ai fabbricati
e non rispetto al confine; g) la Corte di cassazione con sentenza a sezioni unite
civili n. 10318/16 aveva stabilito che il problema delle distanze legali doveva
essere risolto sulla base del principio della prevenzione, che già il Tribunale
aveva ritenuto inapplicabile al caso di specie, perché egli era stato considerato
“prevenuto” e non “preveniente”; in ogni caso, la distanza doveva essere
valutata rispetto ai fabbricati e non rispetto al confine; h) il Giudice civile aveva
aderito alle conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio di cui al superiore punto
f); i) il motivo articolato sul vuoto tecnico era inammissibile, perché oggetto del
capo b) della rubrica e comunque dedotto in modo generico; I) il motivo
articolato sul capo d) dell’imputazione era inammissibile per difetto di
legittimazione a contestare l’accertamento sul reato di falso, tema extravagante
rispetto a quello della violazione delle distanze.
Conclude, pertanto, chiedendo l’inammissibilità e/o rigetto dei ricorsi con
condanna delle parti civili al pagamento a suo favore delle spese, ivi comprese
quelle di secondo grado.
3.1. Nella memoria depositata il 14.11.2017 Taibi Pietro, nel primo punto,
deduce che i ricorsi delle parti civili erano inammissibili perché articolati in fatto;
nel secondo punto, ricorda che – premessa la distinzione tra la distanza tra i
fabbricati e la distanza tra il fabbricato ed il confine – la Corte territoriale aveva
ben spiegato che le norme d’attuazione del Piano regolatore generale erano state
approvate solo nel dicembre 2009 e non erano applicabili al caso in esame,
perché la concessione edilizia era stata rilasciata in epoca anteriore; inoltre, le

5

lamentata violazione dell’art. 37 del Regolamento edilizio comunale allegato al

parti civili avevano attivato un procedimento civile cautelare con esito negativo
ed un successivo giudizio di merito parimenti con esito negativo; nel terzo punto,
precisa che il volume tecnico realizzato non aveva generato alcun aumento di
carico urbanistico, territoriale o d’impatto visivo, rispetto a quanto assentito con
la concessione edilizia originaria e non era qualificabile come variante essenziale,
inoltre, sulla base dell’art. 28 del Regolamento edilizio comunale e dell’art. 5
della legge Regione siciliana n. 37/1985, l’opera era assentibile con una semplice
autorizzazione, rientrando tra gli interventi edilizi minori; svolge quindi

quarto punto, contesta i rilievi svolti dalle parti civili sul reato di falso, ribadendo
la correttezza della dichiarazione di “conformità architettonica” dei due progetti,
siccome il profilo architettonico aveva ad oggetto solo le opere fuori terra ed
utilizzabili a fini abitativi, ma non le fondazioni; d’altra parte, che il progetto
strutturale fosse stato depositato al Genio civile solo successivamente al rilascio
del permesso a costruire era in linea con l’art. 22 del Regolamento edilizio
comunale ed il punto 9 del permesso a costruire n. 131/2009; precisa inoltre che
la differenza tra i due progetti consisteva in ciò: in quello depositato al Comune
le fondazioni dovevano essere realizzate con delle travi a rovescio, mentre in
quello depositato al Genio civile e regolarmente autorizzato, le fondazioni
dovevano essere realizzate con pali e la conseguente creazione del vuoto
tecnico.
Conclude quindi per l’inammissibilità o rigetto dei ricorsi delle parti civili
con vittoria di spese.

4. Nelle conclusioni depositate in udienza il 28.11.2017 le parti civili
rappresentano ulteriormente a) che era pacifica la loro legittimazione alla
costituzione di parte civile in qualità di proprietari di lotti edificabili danneggiati
dal fabbricato realizzato dal Butera, b) che l’istanza di variante in corso d’opera
era un falso perché presentata il 10.12.2009, quando le opere – fondazioni su
pali e non a travi rovesce e vuoto tecnico, rectius scantinato alto circa m. 3 erano state già eseguite, c) che il “volume tecnico” aveva consentito al
beneficiario di traslare il fabbricato sul confine mentre il “vuoto tecnico”
sovrastante i pali di fondazione, a dire del Consulente tecnico d’ufficio, era stato
“subdolamente valutato come volume tecnico quando non lo era”, d) che il
rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un’opera non conforme agli
strumenti urbanistici generali in vigore sul territorio comunale integrava l’abuso
d’ufficio, e) che la predetta variante aveva consentito al beneficiario di costruire
dei manufatti “ex novo” sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei
luoghi, causando loro un danno in termini di aerazione, illuminazione e veduta,
ma soprattutto determinando uno squilibrio idrogeologico che aveva portato dei
6

dettagliate considerazioni tecniche sulla legittimità delle opere realizzate; nel

cedimenti del piano di sedime del fabbricato di proprietà di esse persone offese,
f) che la costruzione costituiva una vera e propria “barriera idrogeologica” che
aveva deviato il libero deflusso delle acque sotterranee creatosi nel tempo,
riducendo il deflusso originario nei terreni fondali ove era allocato il fabbricato di
essa Alongi Teresa. Chiedono pertanto il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali, nella misura di euro 90.000,00, oltre interessi, rivalutazione e
spese.

5. E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui i privati
sono legittimati a costituirsi parte civile nel procedimento penale in cui si discute
di violazioni urbanistiche solo nella misura in cui abbiano subito la lesione del
proprio diritto soggettivo (distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, visuale,
areazione, etc). Si vedano, tra le sentenze più significative di questa Sezione,
ciascuna con argomentati rinvii ad altre pronunce, la n. 234/2007, Ferrari, non
massimata sul punto, la n. 45295/2009, Vespa, Rv 245270, la n. 10106/2016,
Torzini, Rv 266290.
5.1. Non v’è nessun dubbio che gli odierni ricorrenti lamentino la
violazione del diritto soggettivo al rispetto delle distanze sia pure con alcune
precisazioni: nelle distinte comparse conclusionali depositate nel giudizio
d’appello, Alongi Alfonso ha dedotto di essersi costituito parte civile rispetto a
tutti i reati ascritti agli imputati Butera, Taibi e Zicari ed ha chiesto la condanna
per i fatti di cui al capo a), nonché la conferma della condanna per i fatti di cui ai
capi b) e d), con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno e delle
spese del doppio grado di giudizio; Alongi Teresa nulla ha dedotto in ordine ai
fatti di cui al capo a), ma ha parimenti chiesto la condanna degli imputati per
tale reato, con risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre
rivalutazione ed interessi nonché spese di lite, conferma delle condanne per i
capi b) e d) con risarcimento dei danni quantificati in € 90.000,00 oltre spese di
lite e provvisionale da liquidarsi in C 15.000,00.
5.2. Nel ricorso per cassazione redatto per entrambi gli Alongi da quello
che era stato il Difensore della sola Alongi Teresa nei gradi di merito, si chiede
alla Corte di valutare la violazione del diritto soggettivo, di cui assumono la
titolarità, al rispetto della distanza dal confine del proprio fondo, per effetto della
realizzazione delle opere oggetto della variante autorizzata con permesso a
costruire n. 8/10 – “volume tecnico” e “vuoto tecnico” di cui ai capi b) e d) della
rubrica – e si ribadisce nella memoria depositata all’udienza del 28.11.2017 un
argomento agitato in appello solo dall’Alongi Teresa relativo allo squilibrio
idrogeologico causato al fondo dalle suddette opere.

7

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.3. Va subito precisato, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nei
gradi di merito, non è stato effettuato alcun accertamento sul presunto danno
idrogeologico né i ricorrenti hanno lamentato con il ricorso per cassazione
un’omissione di giudizio sul tema; parimenti, si deve evidenziare, che il
perimetro della decisione, nonostante la sovrabbondanza di argomenti ed
elementi di fatto introdotti, è limitato alle sole questioni relative alla violazione
delle distanze dal confine da parte del “volume tecnico” e del “vuoto tecnico”,
cioè delle opere realizzate con la variante, ed anzi più precisamente alla
violazione delle distanze dal confine del solo “volume tecnico”, perché il “vuoto

civili in termini di danno alle parti civili.
Riassumendo, oggetto della cognizione di questo Giudice è solo il reato di
cui al capo b) della rubrica nella parte in cui ha ad oggetto il “volume tecnico”.
Ed invero, rispetto alle conclusioni rassegnate nel giudizio d’appello, non è
stato devoluto in questa sede il capo a) relativo alla violazione delle distanze dal
confine da parte del fabbricato, mentre il capo d) sul “vuoto tecnico”, a cui le
parti civili hanno dedicato il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione,
esula dalle questioni per cui le parti civili hanno la legittimazione ad agire. Del
resto, negli stessi capi d’imputazione, tutte le volte in cui si è fatto riferimento al
“vuoto tecnico”, non è stata contestata la violazione della distanza dal confine.
Ciò consente di ritenere immediatamente inammissibili il secondo e terzo motivo
di ricorso e di concentrare l’attenzione sul primo.

6. Il tema d’indagine è quindi circoscritto al seguente problema: se il
“volume tecnico” che ha permesso di “traslare” il fabbricato realizzato dal Butera
sul confine con il fondo degli Alongi abbia o meno violato le distanze legali.
6.1. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che il “volume tecnico” costituito da un vano chiuso con accesso autonomo, di m. 11 di lunghezza, da m.
0,65 a m. 1 di larghezza, non inferiore a m. 3 di altezza, con un vistoso tetto a
falde che ne aveva alzato ulteriormente l’altezza, posto sul lato ovest del
fabbricato e con un impatto visivo considerevole -, non assolveva ad una
funzione “tecnica” o di ricovero di “opere tecniche” – posto che i pozzetti
d’ispezione, che avrebbe dovuto contenere, erano di norma realizzati all’aria
aperta e non necessitavano di alcuna struttura – ma esclusivamente alla funzione
di annullare la distanza del fabbricato, la cui costruzione era stata autorizzata
con la concessione edilizia n. 131/2009, dal confine ovest della proprietà Alongi,
così come pacificamente ammesso nella relazione integrativa del 10.12.2009, a
seguito della quale era stata emessa la concessione edilizia n. 8/2010. Di qui la
conclusione della sussistenza del reato, perché una tale opera non avrebbe
potuto essere autorizzata con una variante in corso d’opera secondo la disciplina
8

tecnico” è contestato con riferimento ai reati penali, ma non alle conseguenze

previgente, ma avrebbe dovuto essere autorizzata con un autonomo permesso a
costruire, secondo la disciplina sopravvenuta che aveva ristretto l’indice di
fabbricabilità. Sennonché, ai fini civilistici, lo stesso Tribunale ha poi affermato a
pag. 13 della sentenza che non apparivano “così univoche le ulteriori illegittimità
denunciate sotto il profilo del mancato rispetto dei confini (sempre nel capo b) in
questione) posto che: 1) la costruzione sul confine era prevista anche nel vigore
del nuovo P.r.g.; 2) non rileva il confine con la zona omogenea ove la distanza
risulta rispettata; 3) per il lotto minimo in possesso del Butera esisteva la deroga
della costituzione del fondo anteriore al 2003; 4) non appare affatto univoca la

d’obbligo unilaterale posto che ciò che conta è il vincolo che il proprietario
impone al suo fondo in favore di quello vicino”. Con riferimento a tale profilo, ha
soggiunto a) che dalle ricerche su internet risultava che i Comuni disciplinavano
variamente quest’atto, b) che in dibattimento era stato accertato che al Comune
di Agrigento la prassi era quella della sottoscrizione di un atto d’obbligo
unilaterale registrato, perché l’art. 11 delle Norme d’attuazione del nuovo Piano
regolatore generale prevedeva la costruzione sul confine previo atto d’obbligo, c)
che, nei due, tre o quattro casi che erano capitati era stato ritenuto sufficiente
l’atto unilaterale, d) che, nello specifico, il Butera era stato il primo a sottoporre
il problema agli uffici e gli stessi funzionari gli avevano suggerito di fare la
dichiarazione unilaterale come aveva fatto.
6.2. Va rilevato che, nonostante il Tribunale abbia escluso la violazione
del diritto soggettivo e quindi il danno delle parti civili nel reato di cui al capo b)
e non abbia affrontato il problema con il riferimento al reato di cui al capo d), ha
poi incoerentemente condannato gli imputati al risarcimento del danno a favore
delle parti civili per questi due reati, da liquidarsi a cura del Giudice civile.
6.3. La Corte territoriale, invece, ha opinato che il “volume tecnico” non
aveva comportato un aumento del carico urbanistico ed era certamente da
ricondursi alle opere prive di autonomia funzionale e destinate solo
all’alloggiamento degli impianti tecnologici al servizio del manufatto siccome la
larghezza andava da cm. 55-60 a cm.90 circa; era quindi materialmente
impossibile che avesse un uso abitativo, mancando anche di collegamenti interni
con il resto del fabbricato; stante la sua natura, non andava computato nella
volumetria ai fini della verifica del rispetto degli indici di fabbricabilità; la
variante era certamente non essenziale, secondo la nozione di cui all’art. 32
d.P.R. 380/2001, pertanto non doveva essere oggetto di un autonomo permesso
a costruire.
6.4. Quanto alle statuizioni civili, i Giudici d’appello – dopo aver ricordato
che le disposizioni assunte come violate nel capo d’imputazione non
contemplavano la violazione della distanza minima dal confine e che solo nel

9

ritenuta impossibilità della costituzione di un vincolo di asservimento con un atto

Piano regolatore generale del dicembre 2009, non applicabile al caso in esame in
cui la concessione era stata rilasciata nel precedente giugno, era comparsa per la
prima volta tale prescrizione – hanno affermato che erano state rispettate le
prescrizioni delle distanze tra fabbricati e che lo stesso Consulente tecnico
d’ufficio nel giudizio civile aveva accertato che non v’erano state violazioni delle
prescrizioni relative alle distanze sicché anche il Giudice civile aveva respinto le
iniziative giudiziarie delle parti civili.
6.5. Orbene, mentre rispetto all’accertamento penale del reato di cui al
capo b) v’è dissenso tra il Giudice di prime cure che ne ritiene la sussistenza ed il

delle distanze non v’è alcun dissenso, ma un diverso percorso motivazionale in
coerenza con le conclusioni rassegnate rispetto al reato, che porta alla medesima
conclusione della negazione del diritto delle parti civili: il primo Giudice, che ha
ritenuto integrato il reato perché il “volume tecnico” doveva essere autorizzato
da un permesso a costruire da emanarsi sulla base del Piano regolatore generale
del 2009, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento, ha motivatamente
opinato nel senso della sufficienza dell’atto unilaterale d’obbligo predisposto dal
Butera al fine dell’integrazione della prescrizione dell’art. 11 delle Norme
d’attuazione del Piano regolatore generale che consente la costruzione sul
confine, mentre il secondo Giudice, che ha escluso il reato perché la procedura
amministrativa seguita era stata corretta, ha motivatamente opinato nel senso
dell’esclusione della lamentata violazione perché, all’epoca del permesso a
costruire, non v’era alcuna prescrizione normativa rispetto all’osservanza della
distanza dal confine, ma solo dai fabbricati e tale distanza era stata rispettata
anche dal “volume tecnico”.
6.6. In conseguenza di quanto esposto, il tema della motivazione
rafforzata si appalesa irrilevante, attese le considerazioni svolte dal Giudice di
primo grado nel senso dell’esclusione del diritto soggettivo asseritamente
vantato. Tale parte della sentenza non è stata sottoposta ad adeguato vaglio
critico, perché i ricorrenti si sono limitati ad un apodittico riferimento all’atto
d’obbligo che non avrebbe potuto essere unilaterale ma avrebbe dovuto essere
concordato con loro. L’opposta interpretazione del Tribunale è, invece,
solidamente motivata perché ha valorizzato il fatto che il Butera si era impegnato
a concedere al proprietario del fondo confinante il diritto di costruire lungo il
confine o in aderenza ed era coerente con le risultanze istruttorie da cui era
emerso che gli stessi funzionari del Comune avevano suggerito alla parte di
interpretare la prescrizione dell’art. 11 citato nel modo suddetto. Peraltro, tale
interpretazione appare oggi in linea anche con la giurisprudenza delle Sezioni
unite civili di questa Corte che con sentenza n. 10318/16, sulla questione già
nota al Tribunale, che aveva dato conto del contrasto giurisprudenziale e

IO

Giudice d’appello che la esclude, rispetto all’accertamento civile della violazione

dell’ordinanza di remissione da parte della Seconda sezione civile, secondo cui, in
ossequio al principio di prevenzione, quando il regolamento edilizio nulla
stabilisce in merito alla distanza dal confine il preveniente ha diritto a costruire
sul confine ed il prevenuto in aderenza o appoggio ai sensi degli art. 874, 875 e
877 cod. civ. Ed invero, a ben vedere, l’atto d’obbligo dell’art. 11 non fa che
recepire il principio giurisprudenziale testé enunciato, perché ha consentito in
zona A e B del Piano regolatore generale, ove non diversamente previsto, di
costruire sul confine riconoscendo il diritto del confinante alla costruzione in

omogenea, ipotesi quest’ultima che i ricorrenti non hanno prospettato. Deve
darsi atto che comunque il Tribunale aveva già motivatamente anticipato
l’interpretazione delle Sezioni unite, nella parte relativa all’assoluzione dal reato
di cui al capo a).
6.7. Infine, la contestazione della motivazione della Corte territoriale con
riguardo alla qualificazione del vano come “volume tecnico” è affidata ad
argomenti di fatto, non apprezzabili in questa sede, per giunta articolati in modo
generico.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene
pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente
onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese
del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i
ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Le spese di lite del grado richieste da Butera e Taibi vanno
compensate, stante la particolare complessità delle questioni trattate e la novità
giurisprudenziale della sentenza delle Sezioni unite civili in tema di distanza delle
costruzioni dal confine.

P.Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 28 novembre 2017.

aderenza o appoggio, con esclusione delle costruzioni sul limite della zona

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA