Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16684 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16684 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Damolideo Assunta, nata ad Eboli il 28.12.1974,
avverso la sentenza in data 13.12.2016 della Corte d’appello di Salerno,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputata l’avv. Pietro Di Stefano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno con sentenza in data 13.12.2016, in
riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9.5.2014, ha
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Damolideo Assunta per il
reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione ed ha confermato nel resto
l’impugnata sentenza di condanna a mesi 3 di reclusione (sic nella prima pagina
della sentenza) per il reato di cui al capo A), art. 81 c.p. e 6, lett. b), d. L.
172/2008, convertito dalla L. 210/2008, perché aveva effettuato lo smaltimento
dei rifiuti abusivi speciali non pericolosi prodotti dall’attività esercitata ed in
particolare dei reflui zootecnici che, attraverso la canalizzazione e la pendenza
naturale del suolo, erano stati immessi in un torrente; inoltre su un’area di mq
1000 aveva abbandonato dei rifiuti speciali non pericolosi e, segnatamente, delle

Data Udienza: 28/11/2017

parti palabili di reflui zootecnici in violazione del prescritto divieto, in
Montecorvino Rovella il 22.4.2009.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato accertamento
del dolo. Dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria operante era emerso che, nei
giorni precedenti, vi erano state abbondanti e straordinarie piogge che avevano
riempito le vasche di contenimento in cui era confluita la canalizzazione dei rifiuti

trattamento. Assume che non era stato dimostrato che aveva posto in essere
volontariamente atti diretti in modo in equivoco alla realizzazione del reato.
Con il secondo motivo, eccepisce la prescrizione al 22.3.2017, siccome,
anche in presenza di continuazione, ogni reato aveva il suo proprio termine di
prescrizione.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché si risolve
in una censura di fatto, la cui cognizione è preclusa in questa sede, rispetto
all’accertamento compiuto dai Giudici di merito per i quali nell’azienda
dell’imputata non v’era un adeguato sistema di raccolta dei reflui dell’attività
zootecnica esercitata, ma v’era un naturale convogliannento verso il fiume
Tusciano in ragione della pendenza del terreno. Il Giudice del primo grado, con
motivazione confermata nel secondo grado, ha sottolineato che l’imputata aveva
volontariamente omesso di adottare le cautele necessarie per evitare il degrado
del terreno interessato dall’abbandono dei reflui in modo incontrollato,
nonostante fosse nelle condizioni di potervi provvedere per la posizione apicale
assunta nella compagine sociale, essendone la proprietaria, e per l’immediata
visibilità dello sversamento. Rispetto alla suddetta motivazione, la difesa della
ricorrente non si è confrontata in modo critico ma si è limitata a proporre una
ricostruzione alternativa dei fatti riconducibile ad eventi eccezionali, non
ammissibile nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, formulato in modo non aderente al caso in
esame in cui non è stata riconosciuta la continuazione tra i reati, certamente non
risulta prescritto il delitto del capo A), verificate le numerose cause di
sospensione durante il procedimento, mentre quanto al reato di cui al capo B) va
disposta l’eliminazione della relativa pena in conseguenza della dichiarazione di
prescrizione della contravvenzione, così integrando la decisione della Corte
territoriale, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

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speciali non pericolosi e determinato lo sversannento nel fiume senza il previsto

E’ inoltre da precisarsi che la condanna per il delitto di cui al capo A) è a
due mesi di reclusione e non a tre mesi, come indicato nella sentenza
impugnata.
In ragione delle considerazioni sopra indicate, va disposto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla mancata eliminazione
della pena corrispondente al reato del capo B) prescritto, mentre va dichiarato
inammissibile nel resto il ricorso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata
eliminazione della pena inflitta per la contravvenzione dichiarata prescritta, pena
pari ad ottocento euro di ammenda, che elimina, rideterminando la residua pena
in mesi 2 (due) di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il 28 novembre 2017.

P.Q.M.

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