Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16683 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16683 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Fusco Vincenzo, nato a Tito il 24.12.1953,
avverso la sentenza in data 18.11.2016 della Corte d’appello di Potenza,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Raffaella Scutieri, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Potenza con sentenza in data 18.11.2016, in
riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 27.4.2015 ha
assolto Fusco Vincenzo dal reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1,
lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché, in concorso con altro soggetto, aveva
trasportato senza autorizzazione due termosifoni in alluminio, una marmitta, due
terminali di marmitta ed altri oggetti di metallo nonché rifiuti pericolosi
consistenti in due batterie per automobili, entrambe in disuso, in Pescopagano il
23.1.2013, ritenendo il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod.
pen.

Data Udienza: 28/11/2017

2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 259, comma
2, d. Lgs. 152/2006. Espone che la Corte territoriale aveva ordinato la confisca
dei rifiuti, ma non dell’autocarro, come disposto invece originariamente dal
Giudice per le indagini preliminari di Melfi in data 31.1.2013 e confermato
successivamente dal Giudice di primo grado. Se la Corte territoriale aveva inteso
escludere la confisca del veicolo, ne chiede la restituzione; se, invece, aveva
inteso disporre la confisca, eccepisce l’illegittimità della statuizione in presenza di

ritenuto necessario, di rimettere la questione alle Sezioni unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte territoriale, dopo
aver pronunciato l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in riforma della
sentenza di condanna di primo grado, ha disposto la “conferma nel resto” e
quindi della confisca del materiale in sequestro nonché dell’autocarro, di cui ha
trattato a pag. 2, laddove ha riportato il dispositivo della sentenza di primo
grado.
Non c’è nessun dubbio, pertanto, che oggetto di confisca sia stato il
materiale e l’autocarro.
Con riferimento a tale specifico profilo, il Collegio ritiene di dare continuità
all’orientamento di questa Sezione che nella sentenza n. 16607/2017 ha
diffusamente argomentato la compatibilità della misura della confisca con
l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., giacché la condotta non è
punibile, ma è pur sempre contraria al diritto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

2

una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Chiede, laddove

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso, il 28 novembre 2017.

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