Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16682 del 28/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16682 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI’ UBALDA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Crudele Nunzia, nata a Canosa di Puglia il 28.7.1940,
Natale Massimo, nato a Canosa di Puglia 1’8.1.1970, Natale Sabino, nato a
Canosa di Puglia il 14.1.1960,
avverso la sentenza in data 13.2.2017 della Corte d’appello di Milano,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per gli imputati l’avv. Romanazzi Mario, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano con sentenza in data 13.2.2017 ha
confermato la sentenza del Tribunale della stessa città in data 2.5.2016, la
quale, per quanto qui d’interesse, aveva condannato Crudele Nunzia e Natale
Massimo alla pena di mesi 6 di arresto ed C 6.000,00 di ammenda ciascuno,
nonché Natale Sabino alla pena di mesi 4 di arresto ed €4.000,00 di ammenda,
oltre spese, condanna al risarcimento del danno a favore del Comune di Milano,
costituito parte civile, sospensione condizionale della pena subordinata al
pagamento della somma liquidata alla parte civile entro 90 giorni dalla
definitività della sentenza nonché non menzione per Natale Sabino, per il reato di

Data Udienza: 28/11/2017

cui al capo A), art. 110 cod.pen., 256, comma 1, lett. a), d. Lgs. 152/06, per
aver effettuato un’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi – imballaggi
in plastica (CER 150102), imballaggi in materiali misti (CER 150106) ed
imballaggi in legno (CER 150103) per un quantitativo di kg 151.150 – in assenza
di autorizzazione; in Milano, in data antecedente e prossima al 25.3.2013.

2. Con il primo motivo di ricorso, gli imputati lamentano la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 256, comma
1, lett. a), d. Lgs. 152/2006, perché non vi era stata una corretta valutazione dei

amministratore, e Natale Massimo, responsabile dell’impianto) svolgeva attività
di stoccaggio e recupero dei rifiuti non pericolosi nel sito regolarmente
autorizzato di Milano, via Campazzino, n. 59, mentre l’Immobiliare Natale S.r.l.
(Natale Sabino, amministratore) era proprietaria del sito di via Campazzino 74,
luogo del presunto reato, concesso in locazione alla Nuova Cartaria Natale S.r.l.;
b) che i testi, Zanaboni Cristiano, Bottari Monica e Paletta Paolo Maria, avevano
reso dichiarazioni identiche, coerenti, prive di contraddizioni ed illogicità,
spiegando le attività imprenditoriali esercitate, i tempi di lavorazione ed il
materiale stoccato; c) che i Giudici di merito avevano ritenuto che nel sito di via
Campazzino 74 si svolgeva l’attività di smaltimento dei rifiuti, per la quale era
autorizzato solo il sito di via Campazzino 59; d) che in via Campazzino 74 era
presente solo del materiale destinato alla lavorazione ed allo stoccaggio, ma,
oltre agli operai, non era presente alcun macchinario idoneo alla compattazione
ed alla lavorazione del materiale, perché non vi erano né la pressa, né la
compattatrice né i muletti; e) che il sito di via Campazzino 74 era usato dalla
Nuova Cartaria Natale, in un particolare momento di difficoltà della stessa, nella
gestione dei propri spazi di via Campazzino 59, e quindi svolgeva
temporaneamente la funzione di deposito; f) che i due siti erano funzionalmente
adiacenti e collegati tra loro e che il luogo di produzione rilevante, ai fini del
deposito temporaneo, non era solo quello in cui i rifiuti erano prodotti, ma anche
quello nella disponibilità dell’impresa produttrice, funzionalmente collegato al
luogo di produzione, ai sensi dell’art. 183, d. Lgs. 152/2006.
Precisano, pertanto, che l’attività di “raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti” non era mai avvenuta
all’interno del sito di via Campazzino 74, che andava considerato alla stregua di
un deposito temporaneo, stante l’assenza di lavorazione.
Con il secondo motivo, deducono la violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., con riferimento al medesimo tema della temporaneità
del deposito del civico 74, in mancanza di macchinari idonei allo svolgimento
dell’attività contestata.

fatti. Espongono: a) che la Nuova Cartaria Natale S.r.l. (Crudele,

Ricordano che il giudice di legittimità ha il compito di controllare il
procedimento logico-argomentativo che ha portato ad una determinata
valutazione. Chiedono, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata sotto il
duplice profilo della violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili, perché non si confrontano con la

apprezzamento di circostanze di fatto – luogo del deposito dei rifiuti e
temporaneità dell’uso del sito – la cui cognizione è preclusa al giudice di
legittimità.
La Corte territoriale con motivazione solida ed immune da censure, dopo
aver ripercorso i fatti accertati in primo grado e precisato che gli imputati
avevano riproposto le medesime questioni di fatto ivi già adeguatamente
esaminate, ha osservato che i rifiuti di cui al capo d’imputazione giacevano in
area non autorizzata, sulla base a) dei rilievi fotografici che avevano escluso il
deposito temporaneo ed avevano mostrato inequivocabilmente cumuli di rifiuti,
in parte, carte, cartoni e plastica, abbandonati, non divisi in balle per la
rivendita; in altra parte, fusti vuoti e latte di metallo in stato di degrado; in altra
parte ancora, lastre di cemento in fase di deterioramento; b) della disponibilità
dell’area di via Campazzino 74 a partire dal 2004 da parte della Nuova Cartaria
S.r.l., come da contratto di locazione; c) del fatto che l’area era di proprietà della
Immobiliare Natale S.r.l., che deteneva, a sua volta, il 100% delle quote della
Cartaria; d) delle dichiarazioni del teste che aveva affermato che, al momento
del sopralluogo, nell’area non autorizzata stavano lavorando alcuni dipendenti
della Nuova Cartaria e l’attività si svolgeva mediante l’utilizzo di macchinari
riconducibili a quella società; e) del verbale di sopralluogo che aveva attestato
che al civico 74, si effettuavano le operazioni di carico e scarico, ma, al
contempo, un’area era adibita alla pesa del materiale e messa in riserva delle
balle predisposte dagli operai, coincidente essenzialmente con buona parte
dell’attività autorizzata alla Nuova Cartaria Natale con esclusivo riferimento
all’area del civico 59; f) della poca credibilità dei testi dipendenti delle società.
La Corte territoriale ha poi mostrato di condividere la motivazione della
sentenza di primo grado secondo cui il possesso dell’autorizzazione per l’attività
di gestione non legittimava l’esercizio in luogo diverso da quello in relazione al
quale risultava rilasciata l’autorizzazione, perché le finalità di controllo perseguite
risultavano soddisfatte solo se sussisteva un legame con le caratteristiche
tecniche dell’impianto per il quale era stato rilasciato il provvedimento

motivazione della sentenza impugnata e si limitano a proporre un

abilitativo; né ricorreva l’ipotesi del deposito temporaneo che doveva essere
effettuato nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione.

Dalla lettura della sentenza non emergono profili di manifesta illogicità o
contraddittorietà del percorso argomentativo, né può ritenersi che la prova non
sia stata correttamente apprezzata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i
ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del

data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i
ricorsi sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versi la somma, determinata
in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende

Così deciso, il 28 novembre 2017.

;7

procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in

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